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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2024

Cassazione n. 04445/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Roma confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 7/12/2022, aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti di rapina impropria aggravata e lesioni aggravate, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia; -rilevato che il ricorso è inammissibile per genericità dell'unico motivo articolato in quanto privo di qualsiasi correlazione critica con la motivazione rassegnata dalla Corte di merito, essendosi il difensore limitato ad apodittici rilievi in ordine ad asseriti vizi di motivazione senza alcun puntuale riferimento agli argomenti spesi dai giudici territoriali a fondamento del rigetto del gravame d'appello; -ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024 La Consigliera estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Roma confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 7/12/2022, aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti di rapina impropria aggravata e lesioni aggravate, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia; -rilevato che il ricorso è inammissibile per genericità dell'unico motivo articolato in quanto privo di qualsiasi correlazione critica con la motivazione rassegnata dalla Corte di merito, essendosi il difensore limitato ad apodittici rilievi in ordine ad asseriti vizi di motivazione senza alcun puntuale riferimento agli argomenti spesi dai giudici territoriali a fondamento del rigetto del gravame d'appello; -ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024 La Consigliera estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 04445/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris