CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17613/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] atto che si è proceduto con trattazione in pubblica udienza alla presenza delle parti, aseguito di richiesta delle stesse, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, c.p.p.;udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;udito il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;udito il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso dichiararsi l’inammissibilità dei motivi di ricorso n. 1 e 3 rigettarsi i motivi di ricorson. 2 e 4;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma dellapronuncia emessa in data 17 aprile 2024 dal [OSCURATO:PERSONA] dell’udienza preliminare del [OSCURATO:PERSONA], ha riconosciuto agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lacircostanza di cui all’art. 89 cod. pen., prevalente sulle contestate aggravanti, rideterminandoconseguentemente la pena per i plurimi reati di cui agli artt. 110-628 cod. pen., 110-582 cod.pen., 110-493-ter cod. pen. e 110 cod. pen. e 4, l. n. 110 del 1975.2. Ha proposto ricorso per cassazione la Procura Generale presso la Corte di appello diVenezia, articolando quattro motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cuiall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Violazione dell’art. 89 cod. pen. e correlati vizi di motivazione, con riferimento allestatuizioni (di segno contrario rispetto agli esiti della disposta perizia) con cui è statoriconosciuto il parziale vizio di mente in capo a [OSCURATO:PERSONA], pur in difetto di nesso eziologicotra la patologia e i fatti, ed è stato giudicato rilevante per il profilo circostanziale attenuato ilsignificativo grado di immaturità di [OSCURATO:PERSONA], applicando di fatto la normativa minorile.2.2. Carenza della motivazione, in merito alla revoca delle pene accessorie, dispostairritualmente a titolo di correzione di errore materiale in calce alla sentenza.2.3. Violazione di legge nello stabilire la dosimetria della pena, essendo statapretermessa la notevole gravità di tutti gli episodi contestati.2.4. Violazione di legge nello stabilire la dosimetria della pena, essendo stati elisi gliaumenti in contestazione per i delitti di cui all’art. 493-ter cod. pen., sull’erroneo presuppostodel difetto di contestazione e comunque di prova del fatto.3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato, in data 10 marzo 2026,memoria difensivaex art. 121 cod. proc. pen. con cui richiede il rigetto del ricorso, allegando cospicuadocumentazione.4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso, in data 20 marzo 2026, «estratto delfascicolo processuale […] che verrà utilizzato in sede di discussione».5. All’odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come riportato inepigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, per quanto attiene al primo, assorbente motivo.2. Il primo motivo è fondato, nei termini e per le ragioni che seguono.2.1. In linea generale, la regola compendiata nella formula “al di là di ogni ragionevoledubbio” riguarda tutte le componenti del giudizio e, dunque, anche la capacità di intendere edi volere dell’imputato, il cui onere probatorio non è attribuito a quest’ultimo, quale prova diuna eccezione, ma alla pubblica accusa (Sez. 1, n. 11897 del 18/05/2018, dep. 2019, P., Rv.276170-04; Sez. 1, n. 9638 del 25/05/2016, dep. 2017, Celma, Rv. 269416-01).Ai fini del riconoscimento del vizio parziale di mente, rilevano non solo le malattiementali in senso stretto, ma anche i disturbi della personalità, che possono rientrare nelconcetto di infermità, purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidereconcretamente sulla capacità di intendere o di volere, scemandola grandemente, e acondizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effettodel quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale. Neconsegue che nessun rilievo, ai fini dell’imputabilità, deve essere dato ad altre anomaliecaratteriali o alterazioni e disarmonie della personalità che non presentino i caratteri sopraindicati, nonché agli stati emotivi e passionali, salvo che questi ultimi non si inseriscano,eccezionalmente, in un quadro più ampio di infermità (Sez. U, n. 9163 del 25/01/2005, Raso,Rv. 230317-01; Sez. 6, n. 21065 del 12/03/2024, C., Rv. 286482-01; Sez. 6, n. 33463 del10/05/2018, C., Rv. 273793-01). Per l’applicazione dell’art. 89 cod. pen., dunque, l’infermitàmentale non può essere considerata uno stato permanente, ma deve essere accertata inrelazione alla commissione di ciascun reato (Sez. 6, n. 7786 del 04/12/2024, dep. 2025, C.,Rv. 287983-01).2.2. Per quel che riguarda la posizione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello ritieneargomentatamente di aderire alle conclusioni del consulente di parte piuttosto