CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 09809/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di Milano nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], e da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 12/05/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreNicola Lettieri che ha concluso chiedendo l’inammissibilitàdei ricorsi. udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Monza, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Milano, respinta la richiesta di concordato avanzata dalle parti, in parziale riforma della sentenza emessa dal GUP presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], appellata da [OSCURATO:PERSONA], ha escluso la circostanza aggravante contestata di cui all'art. 61 n. 11) cod. pen. e confermato nel resto la condanna pronunciata in primo grado alla pena di anni tre di reclusione con confisca della somma di euro 707.168,22 €. La sentenza è relativa all’ affermazione di penale responsabilità, per il reato di cui agli articoli 81 cpv, 314, comma 1, 61, comma 1 n. 7 e 11 cod.pen., di [OSCURATO:PERSONA], che, in qualità di legale rappresentante ed amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e gestore per conto di Snaitech S. p .a . , concessionario per la gestione dei giochi autorizzati in Italia con il compito di raccogliere gli incassi e riversarli all'amministrazione per la parte di competenza, si appropriava di denaro pubblico di cui aveva il possesso e comunque la disponibilità per ragioni del suo servizio. 2. Ricorre avverso tale sentenza il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Milano, che deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in particolare dell'art. 61, comma 1 n. 7 cod. pen., nonché l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, in specie dell'art. 323-ter cod. pen; premette il Procuratore Generale di aver chiesto,per il caso di non accoglimento della proposta di concordato, la parziale modifica della sentenza, con esclusione di entrambe le aggravanti contestate, e la consequenziale riduzione dell'entità della confisca. Chiede l'annullamento dei punti impugnati della sentenza impugnata con ogni consequenziale provvedimento. 3. Ricorre avverso la sentenza anche [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei suoi difensori, chiedendo l'annullamento, con o senza rinvio della sentenza impugnata, fondando il ricorso su quattro motivi, che si sintetizzano come segue ex art. 173, comma 1, cod. proc. pen.. 3.1 Con il primo motivo si deduce, in particolare da parte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], violazione dell'art. 606, lett.c) cod. proc. pen. in relazione agli articoli 602 e ss. cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 178 lett. c) e ss. cod. proc. pen. per non avere la Corte di appello consentito alla difesa dell'appellante di discutere i motivi del gravame come ritualmente richiesto e ammesso da apposito provvedimento data 30/04/2025, essendosi la Corte riservata sull’accoglimento del concordato e avendo, a scioglimento della riserva, pronunciato direttamente il dispositivo, con erronea indicazione nel verbale di udienza di essersi il difensore riportato ai motivi contestualmente alla proposta di concordato. 3.2 Con secondo motivo si censura l'erronea qualificazione giuridica del fatto contestato ex art. 606,lett. b) e d e) cod. proc. pen. , in relazione agli artt.314,646 cod. pen., per avere i giudici di merito fatto riferimento a una serie di pronunce di legittimità che hanno esteso l'ambito applicativo del reato di peculato al gestore di apparecchi pubblici da gioco, senza valutare la peculiarità del fatto specifico contestato al [OSCURATO:PERSONA], originato da querela sporta da un soggetto privato che denunciava l'inadempimento contrattuale, avendo la Snaitech rinnovato il contratto di concessione per quattro volte e avendo sottoscritto il [OSCURATO:PERSONA] plurime scritture private di piani di rientro, accompagnate dal riconoscimento del debito nei confronti della creditrice, senza che la P.A. si fosse interessata di tali vicende e potendosi al più parlare di appropriazione indebita ai danni della Snaitech, che correttamente è stata citata quale unica parte lesa. 3.3 Con il terzo motivo si deduce violazione di legge in materia di confisca per equivalente per l'ammontare di 707.168,22 €, quale asserito profitto e conseguente danno derivante dal delitto di peculato –art. 322 ter cod. proc. pen e art. 240 cod. pen., mentre, avendo il concessionario sempre regolarmente corrisposto le somme dovute al soggetto pubblico, detta somma non equivaleva a quella dovuta alla pubblica amministrazione, che non avanzava alcun credito dall'esecuzione di tale rapporto, bensì a quellasofferta dal concessionario a causa dell'inadempimento di [OSCURATO:PERSONA], risultando quantificata la diversa somma di euro 67.133,79, citata nel concordato respinto, basata sui conteggi della parte civile Snaitech,che aveva revocato la propria costituzione di parte civile a fronte di una transazione liberatoria tombale intervenuta con l'imputato. 3.4 Con il quarto motivo si deducono, ex art. 606, lett. b) ed e) cod.proc. pen., in relazione agli artt. 61, 62, 69 e 133 cod. pen.,plurimi vizi della sentenza ricorsa; in particolare violazione di legge e contraddittorietà della motivazione, che ha confermato l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen.; omessoriconoscimento dell'attenuante specifica dell'avvenuto risarcimento tombale exart. 62, n. 6 cod. pen. dell'unica parte civile citata al processo, che ha revocato la sua costituzione; violazione di legge e contraddittorietà della motivazione per avere la Corte eliminato l'aggravante di cui all'art. 61 n.11 cod. pen. senza procedere al ricalcolo del bilanciamento della pena finale exartt. 69 e 133 cod. pen. e al conseguente contenimento della pena nei limiti edittali, il che avrebbe consentito la sospensione condizionale della pena, come espressamente richiesto nel gravame. 4. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità per manifesta infondatezza di entrambi i ricorsi, anche depositando conclusioni scritte, alle quali si è riportato in udienza. 5. La difesa ha depositato memoria di replica con la quale contestava le conclusioni esposte dal Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i ricorsi sono parzialmente fondat i , nei termini che seguono. 2. Il primo motivo dedotto in favore di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato . Va premesso che, sin dall’entrata in vigore del codice di procedura penale del 1989, le pronunce di legittimità hanno affermato il nuovo codice di procedura non contempla l'istituto dell'incidente di falso, che disciplinava l'impugnazione di un atto o di un documento del processo denunziato di falsità, ne' riproduce l'art. 158 del codice abrogato, che attribuiva al processo verbale il valore di atto pubblico di fede privilegiata, costituendoattestazione incontrovertibile rispetto ai fatti che il pubblico ufficiale aveva dichiarato di aver compiuto o essere avvenuti in sua presenza, finché non fosse stato invalidato mediante lo speciale meccanismo processuale incidentale previsto dagli art. 215/218 cod. proc. pen. 1930. In virtù della nuova disciplina ogni questione da cui dipende la definizione del processo dev'essere risolta dal giudice, secondo lo schema normativo delle questioni pregiudiziali. Pertanto, le contestazioni circa l'attendibilità dei processi verbali e delle altre forme consimili di documentazione vanno risolte nello ambito del processo principale, alla stregua di ogni altra questione, sia pure con i limiti di cui all'art. 2, comma secondo, cod.proc. pen. ( Sez. 5, Ordinanza n. 123 del 10/01/1994 Rv. 197729 –01). Parte della giurisprudenzasuccessiva ha affermato che il verbale d'udienza nel procedimento penale fa piena prova fino a querela di falso di quanto in esso attestato, trattandosi di atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni, il cui regime di efficacia è sancito dallanorma generale di cui all'art. 2700 cod. civ. (Sez. 1 -, Sentenza n. 45175 del 01/03/2023, Rv. 285404 –01; Sez. 5 – n. 25426 / 2025 non massimata) . Tale orientamento, citato anche dal Procuratore generale nelle sue conclusioni, implica che il verbale d'udienza siaatto pubblico dotato di fede legale privilegiata ai sensi dell'art. 2700 cod. proc. civ. , che può essere messa in discussione solo all'esito dello speciale procedimento previsto dagli artt. 221 e ss cod. proc. civ.. Secondo altra -e maggiormente persuasiva – interpretazione , i verbali di udienza non hanno valore probatorio privilegiato e, pertanto, le contestazioni del loro contenuto