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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1990

ECLI:EU:C:1990:172
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61988CJ0357_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-357/88, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del Trattato CEE, dal Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno, nella causa dinanzi ad esso pendente tra [OSCURATO:PERSONA] GmbH e Bundesanstalt fuer [OSCURATO:PERSONA], domanda vertente sull' interpretazione dell' art . 18, n . 1, del regolamento ( CEE ) della Commissione 6 agosto 1982, n . 2192, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave e le favette ( GU L 233, pag . 5 ), come modificato dal regolamento ( CEE ) della Commissione 10 dicembre 1982, n . 3322 ( GU L 351, pag . 27 ), LA CORTE ( Terza Sezione ), composta dai signori M .

Zuleeg, presidente di sezione, J.C .

Moitinho de Almeida e F .

Grévisse, giudici, avvocato generale : G .

Tesauro cancelliere : H.A .

Ruehl, amministratore principale viste le osservazioni scritte presentate : - per la ricorrente nella causa principale, dall' avv . [OSCURATO:PERSONA], del foro di Amburgo, - per la Commissione, dal sig . [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agente, vista la relazione d' udienza, sentite le osservazioni orali della ricorrente nella causa principale e della Commissione, rappresentata dal sig . [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, all' udienza del 23 novembre 1989, sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 23 gennaio 1990, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanza 10 novembre 1988, pervenuta in cancelleria il 12 dicembre successivo, il Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art . 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione dell' art . 18 del regolamento della Commissione 6 agosto 1982, n . 2192, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave e le favette ( GU L 233, pag . 5 ), come modificato dal regolamento della Commissione 10 dicembre 1982, n . 3322 ( GU L 351, pag . 27 ). 2 Detta questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia sorta tra il Bundesanstalt fuer [OSCURATO:PERSONA] ( Ente federale per la disciplina dei mercati agricoli, in progieguo : il "BALM ") e la società [OSCURATO:PERSONA] GmbH ( in prosieguo : la "[OSCURATO:PERSONA] ") in seguito al rifiuto del primo di concedere a quest' ultima l' aiuto di cui all' art . 3 del regolamento ( CEE ) del Consiglio 18 maggio 1982, n . 1431, che prevede misure speciali per i piselli, le fave e le favette ( GU L 162, pag . 28 ), per un ammontare di 166 127 DM relativamente a taluni quantitativi di piselli e di favette . 3 Il rifiuto opposto dal BALM fa leva sull' inosservanza da parte della [OSCURATO:PERSONA] dell' obbligo, prescritto dall' art . 18, n . 1, del regolamento n . 2192/82, di comunicare immediatamente l' entrata dei suddetti prodotti nell' impresa, essendo intervenuta tale comunicazione nel caso di specie l' 8 luglio 1983, mentre le merci di cui trattasi erano entrate presso la [OSCURATO:PERSONA] tra marzo e giugno del 1983 . 4 Investito del ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso tale decisione, il Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno ha sospeso il procedimento fino a che la Corte di giustizia non si sia pronunciata sulla seguente questione pregiudiziale : "Se l' osservanza del termine per comunicare l' entrata dei prodotti nell' impresa prescritto dall' art . 18, n . 1, del regolamento ( CEE ) della Commissione 6 agosto 1982, n . 2192 ( GU L 233, pag . 5 ), nonché dallo stesso articolo nella versione di cui al regolamento ( CEE ) della Commissione 10 dicembre 1982, n . 3322 ( GU L 351, pag . 27 ), costituisca un presupposto per la concessione dell' aiuto ". 5 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza .

Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte . 6 [OSCURATO:PERSONA] assume, in primo luogo, che il regolamento ( CEE ) del Consiglio 19 luglio 1982, n . 2036, che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i piselli, le fave e le favette ( GU L 219, pag . 1 ), in particolare nell' art . 5, non subordina la concessione dell' aiuto in parola all' osservanza dell' obbligo di comunicazione immediata dell' entrata dei prodotti nell' impresa .

Né tale obbligo sarebbe prescritto dal regolamento della Commissione n . 2192/82, il cui art . 29, n . 2, conterrebbe un elenco tassativo delle condizioni per la concessione dell' aiuto .

Pertanto l' inosservanza dell' art . 18, n . 1, del regolamento n . 2192/82 non potrebbe determinare la decadenza dal diritto all' aiuto . 7 Deve ricordarsi che, secondo la giurisprudenza della Corte, la Commissione è autorizzata, nell' esercizio delle competenze conferitele dal Consiglio per l' attuazione di un' organizzazione comune di mercato nel settore agricolo, ad adottare tutte le modalità applicative necessarie per il buon funzionamento del sistema di aiuto previsto, purché non contrastanti con la normativa di base o con la normativa di applicazione del Consiglio ( vedasi, da ultimo, sentenza 18 gennaio 1990, causa C-345/88, firma Butter-Absatz, Racc . 1990, pag .

I-159 ).

Il compito di gestione e di controllo attribuito in tal guisa alla Commissione comporta per questa il potere di fissare termini e di comminare le opportune sanzioni, che possono andare fino alla totale decadenza dal diritto all' aiuto, ove l' osservanza dei suddetti termini sia necessaria al buon funzionamento del regime considerato . 8 Si deve rilevare, in proposito, che l' osservanza del controverso obbligo, prescritto dall' art . 18, n . 1, del regolamento n . 2192/82, come modificato dal regolamento n . 3322/82, di comunicare all' ente competente l' entrata dei prodotti nell' impresa al più tardi quando questa ha luogo è indispensabile per garantire il buon funzionamento del sistema di aiuti di cui si tratta . 9 In difetto di tale comunicazione, infatti, sarebbe impossibile garantire l' osservanza dell' art . 11, n . 2, del regolamento n . 2036/82, giusta il quale "si procede alla determinazione del peso dei prodotti nonché al prelievo dei campioni all' atto dell' entrata dei prodotti in causa nelle imprese in cui i prodotti sono effettivamente utilizzati ".

Grazie a tale controllo, l' ente nazionale competente determina il peso nonché il tenore di umidità e la qualità dei prodotti, da cui dipende, ai sensi del n . 3 del predetto articolo, l' importo dell' aiuto . 10 Il termine di 30 giorni, prescritto dall' art . 18, n . 3 bis, del regolamento n . 2192/82, come modificato dal regolamento n . 3322/82, entro il quale l' interessato che desideri ritardare la messa sotto controllo dei prodotti deve precisare, in particolare, il quantitativo di prodotti che intende effettivamente mettere sotto controllo e quello che intende fare uscire dall' impresa, decorre proprio dalla data di comunicazione dell' entrata dei prodotti nell' impresa . 11 La comunicazione dell' entrata dei prodotti nell' impresa, infine, valendo come domanda di messa sotto controllo dei prodotti in conformità all' art . 18, nn . 1 e 3 bis, del regolamento n . 2192/82, come modificato, rende possibile attenersi al termine di 150 giorni dalla presentazione di detta domanda di messa sotto controllo, entro il quale l' interessato, conformemente all' art . 20, primo comma, del regolamento n . 2192/82, deve effettivamente utilizzare i prodotti . 12 Deve pertanto ritenersi che, sebbene l' art . 18, n . 1, del regolamento n . 2192/82, come modificato dal regolamento n . 3322/82, non accenni né all' esistenza né alla natura di sanzioni comminate per il superamento del termine ivi prescritto, emerga nondimeno dal contesto generale in cui la suddetta disposizione si inserisce che conseguenza dell' inosservanza del predetto termine può essere solo la decadenza dal diritto all' aiuto . 13 In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] assume che l' inosservanza dell' obbligo di comunicazione non può pregiudicare il conseguimento dello scopo dell' aiuto, consistente nel garantire un prezzo sufficiente ai produttori nonché lo smaltimento delle leguminose care sul mercato nazionale .

