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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 febbraio 2023

Cassazione n. 17606/2023

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807-2020proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 59, – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura rilasciata in calce al ricorso per cassazione notificato, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – resistente con procura – e R.G.N.16807/2020 Cron.

Rep.

C.C. 22/02/2023 giurisdizione Impugnazione di estratto di ruolo e interesse ad agire -2 - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A. –intimate – per la cassazione della sentenza n. 387 del 201 9 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA] , depositata il 22 ottobre 201 9 (R.G.N. 419/2018).

Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 2 2 febbraio 2023dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–La signora [OSCURATO:PERSONA] ha convenu to in giudizio, dinanzi al Tribunale di LaSpezia, l’INPS, la Società di cartolarizzazione dei crediti INPS (S.C.C.I.) s.p.a. e l’Agenzia delle Entrate - Riscossione e ha proposto opposizione contro l’estratto di ruolo concernente disparate cartelle esattoriali per contributi omessi nel periodo dal 2008 al 2010.

A sostegno dell’opposizione, la ricorrente ha dedotto l’intervenuta prescrizione quinquennale.

In via pregiudiziale, i resistenti hanno eccepito la carenza d’interesse ad agire e hanno comunque chiesto, nel merito, di dichiarare infondata l’azione intrapresa.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], dopo aver disatteso le eccezioni pregiudiziali, ha preso atto della rinuncia al ricorso con riferimento ad alcune cartelle e ha accolto l’opposizionenel resto, osservando che era decorso più di un quinquennio tra la notifica delle cartelle e la notifica dell’intimazione di pagamento nel febbraio 2017. 2.– La sentenza è stata impugnata dal l’Agenzia delle Entrate - Riscossione, che ha reiterato l’eccezione di carenza d’interesse ad agire e ha censurato la sentenza, nella parte in cui ha reputato applicabile il termine quinquennale di prescrizione, in luogo del termine decennale sancito dalla legge. -3 - 3.–La Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 387 del 2019, depositata il 22 ottobre 2019, ha accolto il gravame e ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso introduttivo. 3.1.– A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha osservato che è inammissibile, per difetto d’interesse, l’impugnazione diretta dell’estratto di ruolo rilasciato su richiesta del contribuente.

L’azione di accertamento negativo di un credito previdenziale postula pur sempre «un concreto ed attuale interesse ad agire per eliminare una situazione di incertezza giuridica che può essere eliminata solo tramite l’intervento del giudice».

Una diversa opinione produrrebbe «l’effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità di impugnare la cartella in tutti i casi in cui egli fosse già venuto a conoscenza, in precedenza, della sua esistenza attraverso la regolare notifica della cartella esattoriale o dell’avviso di addebito».

Il contribuente, peraltro, potrebbe anche superare la situazione d’incertezza presentando una richiesta di sgravio in sede amministrativa. 3.2.– Nel caso di specie, sono state regolarmente notificate le cartelle esattoriali oggetto di causa e la contribuente si è limitata a un disconoscimento preventivo e generico della conformità delle copie prodotte all’originale, senza allegare un interesse ad agire idoneo a sorreggere l’azione proposta.

Allorché è stata introdotta la lite, le intimazioni di pagamento erano divenute inefficaci ai sensi dell’art. 497 cod. proc. civ. e inammissibile, pertanto, si rivela l’azione di accertamento negativo. 4.– La signora [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Genova, con atto notificato il 22 giugno 2020 e affidato a un motivo, illustrato da memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio. -4 - 5.– L’INPS si è limitato a depositare procura in calce al ricorso notificato, senza svolgere sostanziale attività difensiva.

Sono rimaste intimate l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e la Società di cartolarizzazione dei crediti INPS (S.C.C.I.) s.p.a. 6.– La sesta sezione civile ha rimesso la causa alla sezione semplice, con ordinanza n. 24601 del 2022, in attesa della decisione delle sezioni unite sulla questione dell’impugnabilità dell’estratto di ruolo,posta dall’ordinanza n. 4526 del 2022. 7.–Il ricorso è stato da ultimo fissato per la trattazione in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in base all’art. 380-bis.1. cod. proc. civ., nella versione antecedente alle modificazioni introdotte dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e applicabile ratione temporisin virtù della disciplina transitoria dettata dall’art. 35, comma 6, del medesimo decreto legislativo. 8.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art.113 cod. proc. civ., della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dell’art. 24 Cost.

Avrebbe errato la Corte territoriale nell’escludere l’interesse ad agire e nell’individuare nell’istanza di annullamento in autotutela una condizione di procedibilità della domanda, in contrasto con il diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.).

Sarebbe evidente l’interesse a far valere la prescrizione della pretesa contributiva, che opera di diritto, è rilevabile d’ufficio ed è sottratta alla disponibilità delle parti. 2.–Il ricorso è infondato. 3.– La sentenza impugnata non subordina la procedibilità dell’azione di accertamento negativo alla previa presentazione d’una richiesta di sgravio in sede amministrativa. -5 - Il fulcro delle argomentazioni risiede nella carenza d’interesse ad agire del contribuente che si limiti a impugnare l’estratto di ruolo.

A tale riguardo, la Corte d’appello di Genova, accogliendo una eccezione sollevata sin dal primo grado di giudizio e reiterata in sede di gravame, evidenzia che l’odierna ricorrente «non ha dedotto alcun concreto ed attuale interesse ad impugnare l’estratto di ruolo contenente le cartelle di pagamento dei contributi previdenziali» (pagina 13 della pronuncia impugnata). 4.– Il percorso argomentativo fa dunque leva su una diversa, assorbente ratio decidendi: la mancata deduzione di elementi che sostanzino l’interesse ad agire.

Elementi che, a titolo esemplificativo, la decisione della Corte di merito identifica nel «grave pregiudizio di non poter partecipare ad appalti per la mancata emanazione del DURC (documento unico di regolarità contributiva)» o in «altre similari problematiche» (pagina 13).

Questo è il punto nodale della decisione adottata dalla Corte di meritoe resiste alle censure mosse dalla ricorrente. 5.–A tali conclusioni la Corte d’appello di Genova perviene, dopo avere reputato regolari le notifiche delle cartelle esattoriali e dell’avviso d’addebito, in linea con quanto ha già statuito i l giudice di prime cure (pagine 13, 14 e 15 della sentenza d’appello).

A fronte di tale datocruciale, che il ricorso non contesta con idonee censure, la sentenza impugnata disconosce l’interesse ad agire con l’impugnazione dell’estratto di ruolo, attoche la ricorrente asserisce di aver conosciuto solo dopo un fortuito accesso agli uffici dell’Agenzia delle Entrate.

A sostegno dell’inammissibilità, igiudici del gravame soggiungono che ladebitrice avrebbe potuto e dovuto impugnare a tempo debito la cartella di cui ha acquisito regolare ed effettiva conoscenza.

Sono dunque già spirati i termini «per l’impugnazione degli atti impositivi regolarmente notificati (cartelle o avvisi di addebito)» (pagina 15). -6 - 6.–Alle considerazioni concernenti la carenza di deduzioni in punto d’interesse e l’acclarata regolarità delle notificazioni, si affianca l’ulteriore rilievo che gli atti impositivi sono divenuti inefficaci e, pertanto, «la contribuente avrebbe dovuto attendere una nuova ed efficace attività esecutiva daparte dell’ente di riscossione e quindi agire in giudizio opponendosi all’esecuzione ed eccependo, questa volta in modo del tutto ammissibile, la prescrizione»(pagina 15 della sentenza impugnata).

Non incombe una minaccia attuale di atti esecutivi e l’amministrazione, dunque, può ancora intervenire a sgravare la pretesa contributiva (Cass., sez.

VI-L, 7 marzo 2019, n. 6723). 7.–Le statuizioni della Corte d’appello sono conformi a diritto anche alla stregua dell’art. 3-bis del decreto - legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215, che ha inserito il comma 4-bis nell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

La disciplina sopravvenuta così dispone: «L’estratto di ruolo non è impugnabile.

Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decr eto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». -7 - 8.–Le sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che la normativa richiamata si applica anche ai processi pendentie non confligge con la Costituzione.

La disciplina di recente introduzione specifica , difatti , concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata (Cass., S.U., 6 settembre 2022, n. 26283).

Il legislatore ha enucleato spe cific he ipotesi in cui l ’ invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale e ha dunque plasmato l ’ interesse ad agire .

Tale condizione dell’azione presenta natura dinamica e, pertanto , può assumere una diversa configurazionefino al momento della decisione, anche pereffetto di una norma sopravvenuta . 9.– Il legislatore ha dunque ribadito la necessità di una verifica rigorosa dell’interesse ad agire che deve sorreggere le impugnazioni del ruolo, circoscrivendone entro limiti puntuali l’ammissibilità.

A fronte dell’univoco dettato normativo, non possono essere condivise, pertanto, le osservazioni svolte nella memoria illustrativa, che configurano un interesse in re ipsaa proporre l’azione e invocano, in questa prospettiva, anche la rilevabilità d’ufficio della prescrizione in materia di contributi previdenziali.

Nella memoria illustrativa, la parte ricorrente non prospetta alcuna delle ipotesi tipizzate dal legislatore e dunque non adombra, neppure sulla base dello ius superveniens, ragioni idonee a rivelare un interesse ad agire concreto e attuale.

Non è dunque efficacemente censurato il vaglio già compiuto dai giudici d’appello, peraltro sul presupposto di un’ammissibilità in termini più ampi dell’azione di accertamento negativo e dell’impugnazione del ruolo. 10.– Non incorre , pertanto, nei vizi denunciati la sentenza d’appello, nel richiedere, ai fini dell’ammissibilità dell’azione, un -8 - interesse ad agire concreto e attuale e nel riscontrarne in concreto l’insussistenza. 11.–I rilievi svolti conducono, in ultima analisi, a rigettare il ricorso. 12.–Nessuna pronuncia si deve adottare in ordine alle spese del presente giudizio, in quanto l’INPS non ha svolto sostanziale attività difensiva in questa sede e sono rimaste intimate la Società di cartolarizzazione dei crediti INPS (S.C.C.I.) s.p.a. e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. 13.– L ’integrale rigetto del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Dichiara la sussistenza dei presupposti peril versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
807-2020proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 59, – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura rilasciata in calce al ricorso per cassazione notificato, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – resistente con procura – e R.G.N.16807/2020 Cron. Rep. C.C. 22/02/2023 giurisdizione Impugnazione di estratto di ruolo e interesse ad agire -2 - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A. –intimate – per la cassazione della sentenza n. 387 del 201 9 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA] , depositata il 22 ottobre 201 9 (R.G.N. 419/2018). Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 2 2 febbraio 2023dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–La signora [OSCURATO:PERSONA] ha convenu to in giudizio, dinanzi al Tribunale di LaSpezia, l’INPS, la Società di cartolarizzazione dei crediti INPS (S.C.C.I.) s.p.a. e l’Agenzia delle Entrate - Riscossione e ha proposto opposizione contro l’estratto di ruolo concernente disparate cartelle esattoriali per contributi omessi nel periodo dal 2008 al 2010. A sostegno dell’opposizione, la ricorrente ha dedotto l’intervenuta prescrizione quinquennale. In via pregiudiziale, i resistenti hanno eccepito la carenza d’interesse ad agire e hanno comunque chiesto, nel merito, di dichiarare infondata l’azione intrapresa. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], dopo aver disatteso le eccezioni pregiudiziali, ha preso atto della rinuncia al ricorso con riferimento ad alcune cartelle e ha accolto l’opposizionenel resto, osservando che era decorso più di un quinquennio tra la notifica delle cartelle e la notifica dell’intimazione di pagamento nel febbraio 2017. 2.– La sentenza è stata impugnata dal l’Agenzia delle Entrate - Riscossione, che ha reiterato l’eccezione di carenza d’interesse ad agire e ha censurato la sentenza, nella parte in cui ha reputato applicabile il termine quinquennale di prescrizione, in luogo del termine decennale sancito dalla legge. -3 - 3.–La Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 387 del 2019, depositata il 22 ottobre 2019, ha accolto il gravame e ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso introduttivo. 3.1.– A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha osservato che è inammissibile, per difetto d’interesse, l’impugnazione diretta dell’estratto di ruolo rilasciato su richiesta del contribuente. L’azione di accertamento negativo di un credito previdenziale postula pur sempre «un concreto ed attuale interesse ad agire per eliminare una situazione di incertezza giuridica che può essere eliminata solo tramite l’intervento del giudice». Una diversa opinione produrrebbe «l’effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità di impugnare la cartella in tutti i casi in cui egli fosse già venuto a conoscenza, in precedenza, della sua esistenza attraverso la regolare notifica della cartella esattoriale o dell’avviso di addebito». Il contribuente, peraltro, potrebbe anche superare la situazione d’incertezza presentando una richiesta di sgravio in sede amministrativa. 3.2.– Nel caso di specie, sono state regolarmente notificate le cartelle esattoriali oggetto di causa e la contribuente si è limitata a un disconoscimento preventivo e generico della conformità delle copie prodotte all’originale, senza allegare un interesse ad agire idoneo a sorreggere l’azione proposta. Allorché è stata introdotta la lite, le intimazioni di pagamento erano divenute inefficaci ai sensi dell’art. 497 cod. proc. civ. e inammissibile, pertanto, si rivela l’azione di accertamento negativo. 4.– La signora [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Genova, con atto notificato il 22 giugno 2020 e affidato a un motivo, illustrato da memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio. -4 - 5.– L’INPS si è limitato a depositare procura in calce al ricorso notificato, senza svolgere sostanziale attività difensiva. Sono rimaste intimate l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e la Società di cartolarizzazione dei crediti INPS (S.C.C.I.) s.p.a. 6.– La sesta sezione civile ha rimesso la causa alla sezione semplice, con ordinanza n. 24601 del 2022, in attesa della decisione delle sezioni unite sulla questione dell’impugnabilità dell’estratto di ruolo,posta dall’ordinanza n. 4526 del 2022. 7.–Il ricorso è stato da ultimo fissato per la trattazione in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in base all’art. 380-bis.1. cod. proc. civ., nella versione antecedente alle modificazioni introdotte dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e applicabile ratione temporisin virtù della disciplina transitoria dettata dall’art. 35, comma 6, del medesimo decreto legislativo. 8.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art.113 cod. proc. civ., della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dell’art. 24 Cost. Avrebbe errato la Corte territoriale nell’escludere l’interesse ad agire e nell’individuare nell’istanza di annullamento in autotutela una condizione di procedibilità della domanda, in contrasto con il diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.). Sarebbe evidente l’interesse a far valere la prescrizione della pretesa contributiva, che opera di diritto, è rilevabile d’ufficio ed è sottratta alla disponibilità delle parti. 2.–Il ricorso è infondato. 3.– La sentenza impugnata non subordina la procedibilità dell’azione di accertamento negativo alla previa presentazione d’una richiesta di sgravio in sede amministrativa. -5 - Il fulcro delle argomentazioni risiede nella carenza d’interesse ad agire del contribuente che si limiti a impugnare l’estratto di ruolo. A tale riguardo, la Corte d’appello di Genova, accogliendo una eccezione sollevata sin dal primo grado di giudizio e reiterata in sede di gravame, evidenzia che l’odierna ricorrente «non ha dedotto alcun concreto ed attuale interesse ad impugnare l’estratto di ruolo contenente le cartelle di pagamento dei contributi previdenziali» (pagina 13 della pronuncia impugnata). 4.– Il percorso argomentativo fa dunque leva su una diversa, assorbente ratio decidendi: la mancata deduzione di elementi che sostanzino l’interesse ad agire. Elementi che, a titolo esemplificativo, la decisione della Corte di merito identifica nel «grave pregiudizio di non poter partecipare ad appalti per la mancata emanazione del DURC (documento unico di regolarità contributiva)» o in «altre similari problematiche» (pagina 13). Questo è il punto nodale della decisione adottata dalla Corte di meritoe resiste alle censure mosse dalla ricorrente. 5.