che a quelledel perito, valorizzando l’approccio olistico del primo, che aveva tenuto conto non solo deldisturbo ossessivo compulsivo, ma anche delle ulteriori gravissime patologie che affliggonol’imputato («sindrome di Crouzon, che comporta la distorsione della forma del cranio, per lafusione precoce delle suture craniche [che] ha comportato innumerevoli ricoveri e interventichirurgici [da cui è derivato] un significativo deficit cognitivo, con conseguenti difficoltà diapprendimento»).Queste considerazioni, prive di vizi logico-giuridici e coerenti con le risultanzeprocessuali, sfuggono allo scrutinio di legittimità. In tema di valutazione della periziapsichiatrica sulla capacità di intendere e di volere dell’imputato, il perimetro cognitivo diquesta Corte non ha ad oggetto la maggiore o minore attendibilità scientifica delleacquisizioni esaminate dal giudice di merito e, quindi, l’esattezza della tesi accolta. Loscrutinio di legittimità, verificata la correttezza metodologica dell’approccio del giudice alrelativo sapere, deve stabilire solo se la spiegazione fornita sia razionale e logica, senzaoperare una differente valutazione degli esiti della prova, in quanto, trattandosi di unaccertamento in fatto, esso non è sindacabile, se congruamente argomentato (Sez. 2, n.8283 del 21/01/2026, F., non mass.; Sez. 6, n. 30491 del 18/06/2025, S., Rv. 288630-01;Sez. 1, n. 47678 del 04/10/2024, M., Rv. 287327-01).Tuttavia, il percorso argomentativo esposto dai giudici veneziani tralasciacompletamente il decisivo passaggio del collegamento causale tra la accertata «personalitàfortemente disarmonica con un’inevitabile ricaduta sulla capacità d’intendere e di volere» ela serie di reati predatori per cui si procede (anche in considerazione del fatto che, in puntodi ricostruzione del fatto, non è stata superata l’originaria valutazione del Tribunale in meritoalla natura schiettamente lucrogenetica dei delitti, disattendendo la tesi difensiva dellavolontà degli imputati di porsi come eroici “giustizieri” contro i pedofili).2.3. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], occorre prendere ancora le mosse dallariflessione del massimo consesso nomofilattico, secondo cui «la imputabilità è normalmenteconsiderata presente quando l’autore abbia raggiunto la maturità fisio-psichicanormativamente indicata (tenuto conto, per l’infradiciottenne, del disposto dell’art. 98 c.p.)salvo che versi in una situazione di infermità […], tanto costituendo (ancora per autorevolevoce della dottrina) “il compromesso, o il punto d’incontro, tra le esigenze proprie delprincipio di colpevolezza e quello della prevenzione generale”» (Sez. U, Raso, cit.).Le considerazioni spese sul punto nella sentenza impugnata non sono coerenti conquesti principi di diritto, laddove la Corte territoriale «ritiene di potersi discostare dalleconclusioni a cui è pervenuto nel suo elaborato scritto il perito», facendo genericamente levasugli «aspetti di immaturità» segnalati dal consulente di parte (peraltro, per come riportatonella motivazione, in termini sostanzialmente perplessi: «sulla maturità affettiva e la maturità,come dire, etico sociale che deriva da questo, ex post, cioè per il tipo di reato che è statocompiuto, si può ipotizzare che fosse un po’ carente»), senza specificare né come talecondizione debba ricondursi alla sopra descritta nozione di vizio parziale di mente a titolo didisturbo della personalità, né, eventualmente, quale sia lo specifico collegamento eziologicotra questa «peculiare immaturità» e i singoli delitti per cui si procede.2.4. Queste lacune motivazionali impongono l’annullamento, in parte qua, dellasentenza impugnata.3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere in parte annullata con rinvio pernuovo giudizio, per la fondatezza del primo motivo del ricorso del Procuratore generale.Le restanti censure articolate nel secondo motivo, con riferimento alla revoca dellepene accessorie in conseguenza della riduzione della pena principale, e nel terzo motivo, intema di dosimetria della pena, restano assorbite. Quanto al quarto, stringatissimo motivo,può sin d’ora notarsi, ob iter, come la condotta di spendita indebita di moneta elettronica nonfosse, in effetti, contestata in relazione al capo A (che descrive soltanto la sottrazione dellacarta bancomat e la rivelazione coatta del codice PIN, omettendo imputazioni in ordine a uneventuale conseguente utilizzo e anche al semplice successivo possesso).[OSCURATO:PERSONA] del rinvio, che si individua in altra Sezione della Corte di appello di Venezia,terrà conto dei rilievi sopra indicati. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza attenuante di cui all'art. 89cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello diVenezia.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.