CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 maggio 2026
Cassazione n. 16171/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TRIBONIANO N. 133, MILANO, in personadell’amministratore pro tempore-intimato-avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano, depositata il 16-12-2019,R.G. 31032/2019,udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7-5-2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011 depositato il 3 giugno2019 avanti il Tribunale di Milano l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] chiesto che il Condominio di via Triboniano n. 133 di Milano fossecondannato a pagare in suo favore euro 18.155,00 per compensi, oltreiva e cpa, ed euro 3.400,25 per anticipazioni, con riguardo all’attivitàgiudiziale e stragiudiziale connessa, svolta a favore del Condominio peril recupero di spese condominiali nei confronti di dieci condomini.Numero registro generale 22663/2020Numero sezionale 1203/2026Numero di raccolta generale 16171/2026Data pubblicazione 25/05/2026Si è costituito il Condominio, tra l’altro eccependo la prescrizioneper una serie di posizioni per le quali le prestazioni si erano conclusetra il 2012 e il 2015.Con ordinanza collegiale depositata il 16-12-2019 il Tribunale hadichiarato la prescrizione del credito relativo alle posizioni VillafuerteVillacis, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Quertani, [OSCURATO:PERSONA] ha condannato il Condominio, per le restanti posizioni, detratte lesomme già versate, al pagamento di euro 10.402,61 per compensicomprensivi di accessori e di euro 3.164,75 per anticipazioni, oltreinteressi al tasso legale ex art. 1284 co. 1 cod. civ. dalla datadell’ordinanza al saldo, con la rifusione delle spese di lite per la quotadella metà, compensata la restante metà.2. Avverso l’ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione affidato a quattro motivi.È rimasto intimato il Condominio di via Triboniano 133 Milano, alquale il ricorso è stato ritualmente notificato a mezzo pec sia presso ildifensore sia presso il domiciliatario.All’esito della camera di consiglio del 7-5-2026 la Corte hariservato il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione ex art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. dell’art. 2959 cod.civ.; lamenta che sia stata accolta l’eccezione di prescrizionepresuntiva per le posizioni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], VillafuerteVillacis e [OSCURATO:PERSONA], Quertani, senza considerare che ilCondominio aveva offerto di corrispondere anche gli importi relativi aquelle posizioni, formulando una proposta transattiva prima delgiudizio e riproponendola in giudizio; evidenzia che, ai sensi dell’art.2959 cod. civ., l’eccezione di prescrizione deve essere rigettata se chila solleva ha comunque ammesso che l’obbligazione non è stata estintaNumero registro generale 22663/2020Numero sezionale 1203/2026Numero di raccolta generale 16171/2026Data pubblicazione 25/05/2026e rileva che il Condominio ha eseguito tale ammissione, sia dando attodi avere formulato la proposta transattiva, sia chiedendo nelle sueconclusioni di determinare l’importo dovuto sulla base dell’attivitàeffettivamente svolta, così contestando il quantum della pretesa.1.1. Il motivo è formulato in modo inammissibile.Si legge nell’ordinanza impugnata (pag. 1) che il Condominio siera costituito in giudizio rilevando che il credito relativo alle posizioniGiuliani, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Quertani,[OSCURATO:PERSONA] era prescritto, perché le prestazioni professionalirelative a detti soggetti erano state concluse tra il 2012 e il 2015 edera decorso il termine di prescrizione presuntiva di tre anni; che perquanto riguardava gli importi residui il Condominio aveva formulatoproposta transattiva, con riscontro negativo, e che pertanto ilCondominio insisteva per l’accoglimento di detta proposta e, in ognicaso, per la determinazione dell’importo sulla base dell’attività svolta.Quindi, secondo la lettura delle difese del Condominio eseguitadall’ordinanza impugnata, il Condominio aveva dedotto di avereeseguito proposta transattiva solo relativamente agli importi residuirispetto a quelli prescritti e aveva chiesto la determinazionedell’importo dovuto soltanto con riguardo agli importi non prescritti.Sulla base di questa lettura, legittimamente l’ordinanza ha ritenutomaturata la prescrizione presuntiva, perché non vi era stata da partedel Condominio alcuna ammissione di non avere pagato il corrispettivo;quindi il ricorrente avrebbe in primo luogo dovuto, nel rispetto dellaprevisione dell’art. 366 co. 1 n. 6) cod. proc. civ., specificare ilcontenuto degli atti del Condominio per dimostrare che il Tribunale liaveva letti erroneamente.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione ex art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. degli artt. 2712 e2943 cod. civ. e rileva che con mail del 15-12-2014 l’avvocato avevaNumero registro generale 22663/2020Numero sezionale 1203/2026Numero di raccolta generale 16171/2026Data pubblicazione 25/05/2026sollecitato il pagamento delle proprie competenze, così come avevafatto con mail del 16-10-2015; evidenzia che in questa mail ladichiarazione di non avere ricevuto il pagamento “per nessunaposizione” si riferiva a tutte le pratiche del Condominio e non solo aquelle indicate nella comunicazione del 16-10-2015; aggiunge che untentativo bonario di definire la vertenza c’era stato nel marzo 2017,che non aveva avuto esito, e che nel settembre 2018 era statacomunicata la rinuncia al mandato; quindi sostiene che la prescrizioneera stata interrotta nel corso degli anni, per cui l’eccezione diprescrizione era pretestuosa. Rileva che il Tribunale ha errato nontenendo conto del documento di cui alle mail del 15-12-2014 e del 7-3-2017, che avevano interrotto la prescrizione, nonché del fatto chequei documenti non erano stati contestati e costituivano prova scrittaex art. 2712 cod. civ. Per quanto riguarda la posizione Quertani, ilricorrente lamenta che l’ordinanza abbia dichiarato che non vi fossedocumentazione attestante la procedura esecutiva, perché dallo stessodocumento indicato dal Collegio di cui alla comunicazione del 16-10-2015 si poteva ricavare che l’attività relativa all’esecuzione immobiliareera stata svolta.2.1. Il motivo è inammissibile.In linea generale, il vizio di violazione di legge consiste nelladeduzione di una erronea ricognizione da parte della sentenzaimpugnata della fattispecie astratta recata da una disposizione di leggee implica necessariamente un problema interpretativo della stessa;l’allegazione di una erronea ricognizione della fattispecie concreta amezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazionedella norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito,sottratta al sindacato di legittimità se non sotto l’aspetto del vizio dimotivazione (Cass. Sez. 1 5-2-2019 n. 3340, Cass. Sez. 1 13-10-2017n. 24155, Cass. Sez. L 11-1-2016 n. 195).Numero registro generale 22663/2020Numero sezionale 1203/2026Numero di raccolta generale 16171/2026Data pubblicazione 25/05/2026Nella fattispecie in esame l’ordinanza impugnata, considerato cheera stata eccepita la prescrizione presuntiva ex art. 2956 n. 2 cod. civ.,ha dichiarato che, con riferimento alle posizioni 1) [OSCURATO:PERSONA] eZavallos Roldan, 2) [OSCURATO:PERSONA] e 3) [OSCURATO:PERSONA],risultavano effettuati solo solleciti di pagamento nel febbraio 2013; haaggiunto che nella mail inviata dall’avvocato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] non sifaceva riferimento a tali condomini. Quanto alla posizione Quertani, hadichiarato che nella nota del 16-10-2015 l’avvocato aveva rilevato chedopo il decreto ingiuntivo era stato promosso giudizio di esecuzione;però del giudizio di esecuzione non risultava allegata alcunadocumentazione e pertanto dagli atti risultava che ogni attività eraterminata con la notifica del decreto ingiuntivo e del precetto, avvenutanel 2011. Quindi ha concluso che, in assenza di altri atti interruttivi, icrediti relativi a tali posizioni erano da ritenersi prescritti.A fronte di questo contenuto della pronuncia, il ricorrente, seppurededuce la violazione di legge, non intercetta una erronea ricognizionedella fattispecie astratta, ma lamenta soltanto l’erronea ricognizionedella fattispecie concreta, in quanto lamenta l’omessa o l’erronealettura dei documenti prodotti, svolgendo censure che si pongono deltutto al di fuori dalla previsione dell’art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ.Con riguardo all’omessa disamina di documenti, il motivo può essereproposto esclusivamente ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ.,e perciò deducendo l’omissione di motivazione su punto decisivo dellacontroversia, allorché il documento non esaminato offra la prova dicircostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza enon di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie chehanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo chela ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (Cass. Sez. 113-6-2024 n. 16583, Cass. Sez. 3 26-6-2018 n. 16812, Cass. Sez. 6-5 28-9-2016 n. 19150). Osta all’esatta riqualificazione del motivo ilNumero registro generale 22663/2020Numero sezionale 1203/2026Numero di raccolta generale 16171/2026Data