Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2005
ECLI:EU:T:2005:149
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa T‑201/04
[OSCURATO:PERSONA].
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
«Intervento — Associazione rappresentativa — Art. 116, n. 6, del regolamento di procedura del Tribunale — Domanda di partecipazione alla fase scritta del procedimento — Caso fortuito o di forza maggiore — Circostanze eccezionali»
Ordinanza del presidente della Quarta Sezione del Tribunale 28 aprile 2005
Massime dell’ordinanza
1.
Procedura — Intervento — Persone interessate — Istanza di intervento presentata da un’associazione rappresentativa nell’ambito
di una controversia che solleva questioni di principio tali da produrre effetti sui suoi membri — Ammissibilità
(Statuto della Corte di giustizia, artt. 40, secondo comma, e 53, primo comma)
2.
Procedura — Intervento — Portata dei diritti processuali dell’interveniente collegata alla data di presentazione dell’istanza
di intervento
(Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 115, n. 1, e 116, nn. 2, 4 e 6)
3.
Procedura — Intervento — Limitazione dei diritti processuali attribuiti all’interveniente che abbia presentato la sua istanza
più di sei settimane dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’avviso relativo alla presentazione del ricorso —
Deroghe — Caso fortuito o di forza maggiore — Nozioni — Rinuncia di un altro interveniente — Esclusione
(Statuto della Corte di giustizia, art. 45, secondo comma; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 99 e 115, n. 1)
1. Ai sensi dell’art. 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale
in forza dell’art. 53, primo comma, dello Statuto stesso, qualunque persona che dimostri di avere un interesse alla soluzione
di una controversia, ad esclusione delle controversie fra [OSCURATO:PERSONA] membri, fra istituzioni della [OSCURATO:PERSONA], ovvero fra [OSCURATO:PERSONA] membri
da una parte e istituzioni della [OSCURATO:PERSONA] dall’altra, ha diritto di intervenire.
Dimostra di possedere tale interesse l’associazione rappresentativa che miri alla tutela dei propri membri e che chieda di
intervenire in una controversia che solleva questioni di principio idonee a colpire gli interessi di questi ultimi. Quest’interpretazione
ampia del diritto di intervento è diretta a consentire una migliore valutazione dell’ambito delle cause, evitando al tempo
stesso una molteplicità di interventi individuali che comprometterebbe l’efficacia e il corretto svolgimento del procedimento.
(v. punti 25-26)
2. Dal combinato disposto degli artt. 115, n. 1, e 116, nn. 2, 4 e 6, del regolamento di procedura del Tribunale, emerge che
i diritti processuali dell’interveniente sono differenti a seconda che quest’ultimo abbia presentato la sua istanza di intervento
entro il termine di sei settimane a partire della pubblicazione, nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
, dell’avviso relativo all’introduzione del ricorso oppure dopo lo scadere di detto termine, ma prima della decisione di iniziare
la fase orale.
Se l’interveniente ha presentato la sua domanda entro lo scadere di detto termine, ha diritto di partecipare tanto alla fase
scritta quanto alla fase orale del procedimento. A tale titolo, esso deve ricevere comunicazione degli atti del procedimento
e può presentare una memoria di intervento contenente le sue conclusioni dirette al sostegno, totale o parziale, delle conclusioni
di una delle parti principali, i suoi motivi e argomenti, nonché, eventualmente, le sue offerte di prova. Per contro, nel
caso in cui l’interveniente abbia presentato la sua domanda dopo lo scadere del suddetto termine, ha diritto di partecipare
unicamente alla fase orale del procedimento, purché abbia adito il Tribunale prima dell’inizio della stessa. A tale titolo,
egli deve ricevere comunicazione della relazione d’udienza e può presentare le proprie osservazioni in base a quest’ultima
durante la fase orale.
Poiché tali disposizioni posseggono carattere imperativo, esse non sono derogabili né dalle parti, né dal giudice.
