CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 aprile 2026
Cassazione n. 09834/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ndirizzo di postaelettronica del proprio difensore [OSCURATO:PERSONA], pec:[OSCURATO:EMAIL], che lo rappresenta e difende in virtù diprocura in atti-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA]'S [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,domiciliata “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del propriodifensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], pec:[OSCURATO:EMAIL], che lo rappresenta e difende invirtù di procura in atti-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 6316/2024depositata il 09/10/2024;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 1275/2025Numero sezionale 148/2026Numero di raccolta generale 9834/2026Data pubblicazione 16/04/2026considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma,il 14/04/2026Il Presidente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]