CassazionedecretoSezione 1Decisione del 18 febbraio 2022
Cassazione n. 17517/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 31/5/2021 del Tribunale di Pesaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi con rinvio il decreto impugnato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto indicato in epigrafe, adottato ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., il Tribunale di Pesaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile la richiesta del locale Pubblico ministero, avente ad oggetto la revoca, per inadempimento degli obblighi, della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, già applicata a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (C.d.S.), con sentenza 14 febbraio 2020 del medesimo Ufficio giudiziario, irrevocabile dal 22 maggio 2020. Il giudice adito riteneva ostativo alla revoca il pregiudiziale rilievo che l'esecuzione della sanzione sostitutiva, che lo stesso Pubblico ministero avrebbe avuto il compito di promuovere, non fosse stata ritualmente avviata, e pertanto non si potesse astrattamente delineare alcuna condotta inadempiente. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro, già istante dinanzi al giudice a quo, articolando due motivi. Con il primo motivo il ricorrente deduce nullità processuale, conseguente alla mancata fissazione dell'udienza in contraddittorio ai fini della decisione. Con il secondo motivo il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, sul presupposto che non spettasse al proprio Ufficio dare impulso all'esecuzione della sanzione sostitutiva, ma spettasse alla cancelleria dell'Ufficio giudiziario, che attese ai necessari incombenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Nel procedimento di esecuzione, come in quello di sorveglianza che ne replica lo schema, il decreto di inammissibilità può essere emesso de plano, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., soltanto con riguardo ad una richiesta identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata, ovvero manifestamente infondata perché priva delle condizioni previste direttamente dalla legge (Sez. 1, n. 32279 del 29/3/2018, Focoso, Rv. 273714- 01; Sez. 1, n. 24433 del 29/4/2015, Masalmeh, Rv. 263970-01; Sez. 1, n. 53017 del 2/12/2014, Borachuk, Rv. 261662-01; Sez. 1, n. 35045 del 18/4/2013, Giuffrida, Rv. 257017-01). La ratio della decisione in assenza di contraddittorio consiste proprio nella rilevabilità ictu °cuti di ragioni che rivelino, alla semplice prospettazione e senza uno specifico approfondimento, la mancanza di fondamento dell'istanza, sicché, ogni qualvolta si pongano problemi di valutazione, quale che sia la loro complessità, deve essere assicurato all'istante il contraddittorio camerale, previsto nei commi successivi del medesimo art. 666 del codice di rito (Sez. 5, n. 34960 del 14/6/2007, Stara, Rv. 237712-02; Sez. 1, n. 24164 del 27/4/2004, Castellano, Rv. 228996-01). Nel caso di specie difetta il requisito della manifesta infondatezza dell'istanza, atteso che il presupposto, a fondamento della medesima, dell'avvenuta instaurazione del rapporto esecutivo soggiace ad interpretazioni obiettivamente controvertibili e che, comunque, il suo accertamento richiede una specifica verifica dei dati storici relativi alla posizione esecutiva del condannato, e quindi un'indagine di ordine fattuale e di merito, e non la piana ricognizione di un requisito legale. Un'indagine di tal genere non può prescindere dall'adozione del modello giurisdizionale partecipato. 2. Il decreto impugnato, a tale modello antitetico, deve essere annullato senza rinvio, previo assorbimento del secondo motivo di ricorso. Gli atti debbono essere trasmessi al Tribunale di Pesaro, perché proceda previa fissazione dell'udienza nel contraddittorio delle parti. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] o Ce