(v. punti 35-42)
3. Ai sensi dell’art. 45, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, nessuna decadenza risultante dallo spirare dei
termini può essere eccepita quando l’interessato provi l’esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore. Le disposizioni
riguardanti i termini processuali sono oggetto di un’applicazione rigida che risponde all’esigenza della certezza del diritto
e alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia. Il citato
articolo, che deroga a detto principio e va quindi interpretato restrittivamente, si applica ai termini processuali a carattere
imperativo il cui spirare comporta la decadenza dal diritto, fino ad allora esercitabile da una persona fisica o giuridica,
di proporre un ricorso o di presentare una domanda di intervento. Relativamente alla sua applicazione anche al termine di
sei settimane prescritto dall’art. 115, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, il cui spirare comporta non la decadenza
dal diritto di proporre una domanda di intervento ma la limitazione dei diritti processuali conferiti all’interveniente, soltanto
in circostanze del tutto eccezionali, di caso fortuito o di forza maggiore, tale articolo permette dunque di derogare alle
disposizioni relative ai termini processuali.
Le nozioni di caso fortuito e di forza maggiore comportano, da un lato, un elemento oggettivo, relativo a circostanze anormali
ed estranee alla volontà dell’operatore, e, dall’altro, un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato di
premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate e, in particolare, seguendo attentamente
lo svolgimento della procedura in corso e dando prova di diligenza. Sebbene la rinuncia di un’associazione rappresentativa,
che pure annoveri membri in comune con il soggetto che chiede di poter intervenire, costituisca forse un avvenimento estraneo
alla volontà di quest’ultimo, essa non riveste, di per sé, un carattere anormale. Infatti, qualsiasi interveniente ha sempre
diritto di rinunciare al suo intervento, così come ogni ricorrente ha sempre diritto di rinunciare al suo ricorso, ai sensi
dell’art. 99 del regolamento di procedura.
(v. punti 46-52)
ORDINANZA DEL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]
28 aprile 2005 (
*
)
«Intervento – Associazione rappresentativa – Articolo 116, n. 6, del regolamento di procedura del Tribunale – Domanda di partecipazione alla fase scritta del procedimento – Caso fortuito o di forza maggiore – Circostanze eccezionali»
Nel procedimento T-201/04,
[OSCURATO:PERSONA].,
con sede in Redmond, Washington ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata dall’avv. J.‑F. Bellis e dal sig. I. Forrester, QC,
ricorrente,
sostenuta da
[OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA], Inc.,
con sede in Washington, DC ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata dall’avv. L. Ruessmann,
DMDsecure.com BV,
con sede in Amsterdam ([OSCURATO:PERSONA]),
MPS Broadband AB,
con sede in Stoccolma (Svezia),
[OSCURATO:PERSONA] plc,
con sede in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]),
[OSCURATO:PERSONA],
con sede in Newbury, Berkshire ([OSCURATO:PERSONA]),
[OSCURATO:PERSONA],
con sede in Southampton, Hampshire ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentate dall’avv. J. Bourgeois,
Exor AB,
con sede in Uppsala (Svezia), rappresentata dagli avv.ti S. [OSCURATO:PERSONA], H. Brokelmann e R. [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] ASA,
con sede in Oslo (Norvegia), e
[OSCURATO:SOCIETA],
con sede in Pesaro (Italia), rappresentate dall’avv. G. Berrisch,
[OSCURATO:PERSONA], Inc.,
con sede in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata dagli avv.ti G. van Gerven e T. Franchoo, e dal sig. B. Kilpatrick,
solicitor,
intervenienti,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee,
rappresentata dai sigg. R. Wainwright, F. Castillo de la Torre, P. Hellström e A. Whelan, in qualità di agenti,
convenuta,
sostenuta da
AudioBanner.com,
agente sotto la denominazione commerciale di
VideoBanner,
con sede in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata dall’avv. L. [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] eV,
con sede in Amburgo (Germania), rappresentata dall’avv. C. Piana,
RealNetworks, Inc.,
con sede in Seattle, Washington ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata dagli avv.ti A. Winckler, M. Dolmans e T. [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA],
con sede in Washington, DC ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata dal sig. C. Simpson, solicitor,
intervenienti,
avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 24 marzo 2004, C(2004) 900 def., relativa
ad una procedura di applicazione dell’art. 82 CE (causa COMP/C-3/37.792 – [OSCURATO:PERSONA]), o di riduzione dell’importo dell’ammenda
inflitta alla ricorrente,
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] EUROPEE
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
Antefatti
1 [OSCURATO:PERSONA]. (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») è impegnata nella progettazione e commercializzazione di software informatici,
tra cui sistemi operativi per personal computers (in prosieguo: «PC») clients, denominati [OSCURATO:PERSONA], sistemi operativi per server
per gruppi di lavoro, denominati [OSCURATO:PERSONA], e lettori multimediali a ricezione continua, denominati [OSCURATO:PERSONA].
2 Il 10 dicembre 1998, la [OSCURATO:PERSONA], Inc., con sede a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), depositava presso la [OSCURATO:PERSONA]
una denuncia avente ad oggetto il rifiuto, opposto alla [OSCURATO:PERSONA] da parte della [OSCURATO:PERSONA], di fornirle le informazioni
necessarie a permettere l’interoperabilità dei suoi sistemi operativi per server per gruppi di lavoro con [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]
avviava al riguardo un’indagine.
3 Nel febbraio 2000, la [OSCURATO:PERSONA] intraprendeva una seconda indagine sulla [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto l’integrazione di
[OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA].
4 Le due indagini venivano poi riunite con il numero di causa COMP/C-3/37.792.
5 Il 24 marzo 2004 la [OSCURATO:PERSONA] adottava la decisione C(2004) 900 def., relativa ad una procedura di applicazione dell’art. 82 CE,
nella causa COMP/C-3/37.792 – [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «Decisione»).
6 Ai fini della valutazione del comportamento della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], in primo luogo, individuava tre mercati rilevanti.
Tali mercati sono quello dei sistemi operativi per PC clients (‘considerando’ 324-342 della Decisione), quello dei sistemi
operativi per server per gruppi di lavoro (‘considerando’ 343-401 della Decisione) e quello dei lettori multimediali a ricezione
continua (‘considerando’ 402-425 della Decisione).
7 In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] considerava che ognuno dei suddetti mercati aveva dimensione mondiale (‘considerando’ 427
della Decisione).
8 In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] riteneva che la [OSCURATO:PERSONA] detenesse una posizione dominante su due di questi mercati, vale
a dire quello dei sistemi operativi per PC clients (‘considerando’ 429-472 della Decisione) e quello dei sistemi operativi
per server per gruppi di lavoro (‘considerando’ 473-541 della Decisione).
9 In quarto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] riteneva che il comportamento adottato dalla [OSCURATO:PERSONA] su questi due mercati fosse in contrasto
con l’art. 82 CE. A suo giudizio, quest’ultima aveva abusato della sua posizione dominante rifiutandosi di fornire le informazioni
relative all’interoperabilità e di autorizzarne l’uso per lo sviluppo e la distribuzione di prodotti concorrenziali rispetto
ai propri sul mercato dei sistemi operativi per server per gruppi di lavoro, durante il periodo compreso fra l’ottobre 1998
e la data di notificazione della Decisione [‘considerando’ 546‑791 e art. 2, lett. a), della decisione]. A suo avviso, inoltre,
la [OSCURATO:PERSONA], durante il periodo tra il maggio 1999 e la data di notificazione della Decisione, aveva abusato della sua posizione
dominante avendo subordinato la fornitura di [OSCURATO:PERSONA] all’acquisto simultaneo di [OSCURATO:PERSONA] [‘considerando’ 792‑989
e art. 2, lett. b), della Decisione].
10 In quinto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ingiungeva alla [OSCURATO:PERSONA] di porre termine alle suddette infrazioni, di astenersi da qualunque
comportamento identico o analogo e di conformarsi entro dati termini ad una serie di misure correttive (‘considerando’ 994-1053
e artt. 4-8 della Decisione).
11 In sesto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] imponeva alla [OSCURATO:PERSONA] un’ammenda pari a euro 497 196 304 (‘considerando’ 1054-1080 e art. 3
della Decisione).
Procedura
12 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 giugno 2004, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il presente ricorso.
13 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 dicembre 2004, la [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA]
(in prosieguo: la «ECIS»), con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentata dagli avv.ti D. Paemen e N. Dodoo, ha chiesto di
intervenire a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA].
14 [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato le proprie osservazioni scritte in merito a detta domanda di intervento con
atti depositati presso la cancelleria del Tribunale rispettivamente il 1° e il 7 marzo 2005.
Sulla domanda di intervento
La ricevibilità della domanda di intervento
15 Secondo la [OSCURATO:PERSONA] la domanda di intervento è irricevibile perché non rispondente ai requisiti di forma prescritti dal regolamento
di procedura del Tribunale.