pubblicazione 25/05/2026dato che la censura non contiene le ragioni per le quali il documentotrascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa,in quanto l’unico documento non esaminato, secondo le doglianze delricorrente, sarebbe la e.mail del 7-3-2017; perciò, documento aventedata nella quale, secondo l’accertamento dell’ordinanza, la prescrizionepresuntiva era già maturata. Con riguardo ai documenti dei quali ilricorrente propone una diversa lettura, all’evidenza il motivo nonavrebbe potuto essere proposto neppure ai sensi dell’art. 360 co. 1 n.5 cod. proc. civ.; ciò perché i documenti sono stati esaminati,nell’esercizio dell’apprezzamento riservato al giudice di merito edestraneo al sindacato di legittimità, non potendo il ricorrente sollecitarein sede di legittimità un apprezzamento di contenuto diverso.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione ex art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. degli artt. 2233 cod.civ., 41 D.M. 140/2012, 28 e 4 D.M. 55/2014; lamenta che l’ordinanzaabbia rideterminato i compensi relativi agli atti di precetto redatti nel2011, quando erano ancora vigenti le tariffe forensi, facendoriferimento al D.M. n. 55/2014, perché l’art. 28 D.M. 55/2014 prevedeche le disposizioni del decreto si applichino alle liquidazioni successivealla sua entrata in vigore e invece le attività si erano concluseanteriormente all’entrata in vigore del decreto medesimo; evidenziache la liquidazione delle spese e competenze dell’atto di precettoavviene in forza della liquidazione contenuta nella sentenza, con lanotifica dell’atto di precetto si chiude quella fase processuale e quindisi deve applicare il tariffario vigente in quel momento. Inoltre, lamentache, nel quantificare, correttamente utilizzando il D.M. n. 55/2014, icompensi per gli atti di intervento nelle procedure esecutive,l’ordinanza abbia riconosciuto solo i compensi per la fase istruttoria edi trattazione, mentre ex art. 4 co. 5 lett. e) D.M. 55/2014 dovevaessere riconosciuto anche il compenso per la fase di studio. AggiungeNumero registro generale 22663/2020Numero sezionale 1203/2026Numero di raccolta generale 16171/2026Data pubblicazione 25/05/2026che un’ulteriore riduzione non giustificata è stata eseguita per laposizione Giuliani, con riguardo ai compensi per la procedura esecutivapresso terzi R.G.E. 3111/2012, perché sono stati liquidati i compensifacendo riferimento alla liquidazione giudiziale, mentre la misura dellecompetenze dovute dal cliente prescinde dalla liquidazione a carico delsoccombente. Aggiunge che le stesse deduzioni valgono per laprocedura esecutiva presso terzi R.G.E. 12721/2013.3.1. Il motivo è infondato laddove sostiene che le competenzerelative agli atti di precetto redatti nel 2011 dovessero essere liquidatein base alla tariffa professionale vigente in quel momento.È pacifico che dopo la notificazione del precetto l’avvocato hainstaurato la procedura esecutiva o è intervenuto nelle procedureesecutive in corso, con la conseguenza che la tariffa applicabile è quellavigente al momento della conclusione dell’attività nel processoesecutivo. Infatti, come è stato già evidenziato, il precetto è attoprodromico al procedimento esecutivo e, nel caso in cui sia iniziatal’esecuzione, le spese del precetto -seppure vadano autoliquidate nelprecetto stesso- devono essere liquidate dal giudice dell’esecuzione aisensi dell’art. 95 cod. proc. civ., unitamente alle spese del processoesecutivo, sempre e in ogni caso sulla base dell’applicazione delletariffe professionali forensi (Cass. Sez. 3 16-5-2024 n. 13606, Cass.Sez. 3 26-5-2023 n. 14830). Con la conseguenza che vale il principiosecondo il quale vanno applicati i parametri vigenti al momento dellaliquidazione, in quanto alla data del precetto non era ancora completatala prestazione professionale, anche se essa aveva avuto inizio e si erain parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, inquanto l’accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozionedi corrispettivo per l’opera complessivamente prestata (Cass. Sez. 313-7-2021 n. 19989, Cass. Sez. 6 – L 10-12-2018 n. 31884, Cass. Sez.6-3 4-7-2018 n. 17577, Cass. Sez. U. 12-10-2012 n. 17405).Numero registro generale 22663/2020Numero sezionale 1203/2026Numero di raccolta generale 16171/2026Data pubblicazione 25/05/20263.2. Il medesimo motivo è, invece, inammissibile laddove lamentail mancato riconoscimento del compenso per la fase di studio nelprocedimento esecutivo, con riguardo alle posizioni per le qualil’avvocato aveva svolto intervento in esecuzione già pendente.In linea generale, l’art. 4 co. 5 lett. e) D.M. 55/2014 prevede ilcompenso, testualmente, “per la fase di studio e introduttiva delprocedimento esecutivo: la disamina del titolo esecutivo, lanotificazione dello stesso unitamente al precetto, l’esame delle relativerelate, il pignoramento e l’esame del relativo verbale, le iscrizioni,trascrizioni e annotazioni, gli atti di intervento, le ispezioni ipotecarie,catastali, l’esame dei relativi atti”. La disposizione, seppure accomunila fase di studio e introduttiva, prevede precise attività compiute daldifensore anche nel caso in cui esegua intervento in procedimentoesecutivo instaurato da altri creditori e, in tali limiti, se e in quanto taliNella fattispecie l’ordinanza impugnata non afferma di escludere ilcompenso per la fase di studio e il ricorrente, limitandosi a lamentareil mancato riconoscimento del compenso per tale fase, non offre glielementi necessari per ritenere che i compensi liquidati non fosserocomprensivi anche della fase di studio; ciò in quanto, non specificandoin base a quale tabella (delle tre relative alle procedure esecutive) e aquale scaglione di riferimento siano stati liquidati gli importi “perintervento nella procedura esecutiva”, non consente di ritenere che taliimporti fossero quantificati escludendo la fase di studio, anziché conriferimento all’intera attività svolta.3.3. Il motivo è analogamente inammissibile anche con riguardoalla posizione Giuliani, perché il ricorrente non può lamentarsi in sededi legittimità del dato che la liquidazione dei compensi sia stataeseguita nello stesso importo liquidato dal giudice dell’esecuzione acarico del debitore, in mancanza di deduzione in ordine alla violazioneNumero registro generale 22663/2020Numero sezionale 1203/2026Numero di raccolta generale 16171/2026Data pubblicazione 25/05/2026dei minimi tariffari. Infatti, fatto salvo il rispetto dei minimi e massimitariffari, la determinazione in concreto della misura del compenso perprestazioni professionali di avvocato è rimessa esclusivamente alprudente apprezzamento del giudice di merito (Cass. Sez. 2 24-5-2022n. 22956, non massimata, pag. 12, Cass. Sez. 1 24-2-2020 n. 4782,Cass. Sez. 2 22-6-2004 n. 11583, Cass. Sez. 1 26-10-1968 n. 3589).4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione ex art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. degli artt. 1224 e1284 cod. civ. commessa dall’ordinanza impugnata, laddove hariconosciuto gli interessi al tasso ex art. 1284 co. 1 cod. civ. dalla datadell’ordinanza; evidenzia che l’avvocato “con la richiesta di pagamentodelle proprie competenze” aveva chiesto la condanna del Condominioanche al pagamento degli interessi dalla data delle singole note proforma all’introduzione del giudizio e degli interessi legali moratori exart. 1284, ultimo comma, cod. civ., come introdotto dall’art. 17 co. 1D.L. n. 132/2014 e da applicare ai procedimenti iniziati dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA].4.1. Il motivo è inammissibile per le modalità con le quali è statoformulato.Si premette che - contrariamente a quanto avviene nell’ipotesi disomma di denaro dovuta a titolo di risarcimento del danno, di cui gliinteressi integrano una componente necessaria - in tema diobbligazioni pecuniarie gli interessi hanno fondamento autonomorispetto al debito cui accedono; pertanto, gli interessi (corrispettivi,compensativi o moratori) possono essere attribuiti, in applicazionedegli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., solo su espressa domanda dellaparte (Cass. Sez. 6-2 25-11-2021 n. 36659, Cass. Sez. 2 19-9-2016n. 18292, Cass. Sez. 2 4-3-2004 n. 4423). Nella fattispecie il ricorrentenon specifica in quali termini avesse formulato la domanda dipagamento di interessi, non allegando né in quale atto di causa avesseNumero registro generale 22663/2020Numero sezionale 1203/2026Numero di raccolta generale 16171/2026Data pubblicazione 25/05/2026formulato la richiesta, né richiamando in modo preciso il contenutodella richiesta, né localizzando l’atto così da consentire alla Corte larelativa verifica. Neppure nella parte del ricorso (pag.4) in cui descrivelo svolgimento del processo il ricorrente dichiara che nel ricorso fossestata proposta la domanda di pagamento degli interessi, per cui èpalese e insuperabile la violazione dell’art. 366 co. 1 n. 6 cod. proc.civ.5. In conclusione il ricorso è integralmente rigettato, senzastatuizione sulle spese, essendo la controparte rimasta intimata.In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 ipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso ai sensi del co. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della secondasezione civile della Corte di cassazione il 7-5-2026.Il Presidente