Tratterebbesi cioè di un obbligo secondario, la cui inosservanza non potrebbe comportare automaticamente la decadenza dal diritto all' aiuto se non in violazione del principio di proporzionalità . 14 Occorre richiamare, in proposito, la costante giurisprudenza della Corte secondo cui, al fine di accertare se una norma comunitaria sia conforme al principio di proporzionalità, è necessario verificare in primo luogo se gli strumenti apprestati per realizzare lo scopo cui si mira siano adeguati all' importanza dello scopo stesso e, in secondo luogo, se siano necessari per raggiungerlo ( vedasi in particolare sentenza 22 gennaio 1986, [OSCURATO:PERSONA], punto 17 della motivazione, causa 266/84, Racc . pag . 149 ). 15 Come rilevato dianzi, l' obbligo di informare l' ente competente al più tardi all' atto dell' entrata dei prodotti nell' impresa, imposto dall' art . 18, n . 1, del regolamento n . 2192/82, come modificato dal regolamento n . 3322/82, è indispensabile per garantire il buon funzionamento del sistema di aiuti . 16 Conseguentemente, la decadenza dal diritto all' aiuto, inerente all' inosservanza di un simile obbligo, non è sproporzionata rispetto allo scopo che il legislatore comunitario ha inteso perseguire . 17 La questione pregiudiziale deve pertanto essere risolta nel senso che l' osservanza dell' obbligo prescritto dall' art . 18, n . 1, del regolamento della Commissione 6 agosto 1982, n . 2192, recante modalità d' applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave e le favette, come modificato dal regolamento della Commissione 10 dicembre 1982, n . 3322, costituisce un presupposto per la concessione dell' aiuto di cui all' art . 3 del regolamento del Consiglio 18 maggio 1982, n . 1431, che prevede misure speciali per i piselli, le fave e le favette .

Decisione relativa alle spese Sulle spese 18 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione .

Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese . [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE ( Terza Sezione ), pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno, con ordinanza 10 novembre 1988, dichiara : L' osservanza dell' obbligo prescritto dall' art . 18, n . 1, del regolamento ( CEE ) della Commissione 6 agosto 1982, n . 2192, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave e le favette, come modificato dal regolamento ( CEE ) della Commissione 10 dicembre 1982, n . 3322, costituisce un presupposto per la concessione dell' aiuto di cui all' art . 3 del regolamento ( CEE ) del Consiglio 18 maggio 1982, n . 1431, che prevede misure speciali per i piselli, le fave e le favette .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61988CJ0357_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-357/88, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del Trattato CEE, dal Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno, nella causa dinanzi ad esso pendente tra [OSCURATO:PERSONA] GmbH e Bundesanstalt fuer [OSCURATO:PERSONA], domanda vertente sull' interpretazione dell' art . 18, n . 1, del regolamento ( CEE ) della Commissione 6 agosto 1982, n . 2192, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave e le favette ( GU L 233, pag . 5 ), come modificato dal regolamento ( CEE ) della Commissione 10 dicembre 1982, n . 3322 ( GU L 351, pag . 27 ), LA CORTE ( Terza Sezione ), composta dai signori M . Zuleeg, presidente di sezione, J.C . Moitinho de Almeida e F . Grévisse, giudici, avvocato generale : G . Tesauro cancelliere : H.A . Ruehl, amministratore principale viste le osservazioni scritte presentate : - per la ricorrente nella causa principale, dall' avv . [OSCURATO:PERSONA], del foro di Amburgo, - per la Commissione, dal sig . [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agente, vista la relazione d' udienza, sentite le osservazioni orali della ricorrente nella causa principale e della Commissione, rappresentata dal sig . [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, all' udienza del 23 novembre 1989, sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 23 gennaio 1990, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanza 10 novembre 1988, pervenuta in cancelleria il 12 dicembre successivo, il Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art . 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione dell' art . 18 del regolamento della Commissione 6 agosto 1982, n . 2192, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave e le favette ( GU L 233, pag . 5 ), come modificato dal regolamento della Commissione 10 dicembre 1982, n . 3322 ( GU L 351, pag . 27 ). 2 Detta questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia sorta tra il Bundesanstalt fuer [OSCURATO:PERSONA] ( Ente federale per la disciplina dei mercati agricoli, in progieguo : il "BALM ") e la società [OSCURATO:PERSONA] GmbH ( in prosieguo : la "[OSCURATO:PERSONA] ") in seguito al rifiuto del primo di concedere a quest' ultima l' aiuto di cui all' art . 3 del regolamento ( CEE ) del Consiglio 18 maggio 1982, n . 1431, che prevede misure speciali per i piselli, le fave e le favette ( GU L 162, pag . 28 ), per un ammontare di 166 127 DM relativamente a taluni quantitativi di piselli e di favette . 3 Il rifiuto opposto dal BALM fa leva sull' inosservanza da parte della [OSCURATO:PERSONA] dell' obbligo, prescritto dall' art . 18, n . 1, del regolamento n . 2192/82, di comunicare immediatamente l' entrata dei suddetti prodotti nell' impresa, essendo intervenuta tale comunicazione nel caso di specie l' 8 luglio 1983, mentre le merci di cui trattasi erano entrate presso la [OSCURATO:PERSONA] tra marzo e giugno del 1983 . 4 Investito del ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso tale decisione, il Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno ha sospeso il procedimento fino a che la Corte di giustizia non si sia pronunciata sulla seguente questione pregiudiziale : "Se l' osservanza del termine per comunicare l' entrata dei prodotti nell' impresa prescritto dall' art . 18, n . 1, del regolamento ( CEE ) della Commissione 6 agosto 1982, n . 2192 ( GU L 233, pag . 5 ), nonché dallo stesso articolo nella versione di cui al regolamento ( CEE ) della Commissione 10 dicembre 1982, n . 3322 ( GU L 351, pag . 27 ), costituisca un presupposto per la concessione dell' aiuto ". 5 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte . 6 [OSCURATO:PERSONA] assume, in primo luogo, che il regolamento ( CEE ) del Consiglio 19 luglio 1982, n . 2036, che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i piselli, le fave e le favette ( GU L 219, pag . 1 ), in particolare nell' art . 5, non subordina la concessione dell' aiuto in parola all' osservanza dell' obbligo di comunicazione immediata dell' entrata dei prodotti nell' impresa . Né tale obbligo sarebbe prescritto dal regolamento della Commissione n . 2192/82, il cui art . 29, n . 2, conterrebbe un elenco tassativo delle condizioni per la concessione dell' aiuto . Pertanto l' inosservanza dell' art . 18, n . 1, del regolamento n . 2192/82 non potrebbe determinare la decadenza dal diritto all' aiuto . 7 Deve ricordarsi che, secondo la giurisprudenza della Corte, la Commissione è autorizzata, nell' esercizio delle competenze conferitele dal Consiglio per l' attuazione di un' organizzazione comune di mercato nel settore agricolo, ad adottare tutte le modalità applicative necessarie per il buon funzionamento del sistema di aiuto previsto, purché non contrastanti con la normativa di base o con la normativa di applicazione del Consiglio ( vedasi, da ultimo, sentenza 18 gennaio 1990, causa C-345/88, firma Butter-Absatz, Racc . 