CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 19109/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente [OSCURATO:PERSONA] Sul ricorso iscritto al numero 7092 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo difensore in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 5; -ricorrente - Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore - intimata- avverso l'ordinanza n. 4062/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 12/02/2019; [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 maggio 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. Fatto e Diritto Costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 197/2016, osserva quanto segue. Nel procedimento definito con la ordinanza di questa Corte n. 4062 del 2019 depositata il 12 febbraio 2019, [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, ha avanzato istanza di correzione di due errori materiali della ordinanza medesima nella quale sono stati indicati nell'epigrafe "contro l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli" in luogo che "contro l'Agenzia delle Entrate" e alla pag. 2 della medesima "resiste con controricorso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli" in luogo di "resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate". [OSCURATO:PERSONA] finanziaria non ha svolto attività difensiva. Il ricorso va accolto, in quanto dalla copia della sentenza n. 91/2013 della Commissione tributaria regionale della Liguria impugnata in Cassazione si evince che parte in causa era l'Agenzia delle entrate e non già l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli così come la copia del biglietto di cancelleria di avviso di deposito della ordinanza (RGN 28458/2013), inviato via pec alla ricorrente, reca l'indicazione "[OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione contro Agenzia delle entrate" (allegati al ricorso per correzione di errore materiale). Ne consegue che va disposta la correzione dei palesi errori materiali contenuti nella ordinanza n. 4062 del 2019, depositata il 12 febbraio 2019, nella parte in cui nell'epigrafe è indicato come emessa "contro l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli", estranea al giudizio, in luogo che "contro l'Agenzia delle Entrate" nonché nella parte in cui a pag. 2) della medesima è indicato "resiste con controricorso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli" in luogo che "resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate". P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione degli errori materiali contenuti nella ordinanza n. 4062 del 2019, depositata il 12 febbraio 2019, nella parte in cui nell'epigrafe è indicato come emessa "contro l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli", estranea al giudizio, in luogo che "contro l'Agenzia delle Entrate" nonché nella parte in cui a pag. 2) della medesima è indicato "resiste con controricorso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli" in luogo che "resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate". Ordina le conseguenti annotazioni sull'originale della detta sentenza delle integrazioni così disposte. Roma 25 maggio 2022