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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 giugno 2024

Cassazione n. 24134/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 11189-2018 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 56, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] contributi Gestione separata INPS R.G.N.11189/2018 Cron.

Rep.

Ud.13/06/2024 CC avverso la sentenza n. 992/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 05/10/2017 R.G.N. 853/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 5.10.2017, la Corte d’appello di Catania ha dichiarato prescritto il credito per contributi previdenziali dovuti da [OSCURATO:PERSONA] alla Gestione separata INPS per l’anno 2004; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. e degli artt. 2, commi 26- 31, l. n. 335/1995, 10, 13 e 18, d.lgs. n. 241/1997, 17, commi 1-2, d.P.R. n. 435/2001, 36-bis e 36-ter, d.P.R. n. 600/1973, per avere la Corte di merito ritenuto che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorresse dalla data di scadenza del loro pagamento e non invece da quella (successiva) di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi; che la censura è infondata, essendosi ormai consolidato il principio secondo cui la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo (così, tra le tante, Cass. nn. 19403 del 2019, 11557 del 2021 e, da ult., 16933 del 2024, tutte sulla scorta di Cass. n. 27950 del 2018); che il ricorso, pertanto, va rigettato; che, essendosi l’orientamento cui qui s’è data continuità consolidatosi successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità; che, in considerazione del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso.

Compensa le spese.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11189-2018 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 56, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] contributi Gestione separata INPS R.G.N.11189/2018 Cron. Rep. Ud.13/06/2024 CC avverso la sentenza n. 992/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 05/10/2017 R.G.N. 853/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 5.10.2017, la Corte d’appello di Catania ha dichiarato prescritto il credito per contributi previdenziali dovuti da [OSCURATO:PERSONA] alla Gestione separata INPS per l’anno 2004; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. e degli artt. 2, commi 26- 31, l. n. 335/1995, 10, 13 e 18, d.lgs. n. 241/1997, 17, commi 1-2, d.P.R. n. 435/2001, 36-bis e 36-ter, d.P.R. n. 600/1973, per avere la Corte di merito ritenuto che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorresse dalla data di scadenza del loro pagamento e non invece da quella (successiva) di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi; che la censura è infondata, essendosi ormai consolidato il principio secondo cui la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo (così, tra le tante, Cass. nn. 19403 del 2019, 11557 del 2021 e, da ult., 16933 del 2024, tutte sulla scorta di Cass. n. 27950 del 2018); che il ricorso, pertanto, va rigettato; che, essendosi l’orientamento cui qui s’è data continuità consolidatosi successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità; che, in considerazione del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del c
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