CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 21891/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, respingeva l'istanza ex art. 670 cod. proc. pen. presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e diretta ad ottenere l'accertamento della non irrevocabilità della sentenza predibattimentale pronunciata nei suoi confronti dalla medesima Corte territoriale in data 6 giugno 2023, con la quale era stata dichiarata la prescrizione del reato a lui ascritto con conferma della confisca. 1.1. In particolare, la Corte distrettuale osservava che la citata sentenza era stata notificata all'imputato presso il difensore di fiducia (avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Napoli) ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. in data 9 giugno 2023; detta notifica era però nulla sia perché la disposizione sopra richiamata era stata già abrogata all'epoca, sia perché l'imputato aveva eletto domicilio in un luogo diverso rispetto allo studio del difensore. 1.2. Ciò posto, secondo il giudice dell'esecuzione detta nullità era di ordine generale a regime intermedio e doveva considerarsi sanata poiché, in occasione di un precedente incidente di esecuzione (definito con ordinanza pronunciata dalla stessa Corte di appello il giorno 29 gennaio 2025), il condannato — alla udienza del 23 maggio 2024 - aveva rinunciato alla questione sul titolo esecutivo concentrando la sua domanda sulla revoca della confisca, determinando così la sanatoria della nullità avendo accettato gli effetti dell'atto a norma dell'art. 183, lett. a), del codice di rito. 2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. 2.1. Il ricorrente lamenta ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la inosservanza del combinato disposto di cui agli artt. 157, 161, 163, 164, 184 e 548, comma 3, del codice di rito ed osserva che il giudice dell'esecuzione, pur ritenendo fondata l'eccezione di nullità della notifica della sentenza, ha però erroneamente considerato sanata detta nullità. Al riguardo osserva che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, la sopra indicata 2pronuncia di questa Corte aveva espressamente riconosciuto il diritto di [OSCURATO:PERSONA] a proporre una nuova istanza ex art. 670 cod. proc. pen., escludendo in tal modo che la precedente rinuncia avesse sanato la nullità di cui si tratta. 2.2. Inoltre, il ricorrente richiama la pronuncia delle Sezioni Unite Mainente secondo la quale, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione della sentenza contumaciale, la notificazione all'imputato dell'avviso di deposito con l'estratto di sentenza non può essere sostituita da alcun altro atto. 2.3. In ogni caso, [OSCURATO:PERSONA] evidenzia che la rinuncia alla questione della nullità della notifica operata dal difensore, nel corso del precedente incidente di esecuzione, non può essere ritenuta valida e produttiva di effettivi poiché il citato difensore non era munito di procura speciale, di talché detta rinuncia non può essere considerata come effettuata anche dall'odierno ricorrente con tutte le relative conseguenze. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. 2. Anzitutto, nel caso di specie è pacifica la nullità della notifica della sopra indicata sentenza predibattimentale in quanto effettuata in data 9 giugno 2023 ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, del codice di rito (all'epoca già abrogato) ed in un luogo presso il quale l'odierno ricorrente non aveva eletto domicilio. 2.1. Deve poi ricordarsi che la nullità o inesistenza della notificazione dell'avviso di deposito della sentenza di cui all'art. 548, comma 2, cod. proc. pen., impedendo la regolare formazione del titolo esecutivo, può essere fatta valere in sede di incidente di esecuzione, affinché il giudice, previa sospensione dell'esecuzione ed eventuale scarcerazione del condannato, disponga la rinnovazione della notifica, con conseguente decorrenza dei termini perproporre impugnazione solo da tale rinnovazione (Sez. 1, n. 25237 del 04/06/2021, Rv. 281547 - 01). 32.2. A quanto sopra deve aggiungersi che la preclusione del cosiddetto 'giudicato esecutivo' opera per le sole questioni dedotte ed effettivamente decise e non anche per le questioni meramente deducibili, ovvero per le questioni proponibili, ma non dedotte o non valutate nemmeno implicitamente nella precedente decisione definitiva (Sez. 1, n. 36547 del 18/09/2025, Rv. 288873 - 01). 3. Ciò posto, si osserva che questa Corte, con la sopra indicata sentenza n. 29428/2025 aveva dichiarato la inammissibilità per genericità del ricorso proposto dall'odierno ricorrente avverso la precedente ordinanza del 29 gennaio 2025, precisando nel contempo che [OSCURATO:PERSONA] aveva la possibilità di riproporre incidente di esecuzione rispetto alla mancata formazione del titolo ed escludendo, in tal modo, che vi fosse una preclusione derivante dalla rinuncia alla relativa questione operata dal difensore nel precedente procedimento ex art. 670 del codice di rito. 3.1. Orbene, nella fattispecie non può configurarsi - come invece ritenuto dalla Corte territoriale - una sanatoria ai sensi dell'art. 183, lett. a), del codice di rito poiché la rinuncia alla questione sulla nullità della notifica era stata effettuata alla udienza del 23 maggio 2024 dal difensore che (come risulta dagli atti che questa Corte è autorizzata a compulsare in ragione del vizio lamentato) non era munito del relativo potere ed in quanto [OSCURATO:PERSONA] non risulta avere rinunciato alla questione sopra indicata o al diritto ad impugnare la sentenza predibattimentale, come pure non vi è neppure la conferma che egli abbia proposto tempestiva impugnazione avverso la medesima sentenza. 3.2. In sostanza, quindi, sulla base di quanto affermato da questa Corte con la sentenza sopra richiamata ed in assenza di una espressa rinuncia alla questione della nullità della notifica da parte di [OSCURATO:PERSONA] o del difensore munito del relativo potere, la ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, affinché - in piena autonomia decisionale - proceda ad un nuovo esame della richiesta formulata ai sensi dell' art. 670 cod. proc. pen. dall'odierno ricorrente, nel rispetto dei principi sopra richiamati. 4 P.Q.[OSCURATO:PERSONA],ONF Ron [OSCURATO:PERSONA] C_;i1JDIZIARIO IL FUNTz i O 11.f ; 5