non richiedono la presentazione di querela di falso, ma sono definite nell'ambito del processo penale, alla stregua di ogni altra questione, coni limiti di cui all'art. 2, comma 2, cod. proc. pen (Sez. 6, Sentenza n. 1361 del 04/12/2018, dep. 2019 Zanzurino, Rv. 274839 -01; Sez. 5, Sentenza n. 3215 del 22/05/1998, Tonini, Rv. 211305; Sez. 5, n. 610 del 22/02/1993, Jovanovich, Rv. 195014 Sez. 5, n. 123 del 10/01/1994, Capuzzi, Rv. 197729). Le decisioni citate ha nno rilevato che nel codice di rito attuale non è prevista alcuna pregiudiziale civile né, come nel previgente alcun "incidente di falso" (subprocedimento che, comunque, si svolgeva nell'ambito dello stesso processo penale); ma soprattutto ha evidenziato che l'art. 193 cod. proc. pen. esclude l'applicabilità al processo penale della disciplina che regola la valutazione delle prove nel processo civile. Pertanto non può che ribadirsi che l'attendibilità di un atto "del" processo va decisa dallo stesso giudice procedente, «senza alcuna specifica procedura, sulla scorta di una seria offerta di prova della parte interessata» (così: Sez. 6, Sentenza n. 1361 del 04/12/2018, dep. 2019 Zanzurino, Rv. 274839). La eventuale falsità di un atto del processo, e, segnatamente del verbale di udienza non deve essere stabilita dal giudice civile, ma deve essere accertata dal giudice penale, che la verificherà sulla base delle ordinarie regole probatorie senza necessità di ricorrere al procedimento per "querela di falso". La "falsità" del verbale deve, cioè,essere dimostrata sulla base di prove raccolte con le regole applicabili al rito penale, delle quali sia apprezzata la univoca capacità dimostrativa attraverso un percorso argomentativo, razionale, rigoroso e privo di vizi logici(Cass. Sez. 2, n. 40756 del 21/10/2023, Rv. 282432 -011.2). L’art. 482, comma 2, cod. proc. pen. , che disciplina l'attività di documentazione dell'udienza, è posto a garanzia della fedeltà e della completezza delle verbalizzazioni e consente di risolvere nell'immediatezza le questioni. Ed invero, la «redazione del verbale avviene sì sotto la vigilanza del giudice, ma a tale attività di controllo partecipano anche i difensori, i quali possono chiedere in qualsiasi momento che si dia lettura del testo verbalizzato. Il controllo, come si legge nella relazione al [OSCURATO:PERSONA] del nuovo codice, "avrà normalmente efficacia dialettica, poiché al potere del giudice si accompagnerà un collaterale intervento delle parti, in modo da garantire la migliore fedeltà possibile della documentazione"» (Sezione 6, n. 33749 del 27/4/2023, Cosentino, in motivazione; Cass. Sez. 2 , n. 12634 del 23/02/2024 Rv. 286161 – 01 ) 2.1 Nel caso in esame, la dedotta falsità del verbale di udienza conclusivo del procedimento di appello non poteva che essere dedotta in sede di ricorso per cassazione; non risultano però essere state presentate prove in ordine alla dedotta falsità, essendo statiprodotti solamente il verbale di udienza stesso e le deduzioni sul punto da parte del difensore, anche precedenti alla presentazione del ricorso, documentazione sulla base della qualenon è possibile giungere ad un giudizio sulla fondatezza della questionesollevata. Il motivo di ricorso deve pertanto essere rigettato. 3. Il secondo motivo , che censura l'erronea qualificazione giuridica del fatto contestato, deve parimenti essere rigettato. Cass. Sez. Un. n. 6087 del 24/09/2020, Rubbo,ha esaustivamente chiarito che “il contenuto della convenzione di concessione dimostra che l’[OSCURATO:PERSONA] impone che i soggetti delegati all’esercizio dei dati compiti per conto del concessionario esercitino anche attività proprie del pubblico servizio” e, per l’effetto, si “esclude che l’attività del gestore possa ridursi alla semplice fornitura/assistenza delle macchine e che la sua attività di raccolta degli incassi delle giocate possa essere qualificata come semplice attività materiale” . Il principio di diritto formulato dalle Sezioni Unite non lascia adito a dubbi: ‘Integra il reato di peculato la condotta del gestore o dell'esercente degli apparecchi da gioco leciti di cui all'art. 110, sesto e settimo comma, TULPS, che si impossessi deiproventi del gioco, anche per la parte destinata al pagamento del PREU, non versandoli al concessionario competente". Ed infatti il legislatore ha previsto la riserva a favore dello Stato (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) dell'attività di gioco; lo Stato può affidare la realizzazione di tale servizio, in regime di concessione, ad imprese specializzate, le quali esercitano la gestione mediante rete telematica del gioco lecito realizzato con apparecchi e video terminali collocati presso vari esercizi commerciali. A loro volta i concessionari affidano la gestione telematica del gioco, nonché la riscossione degli introiti,a soggetti, enti o società, con cui stipulano contratti di subconcessione, creando una rete di gestori o esercenti, che fanno parte della propria "subfiliera"; il gestore deve essere munito di tutte le autorizzazioni necessarie, deve effettuare il prelievo delle somme contenute negli apparecchi e consegnare al concessionario le somme prelevate dagli apparecchi; quindi il rapporto tra il concessionario ed il terzo incaricato della raccolta del denaro è qualificato come "rapporto di subconcessione" e,pur avendo natura privatistica, regola "servizi pubblici", perché il gioco è attività riservata allo Stato: la connotazione pubblicistica di tale attività emerge per il suo diretto collegamento all'interesse generale alla riscossione del gettito che spetta allo Stato (nella specie monopolista), quale provento dell'attività di gioco. La natura privatistica del contratto con cui il concessionario "demanda" ad altro soggetto l'esercizio dell'attività di agente contabile non incide sulla veste di incaricato di pubblico servizio del sub concessionario, in quanto preparatoria e "funzionale" alla riscossione del prelievo erariale unico sulle giocate. Il denaro che si riscuote è fin da subito di spettanza della [OSCURATO:PERSONA], posto che il concessionario contabilizza il prelievo erariale unico ed esegue il versamento con le modalità definite dall'[OSCURATO:PERSONA] dei Monopoli. Il denaro versatodai giocatori diviene ‘pecunia publica’ non appena entra in possesso del soggetto incaricato di raccogliere tale denaro. Gli operatori di filiera non contraggono una mera obbligazione tributaria bensì, rivestendo il ruolo di incaricati di pubblico servizio (consistente nella raccolta del denaro dei giochi), sono tenuti a versare immediatamente al concessionario le somme ottenute dai giochi attraverso gli apparecchi predisposti per le giocate». Pertanto «commette il reato di peculato il titolare dell'attività di raccolta delle giocate, allorché omette il versamento delle somme riscosse per conto dell'[OSCURATO:PERSONA], atteso che il denaro incassato dall'agente è, sin dal momento della sua riscossione, di pertinenza della P.A.. La difesa deduce la non configurabilità del peculato sulla base di argomentazioni già esaminate dai giudici di merito, senza sviluppare argomenti alternativi pregnanti, e dunque senza minare i principi affermati nella giurisprudenza citata, non messi in discussione successivamente da lla giurisprudenza di legittimità, che permangono quali principi ispiratori delle decisioni in materia, quale quella del caso in esame; va altresì affermato che il fatto specifico contestato al [OSCURATO:PERSONA], non presenta la peculiarità dedotta, originandosi normalmente i procedimenti analoghi sulla esposizione dei fatti da parte del concessionario, diretta parte offesa del reato, e non di attivazione da parte delle Amministrazioni dello Stato, che nel reato rappresentano la parte danneggiata - indirettamente- essendo stati fatti salvi i loro interessi diretti, tramite il versamento delle somme dovute da parte del concessionario. 4.I motivi di ricorso del P rocuratore generale e quelli di cui al terzo e quarto motivo del ricorso dell’imputato relativi al l’entità del danno, a l conseguente ammontare della confisca per equivalente e al trattamento sanzionatorio sono sovrapponibilie possono pertanto essere trattati congiuntamente. Secondo tali motivi, poiché la società concessionaria aveva comunque, in virtù della sua obbligazione verso la [OSCURATO:PERSONA], provveduto a riversare nelle casse dell’Agenzia dei Monopoli quasi l’intero importo sottratto dal gestore, il danno e la conseguente misura ablatoria dovevano limitarsi alla minore somma di euro 67.133,99, che ancora residuava. Vero è che l'attuale fattispecie di peculato, così come disegnata dal legislatore, è indifferente rispetto all'appartenenza della cosa mobile o del denaro, oggetto di appropriazione, alla [OSCURATO:PERSONA] amministrazione o ai privati, per effetto della trasposizione all'interno della nuova fattispecie della precedente ipotesi di malversazione a danno di privati (ossia dell’abrogato art. 315 cod. pen.). Tuttavia, dalla motivazione della sentenza impugnata non emerge con chiarezza quale parte dell’ammontare dell’inadempimento contrattuale (equivalente ad euro 764.029,62) costituisce il cd. PRE U, ossia il premio unico erariale, rappresentato dall’importo dovuto allo Stato sulle somme incassate dalle sale giochi attraverso i concessionari. Il principio di diritto formulato dalle Sezioni Unite e prima ricordato, fa infatti espresso riferimento alla integrazione del reato di peculato da parte del gestore o dell'esercente degli apparecchi da gioco leciti di cui all'art. 110, sesto e settimo comma, TULPS, che si impossessi dei proventi del gioco, ma sottolinea che questo avviene anche ‘per la parte destinata al pagamento del PREU’, tramite l’omesso versamento al concessionario competente. Oltre a ledere l'interesse per il buon andamento e l'imparzialità della P.A., il peculato offende anche l'interesse, patrimoniale o meno, che il titolare del bene oggetto dell'appropriazione ha di conservarlo, avendo natura plurioffensiva; ne deriva che, nel caso che ci occupa, il danno non coincide interamente con quanto sottratto al soggetto concessionario che, anche se non titolare del bene oggetto dell'appropriazione altrui, di tale appropriazione subisce gli effetti pregiudizievoli in quanto tenuto ad assolvere all'obbligazione verso la pubblica amministrazione di riversare, comunque, quanto a quest’ultima spettante. Sez. U. n. 13783 del 26/09/2024, Massini, Rv. 287756 - 03 hanno affermato che la confisca per equivalente del profitto del reato assolve, così come la confisca diretta, ad una funzione recuperatoria e ha funzione sanzionatoria in quanto avente ad oggetto beni privi del rapporto di derivazione dal reato, potendo assumere funzione punitiva solo qualora sottragga al destinatario beni di valore eccedente il vantaggio economico che lo stesso ha tratto dall'illecito. In particolare, si legge in parte motiva che ‘il profitto, per rilevare ai fini della disciplina della confisca, deve essere sempre accompagnato dal requisito della "pertinenzialità", inteso nel senso che deve derivare dal reato che lo presuppone (principio di "causalità" del reato rispetto alprofitto) (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264436; Sez. U, n. 38691del 25/06/2009, Caruso, in motivazione; Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239924; Sez. U, n. 41936 del 25/10/ 2005, Muci, Rv. 232164; Sez. U, n. 29952 del 24/05/2004, Romagnoli, in motivazione; Sez. U, n. 29951del 24/05/2004, Focarelli, in motivazione; Sez. U, n. 9194 del 3/07/1996, Chabni,Rv. 205707); in tutte le sentenze indicate, si è sempre fatto riferimento al datoessenziale per cui il parametro della pertinenzialità al reato del profittorappresenta l'effettivo criterio primario selettivo di ciò che può essere confiscato.’ Ed ancora,‘per confiscare in via diretta, il prezzo o il profitto del reato devono esistere e devono essere stati conseguiti’, sottolineandola necessità che siano "entrati" nella sferaeconomico patrimoniale del reo. I requisiti di materialità e pertinenzialità, hannodecisivo rilievo, anche nella confisca per equivalente, al fine diindentificare - sia nell 'an che nel quantum - il prezzo e, soprattutto, il profittoconfiscabile; in questo secondo modello, la verifica da parte del giudice assume, diversamente da quanto accade per la confisca diretta, natura bifasica: a unaprima fase di identificazione di quanto confiscabile, segue, infatti, una secondafase in cui, sulla base dell'accertato presupposto della indisponibilità attuale del bene da confiscare in via diretta, si procede all'apprensione del tantundem in unasede economica diversa. Dunque, senza un effettivo conseguimento del prezzo o del profitto, non si puòconfiscare né in via diretta e nemmeno per equivalente. L’ esigenza è quella di riportare la sfera economica patrimoniale del reo nella stessa situazione che avrebbe avuto se il reato non fossestato commesso; dunque, una finalità di ripristino volta a «rendere l'illecito penaleimproduttivo» e