CassazionedecretoSezione 2Decisione del 30 aprile 2022
Cassazione n. 11125/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni con le quali il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Alessandro CIMMINO, ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni con le quali il procuratore speciale della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di rinunciare al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di riesame proposta avverso il decreto emesso, in data 30 aprile 2022, con la quale il Giudice per le Indagini preliminari di Napoli ha disposto il sequestro preventivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli artt. 648-ter e 416-bis.1 cod. pen. 2. Francesca FILOSA, nella qualità di terza interessata, ha proposto ricorso per cassazione avverso tale ordinanza a mezzo del suo difensore, deducendo con il primo motivo la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora. 3. Con il secondo motivo la difesa ha eccepito la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'adeguatezza della custodia cautelare in carcere alla gravità delle esigenze cautelari. 4. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 648-quater cod. pen. in relazione alla mancanza dei presupposti per l'applicabilità del sequestro preventivo ai fini della confisca. 5. Con il quarto motivo la ricorrente eccepisce la violazione dell'art. 240-bis cod. pen. e la carenza di motivazione in relazione alla sussistenza presupposti per l'applicabilità della confisca allargata. 6. Con il quinto motivo la ricorrente eccepisce la carenza di motivazione in relazione alla liceità delle provviste impiegate per l'acquisto dei beni sequestrati. 7. Con atto depositato in data 24 novembre 2022, il procuratore speciale della ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. attesa l'intervenuta, rituale, rinuncia al ricorso da parte dell'indagata. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativa mente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 2 dicembre 2022