1990, pag . I-159 ). Il compito di gestione e di controllo attribuito in tal guisa alla Commissione comporta per questa il potere di fissare termini e di comminare le opportune sanzioni, che possono andare fino alla totale decadenza dal diritto all' aiuto, ove l' osservanza dei suddetti termini sia necessaria al buon funzionamento del regime considerato . 8 Si deve rilevare, in proposito, che l' osservanza del controverso obbligo, prescritto dall' art . 18, n . 1, del regolamento n . 2192/82, come modificato dal regolamento n . 3322/82, di comunicare all' ente competente l' entrata dei prodotti nell' impresa al più tardi quando questa ha luogo è indispensabile per garantire il buon funzionamento del sistema di aiuti di cui si tratta . 9 In difetto di tale comunicazione, infatti, sarebbe impossibile garantire l' osservanza dell' art . 11, n . 2, del regolamento n . 2036/82, giusta il quale "si procede alla determinazione del peso dei prodotti nonché al prelievo dei campioni all' atto dell' entrata dei prodotti in causa nelle imprese in cui i prodotti sono effettivamente utilizzati ". Grazie a tale controllo, l' ente nazionale competente determina il peso nonché il tenore di umidità e la qualità dei prodotti, da cui dipende, ai sensi del n . 3 del predetto articolo, l' importo dell' aiuto . 10 Il termine di 30 giorni, prescritto dall' art . 18, n . 3 bis, del regolamento n . 2192/82, come modificato dal regolamento n . 3322/82, entro il quale l' interessato che desideri ritardare la messa sotto controllo dei prodotti deve precisare, in particolare, il quantitativo di prodotti che intende effettivamente mettere sotto controllo e quello che intende fare uscire dall' impresa, decorre proprio dalla data di comunicazione dell' entrata dei prodotti nell' impresa . 11 La comunicazione dell' entrata dei prodotti nell' impresa, infine, valendo come domanda di messa sotto controllo dei prodotti in conformità all' art . 18, nn . 1 e 3 bis, del regolamento n . 2192/82, come modificato, rende possibile attenersi al termine di 150 giorni dalla presentazione di detta domanda di messa sotto controllo, entro il quale l' interessato, conformemente all' art . 20, primo comma, del regolamento n . 2192/82, deve effettivamente utilizzare i prodotti . 12 Deve pertanto ritenersi che, sebbene l' art . 18, n . 1, del regolamento n . 2192/82, come modificato dal regolamento n . 3322/82, non accenni né all' esistenza né alla natura di sanzioni comminate per il superamento del termine ivi prescritto, emerga nondimeno dal contesto generale in cui la suddetta disposizione si inserisce che conseguenza dell' inosservanza del predetto termine può essere solo la decadenza dal diritto all' aiuto . 13 In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] assume che l' inosservanza dell' obbligo di comunicazione non può pregiudicare il conseguimento dello scopo dell' aiuto, consistente nel garantire un prezzo sufficiente ai produttori nonché lo smaltimento delle leguminose care sul mercato nazionale . Tratterebbesi cioè di un obbligo secondario, la cui inosservanza non potrebbe comportare automaticamente la decadenza dal diritto all' aiuto se non in violazione del principio di proporzionalità . 14 Occorre richiamare, in proposito, la costante giurisprudenza della Corte secondo cui, al fine di accertare se una norma comunitaria sia conforme al principio di proporzionalità, è necessario verificare in primo luogo se gli strumenti apprestati per realizzare lo scopo cui si mira siano adeguati all' importanza dello scopo stesso e, in secondo luogo, se siano necessari per raggiungerlo ( vedasi in particolare sentenza 22 gennaio 1986, [OSCURATO:PERSONA], punto 17 della motivazione, causa 266/84, Racc . pag . 149 ). 15 Come rilevato dianzi, l' obbligo di informare l' ente competente al più tardi all' atto dell' entrata dei prodotti nell' impresa, imposto dall' art . 18, n . 1, del regolamento n . 2192/82, come modificato dal regolamento n . 3322/82, è indispensabile per garantire il buon funzionamento del sistema di aiuti . 16 Conseguentemente, la decadenza dal diritto all' aiuto, inerente all' inosservanza di un simile obbligo, non è sproporzionata rispetto allo scopo che il legislatore comunitario ha inteso perseguire . 17 La questione pregiudiziale deve pertanto essere risolta nel senso che l' osservanza dell' obbligo prescritto dall' art . 18, n . 1, del regolamento della Commissione 6 agosto 1982, n . 2192, recante modalità d' applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave e le favette, come modificato dal regolamento della Commissione 10 dicembre 1982, n . 3322, costituisce un presupposto per la concessione dell' aiuto di cui all' art . 3 del regolamento del Consiglio 18 maggio 1982, n . 1431, che prevede misure speciali per i piselli, le fave e le favette . Decisione relativa alle spese Sulle spese 18 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese . [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE ( Terza Sezione ), pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno, con ordinanza 10 novembre 1988, dichiara : L' osservanza dell' obbligo prescritto dall' art . 18, n . 1, del regolamento ( CEE ) della Commissione 6 agosto 1982, n . 2192, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave e le favette, come modificato dal regolamento ( CEE ) della Commissione 10 dicembre 1982, n . 3322, costituisce un presupposto per la concessione dell' aiuto di cui all' art . 3 del regolamento ( CEE ) del Consiglio 18 maggio 1982, n . 1431, che prevede misure speciali per i piselli, le fave e le favette .
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