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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 gennaio 2024

Cassazione n. 17099/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con l'ordinanza in preambolo, ha respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), formulata da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena residua di tre anni di reclusione, irrogata a fronte di più fatti di bancarotta fraudolenta, in relazione ad un fallimento dichiarato nell'anno 2006.

A ragione della decisione il Tribunale, pur dando atto dell'assenza di altre precedenti condanne e carichi pendenti, ha valorizzato la mancanza di attività lavorativa ovvero di altre prospettive risocializzanti (essendosi la ricorrente, nell'istanza introduttiva, limitata a indicare una generica e mai concretizzata disponibilità in tal senso), la gravità dei reati commessi e il mancato risarcimento dei danni ingenti cagionati con le condotte illecite.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia e deduce tre motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 47 Ord. pen. [OSCURATO:PERSONA] specializzato avrebbe adottato il provvedimento in assenza di qualsivoglia istruttoria finalizzata alla verifica della personalità della ricorrente e, segnatamente, senza acquisire la relazione Uepe che avrebbe certamente tratteggiato un quadro affatto compatibile con la misura alternativa invocata.

2.2. Con il secondo motivo lamenta il vizio di illogicità della motivazione in punto di affermata assenza di attività lavorativa e di una reale disponibilità ad attivarsi in tal senso da parte della ricorrente.

Con una memoria (che si lamenta essere stata ritenuta tardiva, diversamente dalla coeva nota dei Carabinieri) la difesa aveva allegato documentazione bancaria a sostegno dell'avvenuto svoloinnento di attività lavorativa che la donna svolgeva saltuariamente come collaboratrice domestica.

2.3. Con il terzo motivo lamenta il vizio di illogicità della motivazione in punto di affermata gravità del reato.

Tale ritenuta gravità si porrebbe in contrasto con quanto si legge nella motivazione della sentenza di condanna che, invece, evidenzia come la condannata fosse estranea alla gestione contabile della società fallita, rivestendo il ruolo di mero amministratore di altra società che aveva acquistato il ramo d'azienda ceduto dalla fallita, tanto da essere assolta dal reato di bancarotta fraudolenta documentale.

2.4. In data 12 gennaio 2024 la difesa ha depositato motivi aggiunti, con i quali ha insistito per l'accoglimento del ricorso, segnalando altresì che, con provvedimento in data 18 ottobre 2023, il Tribunale di sorveglianza, in diversa composizione, aveva sospeso l'esecuzione dell'ordinanza impugnata.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con conclusioni scritte pervenute il 19 dicembre 2023, ha prospettato l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

La base argomentativa offerta dal Tribunale al provvedimento reiettivo della misura dell'affidamento in prova evidenzia il lamentato profilo d'illogicità.

2. Appare utile premettere che, attraverso la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, l'ordinamento ha inteso attuare una forma dell'esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura alternativa (Corte cost., 5 dicembre 1997, n. 377).

In relazione alla peculiare finalità dell'affidamento, la giurisprudenza di questa Corte è uniformemente orientata nel senso che, ai fini della concessione della misura, non possono, di per sé soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna e i precedenti penali, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che dai risultati dell'osservazione della personalità emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato» (da ultimo, SeZ. 1, n. 1410 del 30/10/2019, M., Rv. 277924).

In particolare, è stato chiarito che, per il giudizio prognostico favorevole, la natura e la gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazione deve costituire, unitamente ai precedenti (Sez. 1, n. 1812 del 4/3/1999, Danieli, Rv. 213062), alle pendenze e alle informazioni di [OSCURATO:PERSONA] (Sez. 1, n. 1970 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Caputi, Rv. 207998), il punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, la cui compiuta ed esauriente valutazione non può mai prescindere, tuttavia, dalla condotta tenuta successivamente dal condannato e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali ai fini della ponderazione dell'esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e della prevenzione del pericolo di recidiva (su questo specifico aspetto cfr. Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, Incarbone, Rv. 264602).

Si è inoltre precisato che, fra gli indicatori utilmente apprezzabili in tale ottica, possono essere annoverati l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l'adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l'attaccamento al contesto familiare e l'eventuale buona prospettiva di risocializzazione (Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., Rv. 273985).

In ogni caso non può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924; Sez. 1, n. 773 del 3.12.2013, dep. 10/1/2014, Naretto, Rv. 258402).

Neppure è superfluo ricordare che, muovendo dai risultati delle attività di carattere istruttorio che il tribunale di sorveglianza ha il potere-dovere di compiere ai sensi dell'art. 47 Ord. pen., in relazione all'art. 96 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, nella sintesi conclusiva che è chiamato a compiere - pur non prescindendo dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione (quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto) e sempre valutando in via primaria la condotta successivamente serbata dal condannato attraverso l'indispensabile esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, onde assolvere all'esigenza di accertare l'assenza di indicazioni negative ed anche l'evenienza di elementi positivi tali da consentire il giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (su questo specifico aspetto cfr. Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, Incarbone, Rv. 264602) - può fare ragionata applicazione del principio di gradualità nell'iter finalizzato alla concessione, al contempo, puntuale e proficua delle misure alternative alla detenzione.

In tal senso si deve ribadire - nell'alveo di una consolidata elaborazione in tema di gradualità della concessione dei benefici penitenziari che, pur non costituendo una regola assoluta è codificata, risponde a un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative di previsione cui è ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario (cfr. Sez. 1 n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 267213; Sez. 1 n. 27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037; Sez. 1 n. 15064 del 06/03/2003, Chiara, Rv. 224029) - che, prima di ammettere il condannato a misure alternative alla detenzione, il tribunale di sorveglianza, anche quando rilevi l'emersione di elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali onde verificare la - concreta attitudine del medesimo ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, poi, con la concessione delle misure stesse.

Ciò è tanto più giustificato quanto più i reati commessi siano sintomatici di una non irrilevante capacità a delinquere e/o della verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello.

3. Degli esposti principi il giudice specializzato non ha fatto corretta applicazione.

La prognosi di recidiva è stata, invero, formulata esclusivamente sulla base della condanna con riferimento alla quale si chiede la misura alternativa alla detenzione, omettendosi qualsiasi osservazione della personalità della condannata, che - come risulta dallo stesso provvedimento impugnato - non ha subito altre condanne,né annovera pendenze giudiziarie, trascurando di acquisire l'indagine socio-familiare a cura dell'Uepe (tanto più doverosa a fronte delle perplessità manifestate dal Giudice specializzato relativamente allo svolgimento di attività di accudimento degli anziani genitori) e di approfondire il ruolo svolto da Cerretti nella commissione del reato.

