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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 marzo 2026

Cassazione n. 06989/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

DECRETOsul ricorso iscritto al n. 20436/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dellaCalabria n. 607/2025 depositata il 05/03/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 20436/2025Numero sezionale 665/2026Numero di raccolta generale 6989/2026Data pubblicazione 24/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAIl Consigliere [OSCURATO:PERSONA] pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n. 20436/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dellaCalabria n. 607/2025 depositata il 05/03/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Numero registro generale 20436/2025Numero sezionale 665/2026Numero di raccolta generale 6989/2026Data pubblicazione 24/03/2026Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della Agenzia delleentrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 19/03/2026.P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Numero registro generale 20436/2025Numero sezionale 665/2026Numero di raccolta generale 6989/2026Data pubblicazione 24/03/2026Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della Agenzia delleentrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 19/03/2026.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DECRETOsul ricorso iscritto al n. 20436/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dellaCalabria n. 607/2025 depositata il 05/03/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 20436/2025Numero sezionale 665/2026Numero di raccolta generale 6989/2026Data pubblicazione 24/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAIl Consigliere [OSCURATO:PERSONA] pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n. 20436/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dellaCalabria n. 607/2025 depositata il 05/03/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Numero registro generale 20436/2025Numero sezionale 665/2026Numero di raccolta generale 6989/2026Data pubblicazione 24/03/2026Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della Agenzia delleentrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 19/03/2026.P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Numero registro generale 20436/2025Numero sezionale 665/2026Numero di raccolta generale 6989/2026Data pubblicazione 24/03/2026Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della Agenzia delleentrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 19/03/2026.
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