16 Ai sensi dell’art. 115 del regolamento di procedura, la ricevibilità di una domanda di intervento è subordinata al rispetto
dei requisiti attinenti al termine entro cui dev’essere presentata (n. 1), al suo contenuto sostanziale (n. 2, primo comma)
e alla rappresentanza in giudizio del richiedente (n. 3).
17 Nel caso di specie, la domanda di intervento soddisfa tali requisiti.
18 Inoltre, in forza dell’art. 115, n. 2, secondo comma, del regolamento di procedura, la ricevibilità di una domanda di intervento
è subordinata al rispetto dei requisiti di forma prescritti dagli artt. 43 e 44 del regolamento stesso. In particolare, l’art. 44,
n. 5, lett. b), del regolamento di procedura stabilisce che, se chi richiede di intervenire è una persona giuridica di diritto
privato, deve allegare alla domanda la prova che il mandato all’avvocato è stato regolarmente conferito da un rappresentante
a ciò legittimato.
19 Nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in sostanza, che le decisioni di chiedere di intervenire nel procedimento e di conferire
a tal fine mandato agli avv.ti D. Paemen e N. Dodoo sono state adottate irregolarmente dal comitato di direzione della ECIS
in data 16 dicembre 2004. Essa ammette peraltro che l’assemblea generale della ECIS ha confermato tali decisioni in data 12
gennaio 2005, sottolineando però che detta conferma è intervenuta successivamente alla presentazione della domanda di intervento
ed è forse essa stessa irregolare.
20 Non si esclude che la regolarità delle decisioni adottate dal comitato di direzione della ECIS il 16 dicembre 2004 sia soggetta
a cauzione e che non si possa quindi dare per scontato che gli avv.ti D. Paemen e N. Dodoo disponessero di un mandato regolarmente
conferito da un rappresentante a ciò legittimato al momento in cui la domanda di intervento è stata presentata, il 17 dicembre
2004. Tuttavia, deve comunque rilevarsi che, con risoluzione 12 gennaio 2005, l’assemblea generale della ECIS, «validamente
costituita», ha dichiarato di «confermare senza riserve» e, «senza che ciò sia strettamente richiesto dallo statuto della
ECIS o dalla legge belga, di ratifica[re]» la suddetta decisione. Tale dichiarazione porta a concludere che la domanda di
intervento soddisfa i requisiti di cui all’art. 44, n. 5, lett. b), del regolamento di procedura (v. sentenza della Corte
11 maggio 1989, cause riunite 193/87 e 194/87, Maurissen e a./Corte dei conti, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1045, punto 33).
21 Di conseguenza, la domanda di intervento nel procedimento presentata dalla ECIS è ricevibile.
Sulla fondatezza della domanda di intervento
Argomenti della richiedente e delle parti
22 La ECIS sostiene di rispondere ai requisiti cui è subordinato il diritto di intervento riconosciuto alle associazioni rappresentative
e che, pertanto, va accolta la sua richiesta di intervenire nella controversia a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA].
23 [OSCURATO:PERSONA] contesta tale domanda. Essa nutre infatti dubbi sul fatto che la ECIS costituisca un’associazione rappresentativa,
che soddisfi quindi tutti i requisiti cui è subordinato il diritto di intervento riconosciuto alle associazioni rappresentative
e che possa, di conseguenza, essere ammessa ad intervenire nella controversia.
24 [OSCURATO:PERSONA], da parte sua, ritiene che si possa accogliere la domanda della ECIS di intervenire nella controversia.
Giudizio del presidente
25 Ai sensi dell’art. 40, secondo comma, dello Statuto della Corte, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale in forza
dell’art. 53, primo comma, dello Statuto stesso, qualunque persona che dimostri di avere un interesse alla soluzione di una
controversia, ad esclusione delle controversie fra [OSCURATO:PERSONA] membri, fra istituzioni della [OSCURATO:PERSONA], ovvero fra [OSCURATO:PERSONA] membri da
una parte e istituzioni della [OSCURATO:PERSONA] dall’altra, ha diritto di intervenire.
