CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 2024
Cassazione n. 31085/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di ROVIGOfraT637n7iro–Nre 11-5ffffrA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 16063/2024 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Rovigo con cui è stata rigettata l'istanza di ammissione al giudizio abbreviato condizionato; Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente denunzia manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata ammissione del giudizio abbreviato condizionato - è inammissibile. Come già affermato, da questa Corte, infatti, l'ordinanza che provvede sulla richiesta di giudizio abbreviato ex art. 458 cod. proc. pen. (sia nel caso di diniego che di concessione o ancora di revoca) non è impugnabile, nemmeno sotto il profilo dell'abnormità, atteso il principio di tassatività dei mezzi d'impugnazione previsto dall' art. 568 cod. proc. pen. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso fosse abnorme l'ordinanza del giudice che, accogliendo una richiesta di giudizio abbreviato condizionata ad una ricognizione personale, aveva, però, disposto di procedersi a ricognizione personale cosiddetta "atipica") (Sez. 3, Sentenza n. 32085 del 20/02/2013 Cc. (dep. 24/07/2013) Rv. 256668 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 luglio 2024.