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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 01050/2026

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la seguente Sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di Roma nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Roma udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d’appello di Roma, quale giudice dell’esecuzione, ha riconosciuto il vincolo della continuazione della condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Roma del 5/10/2018, irrevocabile il 15/01/2019, per art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 12.000 di multa - ritenuta quale pena base - con quella della Corte d’appello di Roma del 14/3/2023, irrevocabile il 7/6/2024, per il medesimo delitto alla pena di anni quattro ed euro 17.333 di multa, dopo la riduzione di un terzo per il rito prescelto, così giungendo ad una pena finale pari ad anni cinque di reclusione ed euro 18.000 di multa, tenuto conto che, per i reati di cui alla seconda condanna, è stata considerato l’aumento di un anno di reclusione ed euro 6.000 di multa (“un anno di reclusione ed euro 7.000 di multa per il reato di cui al capo c, mesi tre di reclusione ed euro 1.000 per il reato di cui al capo b = pena complessiva un anno, mesi sei di reclusione ed euro 9.000 di multa ridotta per il rito a un anno di reclusione ed euro 6.000 di multa”).

2. Avverso tale provvedimento ricorre il Procuratore generale di Roma denunciando la violazione di legge in relazione agli artt. 81 cod. pen., 671 cod. proc. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen., rispetto all’errore in cui è incorsa la Corte d’appello nell’individuazione del reato più grave (Tribunale di Roma in data 5/10/2018, irrevocabile il 15/01/2019, per art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 12.000 di multa), poiché, in epoca anteriore al provvedimento impugnato, con ordinanza del 3/6/2019, richiamata dal ricorrente, detta pena era stata ridotta in sede esecutiva, sulla base degli effetti della sentenza Corte cost. n. 40 del 2019 incidente sul trattamento sanzionatorio, ad anni due, mesi otto di reclusione ed euro 12.000 di multa, così da risultare inferiore alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 12.000 di multa irrogata con la sentenza della Corte d’appello di Roma del 14/3/2023, divenuta irrevocabile il 7/6/2024.

A ciò si aggiunge che il giudice della cognizione di cui a questa ultima sentenza ora citata aveva irrogato la pena di anni sei, mesi nove di reclusione ed euro 30.000 di multa, in applicazione dell’art. 81 cod. pen., per i due reati di cui ai capi A) e B), ritenuto più grave quello di cui al capo C), considerato punibile con una pena di anni sei di reclusione ed euro 26.000 di multa, che, sommata alla precedente e tenuto conto della riduzione per il rito ai sensi dell’art. 442 cod. proc. pen., portava la pena finale ad anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 20.000 di multa.

Da ciò, il giudice dell’esecuzione non avrebbe potuto, in assenza di adeguata motivazione nel caso di specie omessa, applicare un aumento di pena diverso per i reati satelliti.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con la sua requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, quindi, meritevole di accoglimento.

2. Come correttamente rilevato in ricorso, il provvedimento impugnato è viziato dall’errore evidenziato già commesso dalla Corte d’appello di Roma, quale giudice dell’esecuzione, la quale ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra le condanne pronunciate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Roma del 5/10/2018, irrevocabile il 15/01/2019, per art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 12.000 di multa - ritenuta quale pena base - con quella della Corte d’appello di Roma del 14/3/2023, irrevocabile il 7/6/2024, per il medesimo delitto alla pena di anni quattro ed euro 17.333 di multa, dopo la riduzione di un terzo per il rito prescelto, così giungendo ad una pena finale pari ad anni cinque di reclusione ed euro 18.000 di multa.

Ciò senza considerare che, con ordinanza del 3/6/2019, tale pena era già stata ridotta in sede esecutiva, sulla base degli effetti della sentenza Corte cost. n. 40 del 2019 incidente sul trattamento sanzionatorio, ad anni due, mesi otto di reclusione ed euro 12.000 di multa, così da risultare inferiore alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 12.000 di multa irrogata con la sentenza della Corte d’appello di Roma del 14/3/2023, divenuta irrevocabile il 7/6/2024, così individuata erroneamente per determinare la pena base.

