CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2022
Cassazione n. 29758/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso, da valutare nella sua struttura e consistenza originaria, non potendo integrarlo la successiva memoria difensiva, è nel suo complesso aspecifico e comunque incentrato su una valutazione di merito, a fronte di quanto rilevato dalla Corte, che ha escluso l'ipotesi della particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen., in primo luogo, sulla base del rilievo dell'intensità del dolo, correlata al deliberato e prolungato stazionamento fuori dell'abitazione, in cui il ricorrente era ristretto agli arresti domiciliari, fino al punto di addormentarsi dove si trovava, seppur a non particolare distanza da tale abitazione, profilo suffragato ex post dal precipitoso rientro alla vista dei militari e solo genericamente contestato, con valutazioni inerenti al merito, e, secondariamente, sulla base dei numerosi precedenti, tema che non ha formato oggetto di una specifica analisi critica, rapportata alla natura e consistenza di quei precedenti; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]\ idente