CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 31450/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3709/2023 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali ha nno indicato gli indirizz i pec [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL]; –controricorrente – ADER-AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttorepro tempore; –intimata – Oggetto IRPEF 2015- Cartella di pagamento - ADE interventrice volontaria in primo grado -Appello del contribuente -Appello di ADE -Omessa pronuncia avverso la sentenza della Commissione regionale tributaria delLazio, n. 3303/18/2022, depositata in data 14 luglio 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 novembre 2025dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La società contribuente impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Latina la cartella n. 05720190017753130000, emessa ex art. 36bis d.P.R. n. 600/1973, con laquale l’Agente della riscossione le aveva intimato il pagamento di Euro 213.433,82a titolo di IRPEF ed altro non corrisposta. La ricorrente eccepiva l’illegittimità della cartella in quanto il tributo non era dovuto in virtù dell’art. 20 l. 44/1999. L’Agente della riscossione si costituiva in giudizio, chiamando in causa l’ADE, che a sua volta si costituiva depositando comparsa di intervento volontario. La CTP accoglieva il ricorso, condannando le parti convenute al pagamento delle spese di lite. 2. La società contribuenteproponeva appello (notificato solo all’Agente della riscossione ed iscritto al n.r.g. 2446/2020 ) avverso la decisione dei giudici di primo grado, dolendosi della illegittima liquidazione delle spese di lite; l’ADE proponeva autonomo gravame (iscritto al n.r.g. 2522/2020), contestando nel merito la sentenza di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale delLazio, riuniti i gravami, accoglieva l’appello della società contribuente riliquidando le spese del primo grado di lite. 3. Contro la decisione della CTR propone ricorso per cassazione l’ADE, affidato a du e motivi. L a contribuente resiste con controricorso. È stata fissata l’adunanza camerale per il 20novembre 2025. La contribuente ha chiesto riunirsi al presente giudizio quello recante n.r.g. 8061/2023, in quanto vertente tra le stesse parti; ha depositato, inoltre, memoria ex art. 380bis1 cod. proc. civ. in data 10 novembre 2025. Considerato che: 1. Preliminarmente va rigettata l’istanza di riunione al presente giudizio di quello rubricato al n.r.g. 8061/2023 (chiamato alla odierna adunanza camerale), in quanto, pur vertendo tra le stesse parti,i giudizi hanno ad oggetto l’impugnativa di diverse cartelle di pagamento. 2. Ciò posto, con il primo motivo di ricorso l’ADE deduce la «nullità della sentenza gravata per violazione e falsa applicazione dell’art. 331 cpc ed art. 53 D.Lgs. n. 546/1992, in relazioneall’art. 360 comma 1, n. 4)c.p.c.». Eccepisce, in particolare, la nullità della sentenza per la mancata integrazione del contraddittorio nei propri confronti, in seno all’appello proposto dalla contribuente e notificato solo ad ADER. Sostiene che l’art. 331 cod. proc. civ. si applica anche al processo tributario, con la conseguenza che al giudizio di appello debbano partecipare tutte le parti del primo grado. 3. Con il secondo motivo l’Ufficio lamenta la «nullità della sentenza gravata per motivazione apparente in violazione dell’art. 132 comma 2 n. 4) c.p.c. ed art. 36 D.Lgs. n. 546/1992, nonché per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato ex art. 112 cpc, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4) cpc» per avere la CTR qualsiasi decisione sull’appello proposto dall’ADE o, nell’ipotesi in cui si volesse ritenere la decisione sorretta da motivazione (‘con salvezza, nel resto, dell’impugnata sentenza’), per la mera parvenza di detta motivazione. Il secondo motivo è fondato, stante la palese violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.. La CTR ha accolto l’appello della società contribuente in punto di spese ‘con salvezza, nel resto, dell’impugnata sentenza’, senza nulla disporre (nemmeno in dispositivo ) circa l’appello svolto dall’Ufficio. Si è, quindi, di fronte ad un palese caso di omessa pronuncia sull’appello, non contenendo la decisione alcuna motivazione al riguardo. 4. L’accoglimento del secondo motivo comporta l’assorbimento del primo, atteso che la valutazione circa il regolamento delle spese va fatta unitariamente all’esito della delibazione dell’appello proposto dall’ADE. 5. In definitiva, il secondo motivo va accolto, assorbito il primo; la sentenza gravata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delLazio, in altra composizione, perché provveda alnuovo esame ed alla liquidazione delle spese di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio perché, in diversa composizione, proceda a nuovo giudizio e provveda anche a regolare tra le parti le spese di lit