CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38077/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto due separati ricorsi avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale la Corte territoriale ha confermato la condanna irrogata in ordine al reato previsto dall'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. E' inammissibile, in quanto manifestamente infondato, il primo motivo di doglianza contenuto nel ricorso sottoscritto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel quale l'imputato ha lamentato il difetto di motivazione deducendo che la Corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare per relationem gli argomenti contenuti nella sentenza di primo grado, senza procedere a un effettivo vaglio dei motivi di appello. Difatti, la Corte territoriale ha congruamente esaminato nel merito i motivi di appello, dando compiutamente atto delle ragioni poste alla base della condivisione delle conclusioni raggiunte dal giudice di primo grado. L'unico motivo del ricorso sottoscritto dall'Avv.Zollo e il secondo motivo del ricorso sottoscritto dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], attinenti al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sono manifestamente infondati oltre che del tutto generici e aspecifici. A tale proposito va ricordato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62bis cod.pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489); mentre, sul punto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549, che ha specificato che al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente; nel caso di specie, quindi, la Corte territoriale ha congruamente dato atto della mancanza di qualsiasi elemento positivo - anche in riferimento ai plurimi precedenti dell'imputato - idoneo a giustificare l'applicazione delle relative circostanze attenuanti. Le doglianze attinenti al trattamento sanzionatorio, contenute nello stesso secondo motivo del ricorso sottoscritto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla determinazione della pena base, sono inammissibili, atteso che il ricorrente non si confronta con il percorso motivazionale debitamente sviluppato sul punto dalla Corte territoriale, che appare corretto nell'esercizio della valutazione attribuita sul punto al giudice di merito. In proposito, va ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (v. Cass., Sez. III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia). Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorsibe condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de