–A tali conclusioni la Corte d’appello di Genova perviene, dopo avere reputato regolari le notifiche delle cartelle esattoriali e dell’avviso d’addebito, in linea con quanto ha già statuito i l giudice di prime cure (pagine 13, 14 e 15 della sentenza d’appello). A fronte di tale datocruciale, che il ricorso non contesta con idonee censure, la sentenza impugnata disconosce l’interesse ad agire con l’impugnazione dell’estratto di ruolo, attoche la ricorrente asserisce di aver conosciuto solo dopo un fortuito accesso agli uffici dell’Agenzia delle Entrate. A sostegno dell’inammissibilità, igiudici del gravame soggiungono che ladebitrice avrebbe potuto e dovuto impugnare a tempo debito la cartella di cui ha acquisito regolare ed effettiva conoscenza. Sono dunque già spirati i termini «per l’impugnazione degli atti impositivi regolarmente notificati (cartelle o avvisi di addebito)» (pagina 15). -6 - 6.–Alle considerazioni concernenti la carenza di deduzioni in punto d’interesse e l’acclarata regolarità delle notificazioni, si affianca l’ulteriore rilievo che gli atti impositivi sono divenuti inefficaci e, pertanto, «la contribuente avrebbe dovuto attendere una nuova ed efficace attività esecutiva daparte dell’ente di riscossione e quindi agire in giudizio opponendosi all’esecuzione ed eccependo, questa volta in modo del tutto ammissibile, la prescrizione»(pagina 15 della sentenza impugnata). Non incombe una minaccia attuale di atti esecutivi e l’amministrazione, dunque, può ancora intervenire a sgravare la pretesa contributiva (Cass., sez. VI-L, 7 marzo 2019, n. 6723). 7.–Le statuizioni della Corte d’appello sono conformi a diritto anche alla stregua dell’art. 3-bis del decreto - legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215, che ha inserito il comma 4-bis nell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La disciplina sopravvenuta così dispone: «L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decr eto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». -7 - 8.–Le sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che la normativa richiamata si applica anche ai processi pendentie non confligge con la Costituzione. La disciplina di recente introduzione specifica , difatti , concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata (Cass., S.U., 6 settembre 2022, n. 26283). Il legislatore ha enucleato spe cific he ipotesi in cui l ’ invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale e ha dunque plasmato l ’ interesse ad agire . Tale condizione dell’azione presenta natura dinamica e, pertanto , può assumere una diversa configurazionefino al momento della decisione, anche pereffetto di una norma sopravvenuta . 9.– Il legislatore ha dunque ribadito la necessità di una verifica rigorosa dell’interesse ad agire che deve sorreggere le impugnazioni del ruolo, circoscrivendone entro limiti puntuali l’ammissibilità. A fronte dell’univoco dettato normativo, non possono essere condivise, pertanto, le osservazioni svolte nella memoria illustrativa, che configurano un interesse in re ipsaa proporre l’azione e invocano, in questa prospettiva, anche la rilevabilità d’ufficio della prescrizione in materia di contributi previdenziali. Nella memoria illustrativa, la parte ricorrente non prospetta alcuna delle ipotesi tipizzate dal legislatore e dunque non adombra, neppure sulla base dello ius superveniens, ragioni idonee a rivelare un interesse ad agire concreto e attuale. Non è dunque efficacemente censurato il vaglio già compiuto dai giudici d’appello, peraltro sul presupposto di un’ammissibilità in termini più ampi dell’azione di accertamento negativo e dell’impugnazione del ruolo. 10.– Non incorre , pertanto, nei vizi denunciati la sentenza d’appello, nel richiedere, ai fini dell’ammissibilità dell’azione, un -8 - interesse ad agire concreto e attuale e nel riscontrarne in concreto l’insussistenza. 11.–I rilievi svolti conducono, in ultima analisi, a rigettare il ricorso. 12.–Nessuna pronuncia si deve adottare in ordine alle spese del presente giudizio, in quanto l’INPS non ha svolto sostanziale attività difensiva in questa sede e sono rimaste intimate la Società di cartolarizzazione dei crediti INPS (S.C.C.I.) s.p.a. e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. 13.– L ’integrale rigetto del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. rigetta il ricorso. Dichiara la sussistenza dei presupposti peril versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto
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