26 Dimostra di possedere tale interesse l’associazione rappresentativa che miri alla tutela dei propri membri e che domanda di
intervenire in una controversia che solleva questioni di principio idonee a colpire gli interessi di questi ultimi. Questa
interpretazione ampia del diritto di intervento è diretta a consentire una migliore valutazione dell’ambito delle cause evitando
al tempo stesso una molteplicità di interventi individuali che comprometterebbe l’efficacia e il corretto svolgimento del
procedimento [ordinanze del presidente della Corte 17 giugno 1997, cause riunite C-151/97 P(I) e C-157/97 P(I), [OSCURATO:PERSONA]
e PowerGen/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3491, punto 66; 28 settembre 1998, causa C-151/98 P, Pharos/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5441, punto 6, e del presidente della Quarta Sezione del Tribunale 9 marzo 2005, causa T-201/04, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
non pubblicata nella Raccolta, punto 31].
27 Nel caso di specie, la ECIS si presenta come un’associazione rappresentativa di imprese che agiscono nel settore delle tecnologie
dell’informazione. L’elenco rappresentativo dei suoi membri e quello che compare nel verbale della sua assemblea generale
svoltasi il 12 gennaio 2005 confermano che, sebbene i membri della ECIS siano in numero limitato e non operino tutti nel settore
delle tecnologie dell’informazione, parecchi tra di loro vi svolgono un’attività significativa. La ECIS può quindi essere
considerata come un’associazione rappresentativa.
28 Inoltre, la ECIS spiega di avere come oggetto la promozione e la difesa degli interessi materiali e immateriali dei propri
membri. L’art. 4 del suo statuto conferma tale circostanza. Di conseguenza, la ECIS va considerata come un’associazione avente
ad oggetto la protezione dei propri membri.
29 Infine, alcune delle questioni sollevate dalla causa possono essere considerate come questioni di principio riguardanti il
settore delle tecnologie dell’informazione e la sentenza che statuisce sul merito della controversia è quindi idonea a influire
sui membri della ECIS che operano in detto settore.
30 Da quanto precede risulta che la ECIS dimostra di avere interesse alla soluzione della controversia.
31 Pertanto, la ECIS dev’essere ammessa ad intervenire nella controversia a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA].
Sui diritti processuali dell’interveniente
Argomenti delle parti
32 La ECIS chiede di essere autorizzata a prendere parte alla fase scritta del procedimento. Le disposizioni in tema di intervento
(artt. 115 e 116 del regolamento di procedura) consentirebbero al giudice di accogliere tale domanda. In ogni caso, tale soluzione
sarebbe giustificata dall’esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore (art. 45, secondo comma, dello Statuto della Corte),
o quanto meno di circostanze eccezionali. A tal titolo, la ECIS si avvale del fatto che la Computer & [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «CCIA»), alcuni membri della quale sono affiliati anche alla ECIS, ha rinunciato in data 10
novembre 2004 alla propria domanda di intervento a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] da essa presentata il 23 giugno
2004.
33 [OSCURATO:PERSONA] contesta tale domanda. Essa ritiene che gli artt. 115 e 116 del regolamento di procedura non consentano al giudice
di accoglierla, ed aggiunge che la ECIS non dimostra né l’esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore, né quella di
circostanze eccezionali tali da giustificare una deroga alle suddette disposizioni.
34 Quanto alla [OSCURATO:PERSONA], essa sostiene che, se un interveniente come la ECIS può essere autorizzato a partecipare alla fase
scritta del procedimento, ciò deve avvenire unicamente in circostanze eccezionali, tra le quali potrebbe rientrare, nel caso
di specie, la rinuncia da parte della CCIA.
Giudizio del presidente
35 Ai sensi dell’art. 115, n. 1, del regolamento di procedura, l’istanza di intervento va proposta al più tardi entro sei settimane
dalla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
dell’avviso relativo all’introduzione del ricorso, oppure prima della decisione di iniziare la fase orale.
36 L’art. 116, n. 2, del regolamento di procedura dispone che, se un’istanza di intervento proposta entro il citato termine di
sei settimane è accolta, l’interveniente riceve comunicazione di tutti gli atti processuali notificati alle parti.
37 Ai sensi dell’art. 116, n. 4, del regolamento di procedura, nei casi previsti dal n. 2 della medesima disposizione il presidente
fissa il termine entro il quale l’interveniente può presentare una memoria d’intervento contenente le sue conclusioni dirette
al sostegno o al rigetto, totale o parziale, delle conclusioni di una delle parti principali, i suoi motivi e argomenti nonché,
eventualmente, le sue offerte di prova.
38 L’art. 116, n. 6, del regolamento di procedura stabilisce che, se l’istanza d’intervento è stata proposta dopo la scadenza
del citato termine di sei settimane, l’interveniente può, in base alla relazione d’udienza che gli è comunicata, presentare
le sue osservazioni durante la fase orale.
39 Dal combinato disposto delle suddette disposizioni emerge che i diritti processuali dell’interveniente sono differenti a seconda
che quest’ultimo abbia presentato la sua istanza d’intervento entro il termine di sei settimane a partire dalla pubblicazione
nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
dell’avviso relativo all’introduzione del ricorso oppure dopo lo scadere di detto termine, ma prima della decisione di iniziare
la fase orale.
40 Se l’interveniente ha presentato la sua domanda entro lo scadere di detto termine, ha diritto di partecipare tanto alla fase
scritta quanto alla fase orale del procedimento. A tal titolo, esso deve ricevere comunicazione degli atti del procedimento
e può presentare una memoria d’intervento contenente le sue conclusioni dirette al sostegno, totale o parziale, delle conclusioni
di una delle parti principali, i suoi motivi e argomenti nonché, eventualmente, le sue offerte di prova.
41 Per contro, nel caso in cui l’interveniente abbia presentato la sua domanda dopo lo scadere del suddetto termine, ha diritto
di partecipare unicamente alla fase orale del procedimento, purché abbia adito il Tribunale prima dell’inizio della stessa.
A tal titolo, egli deve ricevere comunicazione della relazione d’udienza e può presentare le proprie osservazioni in base
a quest’ultima durante la fase orale.
42 Poiché tali disposizioni posseggono carattere imperativo (ordinanza del Tribunale 30 maggio 2002, causa T-52/00, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2553, punti 24 e 31), esse non sono a disposizione delle parti e neppure del giudice.
43 Nel caso di specie, l’avviso relativo alla proposizione del ricorso è stato pubblicato il 10 luglio 2004 (GU C 179, pag. 18).
La domanda di intervento della ECIS è stata depositata presso la cancelleria del Tribunale il 17 dicembre 2004. E’ pertanto
evidente che è stata proposta dopo lo scadere del termine di sei settimane di cui all’art. 115, n. 1, del regolamento di procedura,
maggiorato del termine di dieci giorni in ragione della distanza di cui all’art. 102, n. 2, del medesimo regolamento.
44 Pertanto, la ECIS può reclamare unicamente i diritti processuali previsti dall’art. 116, n. 6, del regolamento di procedura.
45 La ECIS ritiene peraltro che la rinuncia da parte della CCIA costituisca un caso fortuito o di forza maggiore.
46 Ai sensi dell’art. 45 dello Statuto della Corte, nessuna decadenza risultante dallo spirare dei termini può essere eccepita
quando l’interessato provi l’esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore.
47 Le disposizioni riguardanti i termini processuali sono oggetto di un’applicazione rigida che risponde all’esigenza della certezza
del diritto e alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia
(sentenza della Corte 12 luglio 1984, causa 209/83, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3089, punto 14, e ordinanza
della Corte 18 gennaio 2005, causa C‑325/03 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-403, punto 16).
48 L’art. 45, secondo comma, dello Statuto della Corte, che deroga a detto principio e va quindi interpretato restrittivamente,
si applica ai termini processuali a carattere imperativo il cui spirare comporta la decadenza dal diritto fino ad allora aperto
ad una persona fisica o giuridica di proporre un ricorso (sentenza della Corte 2 marzo 1967, cause riunite 25/65 e 26/65,
Simet e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 35, in particolare pag. 48), o di presentare una domanda d’intervento (ordinanza del
presidente della prima sezione del Tribunale 22 marzo 1994, cause riunite T‑244/93 e T-486/93, TWD [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
punti 18-20, non pubblicata nella Raccolta).
49 Poiché l’art. 45, secondo comma, dello Statuto della Corte si applica anche al termine di sei settimane prescritto dall’art. 115,
n. 1, del regolamento di procedura, il cui spirare comporta non la decadenza dal diritto di proporre una domanda d’intervento
ma, come nel caso di specie, la limitazione dei diritti processuali conferiti all’interveniente, secondo una constante giurisprudenza
soltanto in circostanze del tutto eccezionali, di caso fortuito o di forza maggiore tale articolo permette di derogare alle
disposizioni relative ai termini processuali (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 14, e ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 16).
50 Le nozioni di caso fortuito e di forza maggiore comportano un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee
alla volontà dell’operatore, e un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze
dell’evento anormale, adottando misure appropriate e, in particolare, seguendo attentamente lo svolgimento della procedura
in corso e dando prova di diligenza (sentenza della Corte 15 dicembre 1994, causa C‑195/91 P, Bayer/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5619,
punto 32, e ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 25).
51 Nel caso di specie, la rinuncia della CCIA costituisce forse un avvenimento estraneo alla volontà della ECIS anche se, come
quest’ultima ha ammesso, le due associazioni rappresentative hanno alcuni membri in comune.
52 Tuttavia, non si tratta di un avvenimento anomalo. Infatti, qualsiasi interveniente ha sempre diritto di rinunciare al suo
intervento, così come ogni parte ricorrente ha sempre diritto di rinunciare al suo ricorso, ai sensi dell’art. 99 del regolamento
di procedura. La rinuncia di un interveniente, quindi, non ha di per sé un carattere anomalo. Inoltre, nessuno degli elementi
di fatto invocati dalla ECIS permette, nel caso di specie, di qualificare come anomala la rinuncia della CCIA. In particolare,
nel caso in cui un soggetto come la CCIA partecipi in qualità di terzo interessato ad un procedimento amministrativo al fine
di convincere la [OSCURATO:PERSONA] circa l’esistenza di un’infrazione alle norme sulla concorrenza, la [OSCURATO:PERSONA] adotti una decisione
in tal senso, l’autore dell’infrazione chieda l’annullamento di tale decisione e il soggetto in questione intervenga nella
controversia al fine di far valere il proprio interesse, non si può considerare anomalo il fatto che esso decida alla fine
di modificare la propria strategia, di regolare i propri contrasti con la ricorrente per via stragiudiziale e, se lo ritiene
opportuno, tramite il pagamento di una contropartita economica.
53 Infine, la ECIS non dimostra e del resto non cerca seriamente di provare di essersi conformata all’obbligo ad essa incombente
di premunirsi contro le conseguenze di tale evento adottando misure appropriate.
54 Pertanto, la ECIS non ha dimostrato l’esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore.
55 La ECIS ritiene infine che la rinuncia della CCIA costituisca una circostanza eccezionale.
56 Anche supponendo che talune circostanze eccezionali permettano a un interveniente che ha presentato la sua istanza di intervento
dopo lo scadere del termine di sei settimane di cui all’art. 115, n. 1, del regolamento di procedura di usufruire di un diritto
processuale diverso da quelli che gli sono attribuiti dall’art. 116, n. 6, del medesimo regolamento, si deve ricordare che
gli elementi di fatto evocati dalla ECIS non permettono di considerare la rinuncia della CCIA come anomala o eccezionale.
57 Da quanto precede risulta che i diritti della ECIS sono quelli previsti dall’art. 116, n. 6, del regolamento di procedura.
58 Nel caso in cui si debba intendere la domanda di partecipazione alla fase scritta del procedimento presentata dalla ECIS non
come la rivendicazione di un diritto, bensì come la manifestazione di una disponibilità a rispondere ad una misura di organizzazione
del procedimento con cui il Tribunale intende invitarla a pronunciarsi per iscritto in forza dell’art. 64, n. 3, lett. b),
del regolamento di procedura, occorre osservare che spetterà alla Quarta Sezione del Tribunale valutare, all’occorrenza, la
necessità di detta misura.
Sulle spese
59 L’art. 87, n. 1, del regolamento di procedura dispone che si provvede sulle spese con la sentenza o l’ordinanza che pone fine
alla causa.
60 In questa fase dell’istanza, le spese sono quindi riservate.
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE DELLA QUARTA SEZIONE
ordina:
1)
[OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] è ammessa ad intervenire nel procedimento T‑201/04 a sostegno delle conclusioni
della [OSCURATO:PERSONA].
2)
[OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] potrà presentare le proprie osservazioni nel corso della fase orale del procedimento,
sulla base della relazione d’udienza che le verrà comunicata.
3)
Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 28 aprile 2005
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
H. Legal
*
Lingua processuale: l’inglese.