Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 139/2022
ECLI:EU:T:2022:296
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TJ0251_INF
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 18 maggio 2022 –
[OSCURATO:PERSONA]-Werke / Commissione
(causa T‑251/19) (
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)
«Concorrenza – Concentrazioni – Mercato dei prodotti laminati e dei nastri prelaminati in rame e leghe di rame – Decisione che dichiara la concentrazione incompatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE – Impegni – Mercato rilevante – Valutazione degli effetti orizzontali e verticali dell’operazione sulla concorrenza – Errore manifesto di valutazione – Principio di buona amministrazione – Diritti della difesa»
1.
Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Definizione del mercato rilevante – Criteri – Fungibilità dei prodotti – Elementi di valutazione
(Regolamento del Consiglio n. 139/2004, art. 2; comunicazione della Commissione 97/C 372/03, § 2)
(v. punti 34, 37, 39-43, 47-55)
2.
Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Definizione del mercato rilevante – Comunicazione sulla definizione del mercato – Effetto vincolante nei confronti della Commissione
(Comunicazione della Commissione 97/C 372/03)
(v. punti 38, 55)
3.
Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Requisiti analoghi per le censure dedotte a sostegno di un motivo – Enunciazione astratta – Irricevibilità
[Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)]
(v. punti 59, 60)
4.
Concentrazioni tra imprese – Valutazione della compatibilità con il mercato interno – Creazione o rafforzamento di una posizione dominante che ostacola in misura significativa la concorrenza effettiva nel mercato interno – Valutazione degli effetti anticoncorrenziali dell’operazione su taluni segmenti del mercato rilevante – Ammissibilità
(Regolamento del Consiglio n. 139/2004, art. 2, § 3)
(v. punti 64-73, 157)
5.
Concentrazioni tra imprese – Valutazione della compatibilità con il mercato interno – Esame da parte della Commissione – Incidenza della precedente prassi decisionale della Commissione – Insussistenza
(Regolamento del Consiglio n. 139/2004)
(v. punti 78, 79, 223, 428, 429, 438)
6.
Concentrazioni tra imprese – Valutazione della compatibilità con il mercato interno – Esame da parte della Commissione – Valutazione degli effetti anticoncorrenziali – Concentrazione con effetti orizzontali e non orizzontali – Valutazione degli effetti verticali – Criteri – Valutazione di detti effetti alla luce degli effetti anticoncorrenziali orizzontali – Portata
(Comunicazioni della Commissione 2004/C 31/03, punto 36, e 2008/C 265/07, punti 7, 18 e 78)
(v. punti 84-91, 443-446)
7.
Concentrazioni tra imprese – Valutazione della compatibilità con il mercato interno – Esame da parte della Commissione – Decisione della Commissione che dichiara un’operazione di concentrazione incompatibile con il mercato interno – Decisione fondata su un insieme di indizi – Valore probatorio – Portata – Contestazione dell’affidabilità degli indizi utilizzati – Onere della prova
(Regolamento del Consiglio n. 139/2004, artt. 2 e 8)
(v. punti 116-121, 132, 135, 141, 143, 150, 162-165, 186, 213, 228, 231, 249, 291, 306, 307, 325, 343, 451)
8.
Concentrazioni tra imprese – Valutazione della compatibilità con il mercato interno – Concentrazione tra imprese attive sul mercato dei prodotti laminati e delle bande prelaminate in rame e leghe di rame – Concorrenti diretti – Nozione
(Regolamento del Consiglio n. 139/2004, art. 11; comunicazione della Commissione 2004/C 31/03, punto 28)
(v. punti 126-131)
9.
Concentrazioni tra imprese – Valutazione della compatibilità con il mercato interno – Creazione o rafforzamento di una posizione dominante che ostacola in misura significativa la concorrenza effettiva nel mercato interno – Onere della prova a carico della Commissione – Potere discrezionale della Commissione – Obbligo di prendere in considerazione gli impegni proposti dalle imprese interessate al fine di rendere l’operazione notificata compatibile con il mercato interno
(Regolamento del Consiglio n. 139/2004, art. 8, § 2; comunicazione della Commissione 2008/C 267/01, punto 5)
(v. punti 461, 462, 477-483, 491-494, 496)
10.
Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Impegni assunti dalle imprese interessate idonei a rendere l’operazione notificata compatibile con il mercato interno – Criteri – Potere discrezionale della Commissione – Obbligo di diligenza – Rispetto del principio di buona amministrazione – Obbligo per la Commissione di consultare gli operatori di mercato su tutti gli impegni proposti – Insussistenza
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 1; regolamento del Consiglio n. 139/2004, artt. 6, § 2, e 8, § 2; comunicazione della Commissione 2008/C 267/01, punti da 7 a 9)
(v. punti 501-523, 663-665, 677)
11.
Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Impegni assunti dalle imprese interessate idonei a rendere l’operazione notificata compatibile con il mercato interno – Criteri – Potere discrezionale della Commissione – Principio di buona amministrazione – Requisito d’imparzialità – Violazione – Conseguenza
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 1; regolamento del Consiglio n. 139/2004)
(v. punti 630-638, 640-648)
12.
Concentrazioni tra imprese – Procedimento amministrativo – Comunicazione degli addebiti – Contenuto necessario – Rispetto dei diritti della difesa – Incidenza della constatazione, posteriormente alla comunicazione degli addebiti, della sussistenza di un problema di concorrenza omesso o non sufficientemente enunciato in tale comunicazione – Diritto delle imprese di essere ascoltate – Portata
(Regolamento del Consiglio n. 139/2004, art. 18, § 3; regolamento della Commissione n. 802/2004, art. 13, § 2)
(v. punti 685-699)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA]Werke AG è condannata alle spese.
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GU C 213 del 24.6.2019
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