4. Per tali ragioni il provvedimento impugnato dev'essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma che, libero negli esiti, si atterrà a suindicati principi di diritto.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con l'ordinanza in preambolo, ha respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), formulata da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena residua di tre anni di reclusione, irrogata a fronte di più fatti di bancarotta fraudolenta, in relazione ad un fallimento dichiarato nell'anno 2006. A ragione della decisione il Tribunale, pur dando atto dell'assenza di altre precedenti condanne e carichi pendenti, ha valorizzato la mancanza di attività lavorativa ovvero di altre prospettive risocializzanti (essendosi la ricorrente, nell'istanza introduttiva, limitata a indicare una generica e mai concretizzata disponibilità in tal senso), la gravità dei reati commessi e il mancato risarcimento dei danni ingenti cagionati con le condotte illecite. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia e deduce tre motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 47 Ord. pen. [OSCURATO:PERSONA] specializzato avrebbe adottato il provvedimento in assenza di qualsivoglia istruttoria finalizzata alla verifica della personalità della ricorrente e, segnatamente, senza acquisire la relazione Uepe che avrebbe certamente tratteggiato un quadro affatto compatibile con la misura alternativa invocata. 2.2. Con il secondo motivo lamenta il vizio di illogicità della motivazione in punto di affermata assenza di attività lavorativa e di una reale disponibilità ad attivarsi in tal senso da parte della ricorrente. Con una memoria (che si lamenta essere stata ritenuta tardiva, diversamente dalla coeva nota dei Carabinieri) la difesa aveva allegato documentazione bancaria a sostegno dell'avvenuto svoloinnento di attività lavorativa che la donna svolgeva saltuariamente come collaboratrice domestica. 2.3. Con il terzo motivo lamenta il vizio di illogicità della motivazione in punto di affermata gravità del reato. Tale ritenuta gravità si porrebbe in contrasto con quanto si legge nella motivazione della sentenza di condanna che, invece, evidenzia come la condannata fosse estranea alla gestione contabile della società fallita, rivestendo il ruolo di mero amministratore di altra società che aveva acquistato il ramo d'azienda ceduto dalla fallita, tanto da essere assolta dal reato di bancarotta fraudolenta documentale. 2.4. In data 12 gennaio 2024 la difesa ha depositato motivi aggiunti, con i quali ha insistito per l'accoglimento del ricorso, segnalando altresì che, con provvedimento in data 18 ottobre 2023, il Tribunale di sorveglianza, in diversa composizione, aveva sospeso l'esecuzione dell'ordinanza impugnata. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con conclusioni scritte pervenute il 19 dicembre 2023, ha prospettato l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. La base argomentativa offerta dal Tribunale al provvedimento reiettivo della misura dell'affidamento in prova evidenzia il lamentato profilo d'illogicità. 2. Appare utile premettere che, attraverso la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, l'ordinamento ha inteso attuare una forma dell'esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura alternativa (Corte cost., 5 dicembre 1997, n. 377). In relazione alla peculiare finalità dell'affidamento, la giurisprudenza di questa Corte è uniformemente orientata nel senso che, ai fini della concessione della misura, non possono, di per sé soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna e i precedenti penali, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che dai risultati dell'osservazione della personalità emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato» (da ultimo, SeZ. 1, n. 1410 del 30/10/2019, M., Rv. 277924). In particolare, è stato chiarito che, per il giudizio prognostico favorevole, la natura e la gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazione deve costituire, unitamente ai precedenti (Sez. 1, n. 1812 del 4/3/1999, Danieli, Rv. 213062), alle pendenze e alle informazioni di [OSCURATO:PERSONA] (Sez. 1, n. 1970 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Caputi, Rv. 207998), il punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, la cui compiuta ed esauriente valutazione non può mai prescindere, tuttavia, dalla condotta tenuta successivamente dal condannato e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali ai fini della ponderazione dell'esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e della prevenzione del pericolo di recidiva (su questo specifico aspetto cfr. Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, Incarbone, Rv. 264602). Si è inoltre precisato che, fra gli indicatori utilmente apprezzabili in tale ottica, possono essere annoverati l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l'adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l'attaccamento al contesto familiare e l'eventuale buona prospettiva di risocializzazione (Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., Rv. 273985). In ogni caso non può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924; Sez. 1, n. 773 del 3.12.2013, dep. 10/1/2014, Naretto, Rv. 258402). Neppure è superfluo ricordare che, muovendo dai risultati delle attività di carattere istruttorio che il tribunale di sorveglianza ha il potere-dovere di compiere ai sensi dell'art. 47 Ord. pen., in relazione all'art. 96 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, nella sintesi conclusiva che è chiamato a compiere - pur non prescindendo dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione (quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto) e sempre valutando in via primaria la condotta successivamente serbata dal condannato attraverso l'indispensabile esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, onde assolvere all'esigenza di accertare l'assenza di indicazioni negative ed anche l'evenienza di elementi positivi tali da consentire il giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (su questo specifico aspetto cfr. Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, Incarbone, Rv. 264602) - può fare ragionata applicazione del principio di gradualità nell'iter finalizzato alla concessione, al contempo, puntuale e proficua delle misure alternative alla detenzione. In tal senso si deve ribadire - nell'alveo di una consolidata elaborazione in tema di gradualità della concessione dei benefici penitenziari che, pur non costituendo una regola assoluta è codificata, risponde a un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative di previsione cui è ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario (cfr. Sez. 1 n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 267213; Sez. 1 n. 27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037; Sez. 1 n. 15064 del 06/03/2003, Chiara, Rv. 224029) - che, prima di ammettere il condannato a misure alternative alla detenzione, il tribunale di sorveglianza, anche quando rilevi l'emersione di elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali onde verificare la - concreta attitudine del medesimo ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, poi, con la concessione delle misure stesse. Ciò è tanto più giustificato quanto più i reati commessi siano sintomatici di una non irrilevante capacità a delinquere e/o della verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello. 3. Degli esposti principi il giudice specializzato non ha fatto corretta applicazione. La prognosi di recidiva è stata, invero, formulata esclusivamente sulla base della condanna con riferimento alla quale si chiede la misura alternativa alla detenzione, omettendosi qualsiasi osservazione della personalità della condannata, che - come risulta dallo stesso provvedimento impugnato - non ha subito altre condanne,né annovera pendenze giudiziarie, trascurando di acquisire l'indagine socio-familiare a cura dell'Uepe (tanto più doverosa a fronte delle perplessità manifestate dal Giudice specializzato relativamente allo svolgimento di attività di accudimento degli anziani genitori) e di approfondire il ruolo svolto da Cerretti nella commissione del reato. 4. Per tali ragioni il provvedimento impugnato dev'essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma che, libero negli esiti, si atterrà a suindicati principi di diritto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al
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