ad eliminare "in ogni caso" dalla sfera patrimoniale del reo ilvantaggio che questi abbia conseguito dal reato e che l'ordinamento ritiene nonpossa essere trattenuto in ragione della sua causa illecita (Sez. U, n. 20208 del25/10/2007, dep. 2008, Miragliotta). ‘Sul piano definitorio la confisca per equivalente è un "surrogato" della confiscadiretta; confiscare per equivalente significa confiscare un bene di valore uguale aquello che costituisce il profitto o il prezzo del reato e che sarebbe stato confiscatose fosse stato rinvenuto’. La confisca del profitto, anche quella per equivalente, assolve, dunque, sempre ad una funzione recuperatoria: essa ha una funzione sanzionatoria nella misura in cui colpisce beni che non hanno derivazione dal reato e può assumere, solo in determinate occasioni, una funzione punitiva. Corte cost. n. 7 del 2025 afferma che «tra le due forme di confisca, ancorché distinte per avere ad oggetto - quanto alla confisca diretta - i beni derivanti da quel determinato reato, e -quanto a quella per equivalente - altri beni di eguale valore, non vi è una reale diversità di naturagiuridica» in quanto neppure la confisca di valore può dirsi di per sé punitiva,poiché», come spiegato dalla Corte costituzionale, «l'ablazione del profittonon può espandersi oltre quanto il reato abbia apportato». 4.1 Nel caso in esame i giudici di merito non si sono soffermati sulla ricostruzione logica fattuale della confisca disposta; in particolare la Corte di appello ha affermato che ‘il giudice di primo grado ha giustamente ordinato la confisca di beni di proprietà dell'imputato sino alla concorrenza dell'importo di 707.168,22 € costituenti il profitto del delitto di peculato commesso da FarèFabio [OSCURATO:PERSONA]’, mentre il primo giudice ha disposto la confisca di quanto in sequestro- in via preventiva sono stati sequestrati all'imputato beni per l'importo di 438.066,11 euro-e di ulteriori beni di proprietà dell'imputato sino a concorrenza dell'importo citato, pari all'ammontare delle somme oggetto di indebita appropriazione,ai sensi dell'art. 322- ter cod pen . , ‘i n quanto la confisca è volta a evitare che il reo tragga un vantaggio economico dal reato ma non opera in favore della vittima del reato e inoltre qualora l'ablazione sia disposta per equivalente la stessa assume natura specificatamente sanzionatoria, men tre il risarcimento del danno mira alristoro del danneggiato, a prescindere dall'esistenza di vantaggi conseguiti dal reo che potrebbero anche non essersi realizzati’. I giudici di merito hanno dunque omesso di rispo ndere alle obiezioni sollevate sia dal Procuratore generale che dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] sulla valutazione assunta in merito alla determinazione delle somme di denaro,in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato; in particolare non si sono soffermati né sulla deduzione dell’avere il [OSCURATO:PERSONA] versato alla Snaitech, tramite i piani di rientro, la maggior parte delle somme, da versare all’erario; né sulla effettiva consistenza del dann o cagionato allo Stato, equiparandolo senza ulteriore analisi all’importo complessivo delle somme dovute al concessionario. 4.2 Conseguenziale a quanto affermato è l’annullamento della sentenza in relazione alla quantificazione della confisca, ma anche rispetto alla ritenuta aggravante di cui all’art. 62, n.7 cod. pen., che dovrà essere rivalutata in relazione alla valutazione del profitto del reato così come accertato in sede di rinvio. Tale annullamento comporta l’assorbimento degli ulteriori motivi relativi all’immodificato trattamento sanzionatorio, nonostante l'elisione di una delle aggravanti,nonché sul mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n . 6 cod. pen ., dedotto all'esito del versamento globale delle somme dovute al concessionario; sull’omessa pronuncia del beneficio della sospensione condizionale della pena, conseguente ad eventuale riduzione della stessa. 5. La sentenza impugnata deve essere quindi annullata , in accoglimento del ricorso del Procuratore generale e, in parte, del ricorrente, limitatamente all'aggravante di cui all'art 61n. 7 cod . pen . e alla quantificazione della confisca rinviando per nuovo giudizio su tali punti ad altra sezione della Corte d'appello di Milano. 6. Il ricorso deve essere rigettato nel res