CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 giugno 2022
Cassazione n. 46392/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (AG), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo emessa in data 01/06/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento, in data 21/09/2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 216, comma 1 n. 1 e 2, 219, commi 1 e 2 legge fallimentare, quale legale rappresentante della omonima ditta individuale, dichiarata fallita in data 08/06/2006. 2. In data 14/10/2022 [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo dei difensori di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA] ed avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo sette motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, in riferimento agli artt. 178 e 548 cod. proc. pen., in quanto all'imputato, dichiarato contumace, non è stata applicata la norma transitoria di cui alla legge 67/2014 e non è stato notificato l'estratto contumaciale della sentenza di primo grado, con conseguente nullità del processo di secondo grado e della sentenza emessa all'esito; 2.2 violazione di legge, in riferimento all'art. 216 n. 1 e 2 legge fallimentare, vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., quanto alla insufficiente ed assertiva motivazione della sentenza impugnata, a fronte delle deduzioni contenute nell'atto di gravame: in riferimento al prelievo di euro 300.000,00, infatti, il curatore ammette che possa trattarsi di un artificio contabile e, tuttavia, ritiene provata la distrazione, benché fosse stato accertato che neanche nella cassa, alla data del 31/12/2005, era presente detta somma, per le pessime condizioni economiche della famiglia Vitello, per cui neanche la sottrazione della stessa avrebbe potuto intervenire; lo stesso curatore fallimentare aveva accertato un ammontare delle somme sottratte ben inferiore a quella di euro 740.406,53, indicato nel capo di imputazione, essendo, peraltro, confuse ed inattendibili le scritture contabili, per cui l'ammontare della distrazione non poteva fondarsi su di esse, con conseguente contraddittorietà della motivazione, su cui la sentenza di appello non ha fornito alcuna motivazione; 2.3 violazione di legge, in riferimento all'art. 216 n. 1 legge fallimentare, vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in quanto nessuna delle sentenze di merito ha fornito motivazione circa la sussistenza dell'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta patrimoniale; 2.4 violazione di legge, in riferimento all'art. 216 n. 1 legge fallimentare, vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in quanto con il gravame si era sostenuta la qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 217 legge fallimentare, sulla scorta di plurime considerazioni, rispetto alle quali la Corte di merito non ha fornito alcuna motivazione; 2.5 violazione di legge, in riferimento all'art. 216 n. 2 legge fallimentare, vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in quanto con il gravame si era sostenuta la qualificazione di bancarotta documentale alla luce della tenuta delle scritture e della possibilità di ricostruzione del patrimonio, risultando la motivazione carente anche in relazione all'elemento soggettivo; 2.6 violazione di legge, in riferimento all'art. 62-bis cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in quanto in sede di conclusioni la difesa aveva chiesto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la Corte di merito ha omesso ogni motivazione sul punto; 2.7 violazione di legge, in riferimento all'art. 157 cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in quanto la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità risulta contestata solo in riferimento alla bancarotta fraudolenta per distrazione, con conseguente decorso del termine di prescrizione per la bancarotta documentale in epoca antecedente l'emissione della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Quanto al primo motivo di ricorso - inerente alla mancata notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado all'imputato, con conseguente nullità del giudizio di appello e della sentenza all'esito emessa -, va osservato che la relativa eccezione non era stata posta a fondamento dei motivi di gravame. Ne deriva che il motivo - del tutto inedito - risulta come tale inammissibile e, inoltre, del tutto tardivo in quanto la relativa eccezione, pacificamente, è riferibile ad una nullità a regime intermedio. In tal senso, infatti, questa Corte ha già ricordato che l'omessa notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado comporta una nullità a regime intermedio, che, ove ritualmente eccepita, non è sanata dalla proposizione dell'appello da parte del difensore dell'imputato, atteso che, in tal caso, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 317 del 2009, non decorrono nei confronti dell'imputato i termini per la proposizione dell'impugnazione con conseguente nullità, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., del decreto di citazione in appello e della sentenza emessa all'esito del relativo giudizio (Sez. 5, n. 13803 del 17/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279100). Nel caso di specie, tuttavia, come detto, la relativa eccezione non risulta tempestivamente formulata, essendo stata prospettata solo in sede di ricorso per cassazione. Quanto alla omessa notifica all'imputato contumace dell'avviso di deposito della sentenza di appello - eccezione, peraltro, non chiaramente formulata in ricorso - , il Collegio, in ogni caso, ricorda come la giurisprudenza di questa Corte avesse già in passato pacificamente affermato come da ciò conseguisse solo la 3 f : mancata decorrenza nei riguardi dell'imputato dei termini per la proposizione dell'impugnazione, nonché, in caso di rigetto del ricorso per cassazione proposto dal difensore, la non irrevocabilità della sentenza d'appello (Sez. 4, n. 29298 del 22/03/2018, Rallo, Rv. 272977). In ogni caso, a seguito della modifica introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, che non consente all'imputato di proporre ricorso personale per cassazione, l'omessa notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza di appello non impedisce la decorrenza del termine per impugnare, quando sia stata conferita al difensore procura speciale per proporre ricorso per cassazione, presupponendo tale iniziativa la conoscenza del provvedimento (Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281391; Sez. 5, n. 40413 del 13/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277121). Il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso possono essere trattai congiuntamente, posto che essi, nel complesso, tendono ad una ricostruzione di tipo esclusivamente fattuale della vicenda processuale in esame. Il prelevamento per cassa della somma di euro 300.000,00 - come evidenziato già dal primo giudice - era stato effettuato in un'unica soluzione in data 31/12/2005 e non era collegato ad alcuna operazione contabile, come emerso anche dalla consulenza tecnica, oltre che dall'assenza di elementi in tal senso alleati dalla difesa; il fatto che tale prelievo potesse costituire un espediente contabile, in realtà, emerge da un passaggio della sentenza di primo grado, in cui si dà atto di tale risposta fornita dal curatore fallimentare da una domanda della difesa, ma non emerge in alcun modo - né, per la verità, la difesa offre chiarimenti in tal senso - di quale tipo di accorgimento contabile si sarebbe trattato e per quale ragione sarebbe stato posto in essere, risultando la deduzione del tutto generica, oltre che in fatto. Palesemente inammissibile risulta la deduzione circa la quantificazione delle somme distratte, fondata sulla parziale riproduzione delle dichiarazioni del curatore fallimentare, secondo una tecnica redazionale del tutto al di fuori delle modalità argomentatine del ricorso in sede di legittimità; in ogni caso, anche su tale punto la sentenza impugnata, richiamandosi alle argomentazioni del primo giudice, ha ricordato come le somme di denaro distratte fossero imputabili a distinti conti ritenuti inattendibili e separatamente ricalcolati, per cui il ricorso appare anche meramente reiterativo del gravame, sul punto. Parimenti generiche risultano le doglianze inerenti la carenza di motivazione circa l'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta per distrazione e sulla qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 217 legge fallimentare, posto che già la sentenza di primo grado aveva ampiamente descritto come l'ingente esposizione debitoria fosse derivata dal sistematico ricorso a prelevamenti da parte del titolare dell'impresa, con la conseguenza che il costante deflusso finanziario aveva del tutto alterato l'equilibrio patrimoniale dell'azienda; quanto alla bancarotta documentale, pacificamente era emersa l'inattendibile ricostruzione emersa dalle scritture contabili, che non aveva consentito la completa ricostruzione del patrimonio dell'impresa, risultando pacifico che anche la mera difficoltà di tale ricostruzione integra l'elemento oggettivo della bancarotta fraudolenta documentale punita a titolo di dolo generico. Anche il sesto motivo di ricorso risulta del tutto genericamente formulato, non essendo stato indicato alcun elemento - né in sede di appello né in sede di ricorso per cassazione - alla stregua del quale l'imputato sarebbe stato meritevole delle invocate circostanze attenuanti generiche. Quanto al settimo motivo di ricorso, a fronte della contestazione del danno patrimoniale di rilevante gravità, da parte del pubblico ministero, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], va osservato che non solo la difesa nulla aveva osservato quanto alla latitudine della contestazione, ma neanche in sede di gravame aveva formulato la relativa deduzione, che, anche in tal caso, risulta effettuata per la prima volta solo in sede di ricorso per cassazione, con conseguente inammissibilità del motivo. Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro