CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 34531/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del ruolo generale dell’anno 2022,proposto da [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti , da gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatosi presso lo studio della prima in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 39 -ricorrente- contro s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], col quale elettivamente si domicilia in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 30, presso lo studio del dott. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- e nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] - Situazione d’insolvenza.RG n. 860/22 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore -intimato- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano, depositata in data25 novembre 2021; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 9 novembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] . Fatti di causa Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Milano ha rigettato il reclamo contro la sentenza di fallimento della [OSCURATO:SOCIETA], proposto dalla fallita. A sostegno della decisione, il giudice d’appello ha ritenuto che il credito azionato dalla creditrice procedente s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] fosse stato contesta to dalla debitrice parzialmente (per 18.000,00 euro su un totale di 83.000,00 euro), e che l’indebitamento della fallita risultasse di consistenza tale da rendere evidente la situazione d’insolvenza. Sino a quel momento, difatti, ha rilevato la Corte d’appello, erano state depositate domande di ammissione al passivo, tempestive e tardive, per 10 milioni di euro, il debito nei confronti dell’erario ammontava a circa 600.00,00 euro alla data del fallimento e dal bilancio a quella data consegnato al curatore risultava una situazione debitoria di circa dodici milioni di euro, benché da verificare. Di contro, ha aggiunto la Corte d’appello, a fronte di commesse non comprovate e comunque di esito incerto, il valore dell’attivo, secondo il curatore, sebbene non comprensivo del valore dell’azienda, ammontava a 700.000,00 euro, ragionevolmente incrementabile sino a un milione di euro, anche perché l’immobile in cui è svolta l’attività sociale è già ipotecato; l’azienda era stata affittata per un anno e mezzo, e l’affitto aveva generato proventi sino ad allora di 70.000,00 euro. Contro questa sentenza propone ricorso la [OSCURATO:SOCIETA] per ottenerne la cassazione, che affida a quattro motivi, che illustra con memoria, cui la sola s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] risponde con controricorso, pure corredato di memoria.RG n. 860/22 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] della decisione 1.- Col primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 5, 15 e 16 l.fall. , e 115 c.p.c., perché la Corte d’appello avrebbe omesso di accertare incidentalmente il credito vantato dalla creditrice procedente, al fine di fondarne la legittimazione. Infondata è al riguardo l’obiezione mossa in controricorso d’inammissibilità del motivo perché ricorrerebbe l’ipotesi di «doppiaconforme», regolata da ll'ar t. 348 ter c.p.c. Questa Corte (Cass. n. 5520/17) ha difatti già chiaritoche al procedimento di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento, compiutamente regolato dall’art. 18 l.fall., quella disciplina non si applica, l n considerazione del peculiare effetto devolutivo che caratterizza il giudizio di reclamo, nel quale - differentemente che in quello d’appello - è sempre ammessa l’allegazione di fatti nuovi idonei a sovvertire l’esito del procedimento davanti al tribunale fallimentare; il che esclude, altresì, un’applicazione analogica della disciplina dell’appello in assenza della necessaria identità di ratio. 1.1.-Il motivo è comunque inammissibile . La stessa ricorrente, già nella premessa del ricorso, al fine di escludere la sussistenza dell’ipotesi di doppia conforme, ha sottolineato che il giudice di primo grado ai fini del giudizio d’insolvenza aveva valutato il credito di [OSCURATO:PERSONA], mentre quello di secondo ha aggiunto ulteriori elementi, tratti dalla complessiva situazione debitoria della società. Coerentemente, nel sunteggiare il primo motivo di reclamo col quale ha aggredito la statuizione di primo grado , ha esposto di aver calibrato la propria censura sul fatto che «…il credito di [OSCURATO:PERSONA] (l’unico creditore istante dinanzi al Tribunale di Pavia) non era assistito da titolo esecutivo e non era stato accertato giudizialmente, avendo i primi giudici omesso anche RG n. 860/22 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore quell’accertamento incidentale necessario per verificare la legittimità della pretesa e la valutazione in concreto della probabile fondatezza, totale o parziale, del credito pretesamente fatto valere da [OSCURATO:PERSONA]; l’esistenza di detto credito(enfasi aggiunta) pertanto non poteva costituire motivo sufficiente (enfasi aggiunta) per la dichiarazione di fallimento, tanto più considerando l’importo modesto del credito a fronte della situazione economica di [OSCURATO:SOCIETA]...». Ilsunto contenuto nel ricorso trova riscontro in quello, sempre del primo motivo di reclamo, che si legge nella narrativa della sentenza impugnata («…-il credito vantato da Project NON è stato accertato giudizialmente, NON è assistito da titolo esecutivo e,per di più, è stato da essa contestato (come da corrispondenza in atti), con la conseguenza che esso, di per sé solo, NON poteva certo costituire motivo sufficiente(enfasi aggiunta) per la dichiarazione di fallimento, tanto più considerando l’importo modesto del detto credito a fronte della situazione economica di essa [OSCURATO:SOCIETA], più che ragguardevole e rassicurante...».) Non emerge, quindi, il profilo della legittimazione sul quale si punta col motivo in esame del ricorso per cassazione; laddove l’esistenza di contestazioni del credito, per quanto serie, non può essere assimilata all’inesistenza di esso. 2.- Con i restanti tre motivi, da esaminare congiuntamente, perché connessi, la ricorrente lamenta: -la violazione o falsa applicazione dell’art. 5 l. fall., perché il giudice d’appello non avrebbe preso in considerazione la capacità di [OSCURATO:SOCIETA] di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (secondo motivo); -l’omesso esame dei fatti decisivi costituiti dalla sussistenza del debito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dalla intervenuta estinzione dell’ipoteca giudiziale sull’immobile in cui era è esercitata l’attività sociale(terzo motivo );RG n. 860/22 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore - la violazione è falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5c.p.c., perché la Corte d’appello non avrebbe posto a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti (quarto motivo). La censura complessivamente proposta è inammissibile, perché verte su questioni irrilevanti. 2.1.- La verifica, ex art. 5 l. f all., dello stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale esige la prova di una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, valutate nel loro complesso, in quanto già scadute all'epoca della predetta dichiarazione e ragionevolmente certe (Cass. n. 5215/2008). Lo stato d’insolvenza sottende, quindi, un giudizio di inidoneità solutoria strutturale del debitore, oggetto di una valutazione complessiva: quanto ai debiti, il computo non si limita alle risultanze dello stato passivo nel frattempo formato, ma si estende a quelli emergenti dai bilanci e dalle scritture contabili o in altro modo riscontrati, anche se oggetto di contestazione, quando (e nella misura in cui) ilgiudice ne riconosca incidentalmente la ragionevole certezza ed entità; quanto all'attivo, i cespiti vanno considerati non solo per il loro valore contabile o di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione -di regola- dell'operatività dell'impresa, salvo che l'eventuale fase della liquidazione in cui la stessa si trovi renda compatibile anche il pronto realizzo dei beni strumentali e dell'avviamento (Cass. n. 32574/22). 3.- La circostanza, dunque, del pagamento di euro 1.756.223,63 a favore di fornitori e dipendenti nel periodo prossimo alla dichiarazione di fallimento, su cui si punta col secondo motivo di ricorso, e su cui si torna col terzo, risultaquindi del tutto ininfluente, posto che la stessa ricorrente finisce con l’ammettere (sia pure “ a RG n. 860/22 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore tutto concedere”) che al momento del fallimento il passivo sarebbe stato pari a euro 4.242.021,62. 4.- Quanto all’attivo, la società , specie col quarto motivo di ricorso, propone lapropria lettura, inibita in sede di legittimità, delle risultanze processuali, posto che «...l’acquisizione di nuove e redditizie commesse», di cui si riferisce in ricorso,è affidata a mere asserzioni, inidonee a infirmare l’apprezzamento di merito contenuto in sentenza che «...l’asserita esistenza di commesse per circa 24 milioni di euro risulta documentata (se così si può dire, nde) da un semplice foglio a riassunto delle stesse (doc. 2 prodotto in questo grado)». 5.- Mal posta è, quindi, la cens ura di violazione dell’art. 115 c.p.c. proposta col quarto motivo di ricorso, in quanto per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c. occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass., sez. un., n. 20867/20; n. 16016/21). E nel caso in esame giustappunto si aggredisce la valutazione operata dalla Corte d’appello del compendio probatorio al suo esame. 6.-Il ricorso è inammissibile per l’inammissibilità di tutti i suoi motivi. Le spese seguono la soccombenza nei confronti della parte costituita.Si dà atto altresì dell’esistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese alla parte costituita, che liquida in euro 7000,00 per RG n. 860/22 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore compensi, oltre 200,00 per esborsi, 15% a titolo di spese forfetarie, iva e cpa.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del co