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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43801/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2019 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza 3 maggio 2018 la Corte di cassazione annullava con rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza della Corte di appello dell'Aquila, che aveva interamente confermato la decisione di primo grado, dichiarativa della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete false (art. 455 cod. pen.).

La pena principale irrogata, in rito abbreviato, era pari a quattro anni di reclusione e 600 euro di multa, cui seguiva l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; la pena detentiva risultava tuttavia superiore alla media edittale, senza che di ciò fosse stata fornita adeguata giustificazione.

La Corte di appello di Perugia, giudice del rinvio, al suo esito rideterminava la pena. principale nella misura di due anni di reclusione e 600 euro di multa, revocando la pena accessoria; ferme le statuizioni ulteriori della sentenza di primo grado, ormai in cosa giudicata.

2. Avverso la decisione adottata in sede di rinvio l'imputato ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia.

Con il primo motivo deduce nullità processuale, per avere la sentenza impugnata pronunciato, in punto pena, in riforma della sentenza di primo grado, anziché di quella emessa dalla Corte di appello dell'Aquila, annullata in sede di legittimità.

Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alle ragioni sottostanti la nuova quantificazione della pena, operata dal giudice di rinvio.

3. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. 4.

Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo è manifestamente infondato, giacché, una volta disposto da questa Corte l'annullamento della sentenza di appello in relazione al trattamento sanzionatorio, il giudice di rinvio avrebbe dovuto riesaminare tale punto di decisione e, nell'esercitare tale compito, si sarebbe dovuto nuovamente confrontare con le statuizioni della sentenza di primo grado.

Ciò che è esattamente avvenuto.

Nel ridurre la pena, rispetto alla quantificazione operata dal G.u.p. del Tribunale, il giudice del rinvio ha dunque necessariamente provveduto a riformare, al riguardo, la relativa decisione.

Il secondo motivo è generico e non si confronta con l'esistente motivazione della sentenza di rinvio, che, senza trascurare di valutare l'entità del fatto e la personalità del suo autore, ha dimezzato la misura della pena detentiva (la quantità di pena base, antecedente la diminuzione del rito, essendosi ridotta da sei a tre anni di reclusione), ora certamente inferiore alla media edittale (pari a quattro anni e nove mesi), e, anche in rapporto a ciò, adeguatamente giustificata (cfr., da ultimo, Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01).

5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell' impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese .processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 01/07/2021 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2019 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza 3 maggio 2018 la Corte di cassazione annullava con rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza della Corte di appello dell'Aquila, che aveva interamente confermato la decisione di primo grado, dichiarativa della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete false (art. 455 cod. pen.). La pena principale irrogata, in rito abbreviato, era pari a quattro anni di reclusione e 600 euro di multa, cui seguiva l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; la pena detentiva risultava tuttavia superiore alla media edittale, senza che di ciò fosse stata fornita adeguata giustificazione. La Corte di appello di Perugia, giudice del rinvio, al suo esito rideterminava la pena. principale nella misura di due anni di reclusione e 600 euro di multa, revocando la pena accessoria; ferme le statuizioni ulteriori della sentenza di primo grado, ormai in cosa giudicata. 2. Avverso la decisione adottata in sede di rinvio l'imputato ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia. Con il primo motivo deduce nullità processuale, per avere la sentenza impugnata pronunciato, in punto pena, in riforma della sentenza di primo grado, anziché di quella emessa dalla Corte di appello dell'Aquila, annullata in sede di legittimità. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alle ragioni sottostanti la nuova quantificazione della pena, operata dal giudice di rinvio. 3. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. 4. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato, giacché, una volta disposto da questa Corte l'annullamento della sentenza di appello in relazione al trattamento sanzionatorio, il giudice di rinvio avrebbe dovuto riesaminare tale punto di decisione e, nell'esercitare tale compito, si sarebbe dovuto nuovamente confrontare con le statuizioni della sentenza di primo grado. Ciò che è esattamente avvenuto. Nel ridurre la pena, rispetto alla quantificazione operata dal G.u.p. del Tribunale, il giudice del rinvio ha dunque necessariamente provveduto a riformare, al riguardo, la relativa decisione. Il secondo motivo è generico e non si confronta con l'esistente motivazione della sentenza di rinvio, che, senza trascurare di valutare l'entità del fatto e la personalità del suo autore, ha dimezzato la misura della pena detentiva (la quantità di pena base, antecedente la diminuzione del rito, essendosi ridotta da sei a tre anni di reclusione), ora certamente inferiore alla media edittale (pari a quattro anni e nove mesi), e, anche in rapporto a ciò, adeguatamente giustificata (cfr., da ultimo, Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01). 5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell' impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese .processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/07/2021 Il Consigliere este
Sentenza Cassazione n. 43801/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris