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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 ottobre 2023

Cassazione n. 48126/2023

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a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] trasmessa dal TRIBUNALE di VARESE con ordinanza del 31/05/2023 dato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminata istanza di rimessione del processo pendente dinanzi al Tribunale di Varese avanzata da [OSCURATO:PERSONA].

1. Rilevato che la richiesta, avanzata ai sensi degli artt. 45 e ss. cod. proc. pen., deve essere de plano dichiarata inammissibile in quarto proposta senza l'osservanza delle forme previste dall'art. 46, comma 1 e 4, cod. proc. pen ed in particolare senza la prova della sua notifica alle altre parti entro sette giorni dal deposito nella cancelleria del giudice (Sez. 2, n. 31553 del 26/06/2019, Crescimone, Rv. 276580 - 01; Sez. 2, n. 45333 del 28/10/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264960 - 01)

2. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 26 ottobre 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] trasmessa dal TRIBUNALE di VARESE con ordinanza del 31/05/2023 dato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminata istanza di rimessione del processo pendente dinanzi al Tribunale di Varese avanzata da [OSCURATO:PERSONA]. 1. Rilevato che la richiesta, avanzata ai sensi degli artt. 45 e ss. cod. proc. pen., deve essere de plano dichiarata inammissibile in quarto proposta senza l'osservanza delle forme previste dall'art. 46, comma 1 e 4, cod. proc. pen ed in particolare senza la prova della sua notifica alle altre parti entro sette giorni dal deposito nella cancelleria del giudice (Sez. 2, n. 31553 del 26/06/2019, Crescimone, Rv. 276580 - 01; Sez. 2, n. 45333 del 28/10/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264960 - 01) 2. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 26 ottobre 2023
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