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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20036/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 12 agosto 2022 la Corte di appello di Campobasso ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione presentata dal ricorrente avverso la sentenza irrevocabile della Corte di appello di L'Aquila del 7 marzo 2013 che ha dichiarato l'improcedibilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per difetto di querela in relazione ai reati di cui ai capi C), D), F), H) (tutti riqualificati ai sensi degli artt.624 e 611 cod. pen.), assolvendolo da altre imputazioni e revocando le statuizioni civili.

La ordinanza ha escluso che avverso una sentenza di tale natura sia possibile proporre istanza di revisione, richiamando altresì la pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte (S.U. n.6141/2018), la quale ha statuito che la revisione può riguardare una sentenza di natura processuale di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ma solo nella ipotesi in cui siano rimaste ferme le statuizioni civili.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal difensore di fiducia e procuratore speciale, articolando un unico motivo.

2.1. Con l'unico motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art.634 cod. proc. pen. per avere la Corte di appello dichiarato la inammissibilità della istanza fuori dei casi consentiti; anche in relazione agli artt.578- bis e 129 cod. proc. pen.

Seppure la Corte di appello di L'Aquila ha dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela in relazione ai reati di cui agli artt. 624 e 61 n.11 cod. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], tuttavia nella motivazione della sentenza ha affermato la responsabilità dello stesso indicando che egli incassò abusivamente gli assegni per utilizzarne gli importi per finalità personali, violando l'art.578-bis cod. proc. pen. che vieta il riconoscimento dello status di condannato colpevole come invece incidentalmente affermato nella sentenza.

2.1.1. La Corte territoriale nel dichiarare l'inammissibilità dell'istanza non ha valutato le prove che erano state poste a fondamento della richiesta di revisione ed in particolare: 1) il verbale di indagini del 24 novembre 2021 a firma del direttore dell'Agenzia CARISPAQ di Sulmona; 2) la nota riservata di quattro dirigenti che chiariscono come la condotta imputata al Pace fosse da considerarsi un mero errore di contabilizzazione; 3) le quietanze rilasciate dai beneficiari degli assegni INPS per dimostrare che si è proceduto al pagamento diretto e personale degli stessi.

2.1.2. Le prove indicate, afferma la difesa, consentono di dimostrare la totale estraneità del ricorrente alle imputazioni contestate, colmando le lacune istruttorie del processo.

2.1.3. Le sentenze di legittimità di questa Corte così come le pronunzie della Corte costituzionale e la giurisprudenza convenzionale sottolineano la esigenza di altissimo valore etico della revisione al fine di assicurare la tutela dell'innocente nell'ambito della più generale garanzia dei diritti inviolabili della personalità.

Nel caso di specie la istanza dovrebbe essere accolta atteso che la sentenza di cui si chiede la revisione è "una condanna sostanziale con effetti civili" che contiene "un'affermazione motivata di responsabilità in contrasto con l'art.578 bis e 129 cod. proc. pen". [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1.La disposizione dell'art. 629 cod. proc. pen. indica tassativamente quali siano i provvedimenti giudiziari irrevocabili che possono essere soggetti a revisione (sentenza di condanna, sentenze di app icazione della pena ai sensi dell'art.444 comma secondo cod. proc. pen., decreti penali di condanna). 1.1.Come anche indicato dalla ordinanza impugnata, le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che "E' ammissibile, sia agli effetti penali che civili, la revisione richiesta ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., della sentenza del giudice di appello che, prosciogliendo l'imputato per l'estinzione del reato dovuta a prescrizione o amnistia, e decidendo sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi concernenti gli interessi civili, abbia confermato la condanna al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile". (Sez.

U, n. 6141 del 25/10/2018, (2019), Milanesi, Rv. 274627).

La motivazione della pronunzia delle Sezioni unite richiamata e di cui il ricorrente invoca l'applicabilità al caso di specie, chiarisce che la questione controversa investe "[..]il tema dell'individuazione dei provvedimenti impugnabili con la revisione, dovendo in particolare stabilirsi se per soggetto "condannato", in quanto tale legittimato a proporre richiesta di revisione, si debba intendere anche quello nei cui confronti sia stata pronunciata una mera condanna agli effetti civili, con contestuale declaratoria di estinzione del reato ascrittogli agli effetti penali[..]".

1.2. Dunque, il presupposto della revisione è che vi sia stata una condanna, anche ai soli effetti civili, che si traduce in un effetto pregiudizievole per il destinatario, condanna che non sussiste nel caso in esame.

L'ordinanza impugnata ha operato buon governo dei principi fissati da questa Corte chiarendo ulteriormente che anche nelle ipotesi in cui vi sia una declaratoria di estinzione del reato per prescrizione o amnistia, l'accesso all'istituto della revisione presuppone che vi sia stata una conferma delle statuizioni civili (il cui fondamento è l'accertamento sia pure in via incidentale della penale responsabilità dell'imputato ai sensi dell'art.578bis cod. proc. pen.).

La sentenza di cui si chiede la revisione ha invece revocato le statuizioni civili, ricavandosi a contrario la mancanza di un accertamento incidentale della penale responsabilità che avrebbe giustificato la condanna agli effetti civili.

Va peraltro richiamata la giurisprudenza recente di questa Corte che ha precisato, infatti, che è inammissibile l'istanza di revisione della sentenza che, dichiarando l'estinzione del reato per prescrizione o amnistia, non abbia provveduto in maniera pregiudizievole per l'imputato in ordine alla richiesta di condanna avanzata dalla parte civile (Sez. 5 n. 24920 del 03/05/2022 Rv. 283529).

1.3. Egualmente inconferente è il richiamo nel ricorso alla sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2011 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 630 cod. proc. pen. per contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost. e con gli artt. 46 e 6 della CEDU, nella parte in cui non consente la riapertura del processo penale al fine di dare esecuzione alle sentenze della Corte EDU che accertino la violazione dell'art. 6 della CEDU, a cui è seguito uno specifico intervento normativo consistito nell'introduzione dell'art.628 bis cod. proc. pen. a seguito dell'entrata in vigore del D.Ivo150/2022.

La Corte in quella sede ha evidenziato che «la revisione risulta strutturata in funzione del solo proscioglimento della persona già condannata» non fornendo, quindi, indicazioni o aperture rispetto alla questione proposta dal ricorrente.

2. Il ricorso va dunque respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 12 agosto 2022 la Corte di appello di Campobasso ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione presentata dal ricorrente avverso la sentenza irrevocabile della Corte di appello di L'Aquila del 7 marzo 2013 che ha dichiarato l'improcedibilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per difetto di querela in relazione ai reati di cui ai capi C), D), F), H) (tutti riqualificati ai sensi degli artt.624 e 611 cod. pen.), assolvendolo da altre imputazioni e revocando le statuizioni civili. La ordinanza ha escluso che avverso una sentenza di tale natura sia possibile proporre istanza di revisione, richiamando altresì la pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte (S.U. n.6141/2018), la quale ha statuito che la revisione può riguardare una sentenza di natura processuale di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ma solo nella ipotesi in cui siano rimaste ferme le statuizioni civili. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal difensore di fiducia e procuratore speciale, articolando un unico motivo. 2.1. Con l'unico motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art.634 cod. proc. pen. per avere la Corte di appello dichiarato la inammissibilità della istanza fuori dei casi consentiti; anche in relazione agli artt.578- bis e 129 cod. proc. pen. Seppure la Corte di appello di L'Aquila ha dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela in relazione ai reati di cui agli artt. 624 e 61 n.11 cod. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], tuttavia nella motivazione della sentenza ha affermato la responsabilità dello stesso indicando che egli incassò abusivamente gli assegni per utilizzarne gli importi per finalità personali, violando l'art.578-bis cod. proc. pen. che vieta il riconoscimento dello status di condannato colpevole come invece incidentalmente affermato nella sentenza. 2.1.1. La Corte territoriale nel dichiarare l'inammissibilità dell'istanza non ha valutato le prove che erano state poste a fondamento della richiesta di revisione ed in particolare: 1) il verbale di indagini del 24 novembre 2021 a firma del direttore dell'Agenzia CARISPAQ di Sulmona; 2) la nota riservata di quattro dirigenti che chiariscono come la condotta imputata al Pace fosse da considerarsi un mero errore di contabilizzazione; 3) le quietanze rilasciate dai beneficiari degli assegni INPS per dimostrare che si è proceduto al pagamento diretto e personale degli stessi. 2.1.2. Le prove indicate, afferma la difesa, consentono di dimostrare la totale estraneità del ricorrente alle imputazioni contestate, colmando le lacune istruttorie del processo. 2.1.3. Le sentenze di legittimità di questa Corte così come le pronunzie della Corte costituzionale e la giurisprudenza convenzionale sottolineano la esigenza di altissimo valore etico della revisione al fine di assicurare la tutela dell'innocente nell'ambito della più generale garanzia dei diritti inviolabili della personalità. Nel caso di specie la istanza dovrebbe essere accolta atteso che la sentenza di cui si chiede la revisione è "una condanna sostanziale con effetti civili" che contiene "un'affermazione motivata di responsabilità in contrasto con l'art.578 bis e 129 cod. proc. pen". [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1.La disposizione dell'art. 629 cod. proc. pen. indica tassativamente quali siano i provvedimenti giudiziari irrevocabili che possono essere soggetti a revisione (sentenza di condanna, sentenze di app icazione della pena ai sensi dell'art.444 comma secondo cod. proc. pen., decreti penali di condanna). 1.1.Come anche indicato dalla ordinanza impugnata, le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che "E' ammissibile, sia agli effetti penali che civili, la revisione richiesta ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., della sentenza del giudice di appello che, prosciogliendo l'imputato per l'estinzione del reato dovuta a prescrizione o amnistia, e decidendo sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi concernenti gli interessi civili, abbia confermato la condanna al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile". (Sez. U, n. 6141 del 25/10/2018, (2019), Milanesi, Rv. 274627). La motivazione della pronunzia delle Sezioni unite richiamata e di cui il ricorrente invoca l'applicabilità al caso di specie, chiarisce che la questione controversa investe "[..]il tema dell'individuazione dei provvedimenti impugnabili con la revisione, dovendo in particolare stabilirsi se per soggetto "condannato", in quanto tale legittimato a proporre richiesta di revisione, si debba intendere anche quello nei cui confronti sia stata pronunciata una mera condanna agli effetti civili, con contestuale declaratoria di estinzione del reato ascrittogli agli effetti penali[..]". 1.2. Dunque, il presupposto della revisione è che vi sia stata una condanna, anche ai soli effetti civili, che si traduce in un effetto pregiudizievole per il destinatario, condanna che non sussiste nel caso in esame. L'ordinanza impugnata ha operato buon governo dei principi fissati da questa Corte chiarendo ulteriormente che anche nelle ipotesi in cui vi sia una declaratoria di estinzione del reato per prescrizione o amnistia, l'accesso all'istituto della revisione presuppone che vi sia stata una conferma delle statuizioni civili (il cui fondamento è l'accertamento sia pure in via incidentale della penale responsabilità dell'imputato ai sensi dell'art.578bis cod. proc. pen.). La sentenza di cui si chiede la revisione ha invece revocato le statuizioni civili, ricavandosi a contrario la mancanza di un accertamento incidentale della penale responsabilità che avrebbe giustificato la condanna agli effetti civili. Va peraltro richiamata la giurisprudenza recente di questa Corte che ha precisato, infatti, che è inammissibile l'istanza di revisione della sentenza che, dichiarando l'estinzione del reato per prescrizione o amnistia, non abbia provveduto in maniera pregiudizievole per l'imputato in ordine alla richiesta di condanna avanzata dalla parte civile (Sez. 5 n. 24920 del 03/05/2022 Rv. 283529). 1.3. Egualmente inconferente è il richiamo nel ricorso alla sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2011 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 630 cod. proc. pen. per contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost. e con gli artt. 46 e 6 della CEDU, nella parte in cui non consente la riapertura del processo penale al fine di dare esecuzione alle sentenze della Corte EDU che accertino la violazione dell'art. 6 della CEDU, a cui è seguito uno specifico intervento normativo consistito nell'introduzione dell'art.628 bis cod. proc. pen. a seguito dell'entrata in vigore del D.Ivo150/2022. La Corte in quella sede ha evidenziato che «la revisione risulta strutturata in funzione del solo proscioglimento della persona già condannata» non fornendo, quindi, indicazioni o aperture rispetto alla questione proposta dal ricorrente. 2. Il ricorso va dunque respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta
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