A tal fine appare opportuno ribadire quanto già affermato da questa Sezione nel caso di pene irrogate con i cd. riti alternativi premiali in punto di pena con Sez. 1, n. 17175 del 30/01/2025, Rv. 287893, secondo cui “in tema di continuazione in sede esecutiva tra un reato giudicato con rito abbreviato ed un reato oggetto di sentenza di patteggiamento, il giudice deve tenere conto, per la determinazione del reato più grave, delle pene concretamente inflitte dalle due sentenze, comprensive della riduzione operata per i rispettivi riti premiali”.

3. È stata altrettanto correttamente evidenziata l’ulteriore inesattezza descritta in ricorso rispetto alla variazione disposta dal giudice dell’esecuzione nel provvedimento impugnato - fermo restando l’errore originario nell’individuazione del reato più grave - nella modifica dell’aumento per i reati satelliti, ai sensi dell’art. 81 cod. pen., che era stato diversamente quantificato dal giudice della cognizione per la sentenza ritenuta portante il reato più grave.

Va, a questo punto richiamato l’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui “in tema di reato continuato, il giudice dell’esecuzione che ridetermini le pene inflitte con distinte condanne, ciascuna delle quali pronunciata per una pluralità di reati unificati a norma dell’art. 81, comma secondo, cod. pen., deve scorporare i reati già riuniti dal giudice della cognizione, individuare quello più grave ed infine operare, sulla pena che è stata inflitta per quest’ultimo, autonomi aumenti per ciascun reato satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo” (da ultimo, Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024, Rv. 286261).

Ciò premesso, va rilevato, quindi, un ulteriore vizio della motivazione, come denunciato in ricorso, da cui discende l’annullamento con rinvio della decisione impugnata alla Corte d’appello di Roma la quale, rivalutata l’individuazione del reato più grave quale pena base, si vorrà attenere al principio appena richiamato per giungere all’esatta quantificazione della pena finale.

4. Per la fondatezza del motivo di ricorso, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte d’appello di Roma al fine di rivalutare la richiesta sulla base dei princìpi sopra enunciati.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di Roma nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Roma udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Roma, quale giudice dell’esecuzione, ha riconosciuto il vincolo della continuazione della condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Roma del 5/10/2018, irrevocabile il 15/01/2019, per art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 12.000 di multa - ritenuta quale pena base - con quella della Corte d’appello di Roma del 14/3/2023, irrevocabile il 7/6/2024, per il medesimo delitto alla pena di anni quattro ed euro 17.333 di multa, dopo la riduzione di un terzo per il rito prescelto, così giungendo ad una pena finale pari ad anni cinque di reclusione ed euro 18.000 di multa, tenuto conto che, per i reati di cui alla seconda condanna, è stata considerato l’aumento di un anno di reclusione ed euro 6.000 di multa (“un anno di reclusione ed euro 7.000 di multa per il reato di cui al capo c, mesi tre di reclusione ed euro 1.000 per il reato di cui al capo b = pena complessiva un anno, mesi sei di reclusione ed euro 9.000 di multa ridotta per il rito a un anno di reclusione ed euro 6.000 di multa”). 2. Avverso tale provvedimento ricorre il Procuratore generale di Roma denunciando la violazione di legge in relazione agli artt. 81 cod. pen., 671 cod. proc. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen., rispetto all’errore in cui è incorsa la Corte d’appello nell’individuazione del reato più grave (Tribunale di Roma in data 5/10/2018, irrevocabile il 15/01/2019, per art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 12.000 di multa), poiché, in epoca anteriore al provvedimento impugnato, con ordinanza del 3/6/2019, richiamata dal ricorrente, detta pena era stata ridotta in sede esecutiva, sulla base degli effetti della sentenza Corte cost. n. 40 del 2019 incidente sul trattamento sanzionatorio, ad anni due, mesi otto di reclusione ed euro 12.000 di multa, così da risultare inferiore alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 12.000 di multa irrogata con la sentenza della Corte d’appello di Roma del 14/3/2023, divenuta irrevocabile il 7/6/2024. A ciò si aggiunge che il giudice della cognizione di cui a questa ultima sentenza ora citata aveva irrogato la pena di anni sei, mesi nove di reclusione ed euro 30.000 di multa, in applicazione dell’art. 81 cod. pen., per i due reati di cui ai capi A) e B), ritenuto più grave quello di cui al capo C), considerato punibile con una pena di anni sei di reclusione ed euro 26.000 di multa, che, sommata alla precedente e tenuto conto della riduzione per il rito ai sensi dell’art. 442 cod. proc. pen., portava la pena finale ad anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 20.000 di multa. Da ciò, il giudice dell’esecuzione non avrebbe potuto, in assenza di adeguata motivazione nel caso di specie omessa, applicare un aumento di pena diverso per i reati satelliti. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con la sua requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, quindi, meritevole di accoglimento. 2. Come correttamente rilevato in ricorso, il provvedimento impugnato è viziato dall’errore evidenziato già commesso dalla Corte d’appello di Roma, quale giudice dell’esecuzione, la quale ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra le condanne pronunciate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Roma del 5/10/2018, irrevocabile il 15/01/2019, per art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 12.000 di multa - ritenuta quale pena base - con quella della Corte d’appello di Roma del 14/3/2023, irrevocabile il 7/6/2024, per il medesimo delitto alla pena di anni quattro ed euro 17.333 di multa, dopo la riduzione di un terzo per il rito prescelto, così giungendo ad una pena finale pari ad anni cinque di reclusione ed euro 18.000 di multa. Ciò senza considerare che, con ordinanza del 3/6/2019, tale pena era già stata ridotta in sede esecutiva, sulla base degli effetti della sentenza Corte cost. n. 40 del 2019 incidente sul trattamento sanzionatorio, ad anni due, mesi otto di reclusione ed euro 12.000 di multa, così da risultare inferiore alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 12.000 di multa irrogata con la sentenza della Corte d’appello di Roma del 14/3/2023, divenuta irrevocabile il 7/6/2024, così individuata erroneamente per determinare la pena base. A tal fine appare opportuno ribadire quanto già affermato da questa Sezione nel caso di pene irrogate con i cd. riti alternativi premiali in punto di pena con Sez. 1, n. 17175 del 30/01/2025, Rv. 287893, secondo cui “in tema di continuazione in sede esecutiva tra un reato giudicato con rito abbreviato ed un reato oggetto di sentenza di patteggiamento, il giudice deve tenere conto, per la determinazione del reato più grave, delle pene concretamente inflitte dalle due sentenze, comprensive della riduzione operata per i rispettivi riti premiali”. 3. È stata altrettanto correttamente evidenziata l’ulteriore inesattezza descritta in ricorso rispetto alla variazione disposta dal giudice dell’esecuzione nel provvedimento impugnato - fermo restando l’errore originario nell’individuazione del reato più grave - nella modifica dell’aumento per i reati satelliti, ai sensi dell’art. 81 cod. pen., che era stato diversamente quantificato dal giudice della cognizione per la sentenza ritenuta portante il reato più grave. Va, a questo punto richiamato l’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui “in tema di reato continuato, il giudice dell’esecuzione che ridetermini le pene inflitte con distinte condanne, ciascuna delle quali pronunciata per una pluralità di reati unificati a norma dell’art. 81, comma secondo, cod. pen., deve scorporare i reati già riuniti dal giudice della cognizione, individuare quello più grave ed infine operare, sulla pena che è stata inflitta per quest’ultimo, autonomi aumenti per ciascun reato satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo” (da ultimo, Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024, Rv. 286261). Ciò premesso, va rilevato, quindi, un ulteriore vizio della motivazione, come denunciato in ricorso, da cui discende l’annullamento con rinvio della decisione impugnata alla Corte d’appello di Roma la quale, rivalutata l’individuazione del reato più grave quale pena base, si vorrà attenere al principio appena richiamato per giungere all’esatta quantificazione della pena finale. 4. Per la fondatezza del motivo di ricorso, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte d’appello di Roma al fine di rivalutare la richiesta sulla base dei princìpi sopra enunciati.
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