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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 ottobre 2022

Cassazione n. 35868/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21670/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Barrili n. 49, presso lo studio del dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale a margine del controricorso; –controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Avellino, via degli Imbimbo n. 8/B, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso; –controricorrente – –ricorrente incidentale – Oggetto: Tributi -Cartella di pagamento -Sanzioni IVA. avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno n. 3013/05/15, depositata l’1 aprile 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 3013/05/15 del 01/04/2015 la Commissione tributaria regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito Equitalia) avverso la sentenza n. 433/02/12 della Commissione tributaria provinciale di Avellino (di seguito CTP), la quale aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso una cartella di pagamento concernente sanzioni IVA relative all’anno d’imposta 2003.

1.1. La CTR respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] evidenziando che: a) la notificazione della cartella di pagamento al contribuente era avvenuta ben oltre il termine di decadenza previsto dall’art. 25, primo comma, lett. c), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; b) la notificazione della cartella di pagamento effettuata nei confronti della società non comportava alcun effetto interruttivo nei confronti del socio coobbligato, non applicandosi in materia di decadenza la regola generale dettata per la prescrizione.

2. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle entrate (di seguito AE) proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.

3. Equitalia depositava controricorso e presentava ricorso incidentale adesivo.

4. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va pregiudizialmente esaminata l’eccezione formulata dalla parte controricorrente e riguardante l’inammissibilità dell’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], interventore adesivo nel processo di appello.

1.1. L’eccezione è infondata.

1.2. Va, infatti, osservato che, per quanto emerge anche dalla sentenza impugnata, l’intervento di AE è avvenuto in primo grado per chiamata in causa da parte di Equitalia, involgendo la controversia anche questioni attinenti alla pretesa sostanziale azionata.

1.3. Ne consegue che l’intervento dell’Ufficio non è adesivo, ma autonomo, sicché ben poteva AE proporre in questa sede autonoma impugnazione avverso la sentenza di appello, peraltro impugnata in viaincidentale anche da Equitalia.

2. Con il primo motivo di ricorso principale e incidentale adesivo, AE ed Equitalia deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR pronunciato ultrapetita partium, disponendo l’annullamento anche della cartella di pagamento notificata alla società, sebbene il contribuente abbia prospettato unicamente eccezioni personali.

2.1. Il motivo è infondato.

2.2. La CTR prende chiaramente in considerazione la cartella di pagamento notificata a [OSCURATO:PERSONA] quale responsabile solidale per il pagamento delle somme dovute dalla società, sicché non si configura alcun vizio di ultrapetizione.

3. Con il secondo motivo di ricorso principale e incidentale adesivo si contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 25, primo comma, lett. a), del d.P.R. n. 602 del 1973, degli artt. 37 e 40 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. con modif. nella l. 4 agosto 2006, n. 248, e dell’art. 1310 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che la notificazione della cartella di pagamento alla società non comporti l’interruzione della decadenza anche nei confronti del socio coobbligato in solido.

3.1. Il motivo è fondato.

3.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è motivo di discostarsi, «In tema di procedimento di riscossione a mezzo ruolo, qualora si proceda nei confronti del debitore iscritto a ruoloe del coobbligato, la tempestiva notificazione della cartella a uno di loro impedisce che si produca la decadenza prevista dall’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973» (Cass. n. 27713 del 22/09/2022).

3.3. Ha errato, pertanto, la CTR a ritenere che la notificazione della cartella di pagamento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. non sia idonea a interrompere il termine di decadenza nei confronti del socio [OSCURATO:PERSONA].

4. In conclusione, il secondo motivo di ricorso va accolto, rigettato il primo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso principale e incidentale, rigettato il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21670/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Barrili n. 49, presso lo studio del dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale a margine del controricorso; –controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Avellino, via degli Imbimbo n. 8/B, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso; –controricorrente – –ricorrente incidentale – Oggetto: Tributi -Cartella di pagamento -Sanzioni IVA. avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno n. 3013/05/15, depositata l’1 aprile 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 3013/05/15 del 01/04/2015 la Commissione tributaria regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito Equitalia) avverso la sentenza n. 433/02/12 della Commissione tributaria provinciale di Avellino (di seguito CTP), la quale aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso una cartella di pagamento concernente sanzioni IVA relative all’anno d’imposta 2003. 1.1. La CTR respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] evidenziando che: a) la notificazione della cartella di pagamento al contribuente era avvenuta ben oltre il termine di decadenza previsto dall’art. 25, primo comma, lett. c), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; b) la notificazione della cartella di pagamento effettuata nei confronti della società non comportava alcun effetto interruttivo nei confronti del socio coobbligato, non applicandosi in materia di decadenza la regola generale dettata per la prescrizione. 2. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle entrate (di seguito AE) proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi. 3. Equitalia depositava controricorso e presentava ricorso incidentale adesivo. 4. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va pregiudizialmente esaminata l’eccezione formulata dalla parte controricorrente e riguardante l’inammissibilità dell’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], interventore adesivo nel processo di appello. 1.1. L’eccezione è infondata. 1.2. Va, infatti, osservato che, per quanto emerge anche dalla sentenza impugnata, l’intervento di AE è avvenuto in primo grado per chiamata in causa da parte di Equitalia, involgendo la controversia anche questioni attinenti alla pretesa sostanziale azionata. 1.3. Ne consegue che l’intervento dell’Ufficio non è adesivo, ma autonomo, sicché ben poteva AE proporre in questa sede autonoma impugnazione avverso la sentenza di appello, peraltro impugnata in viaincidentale anche da Equitalia. 2. Con il primo motivo di ricorso principale e incidentale adesivo, AE ed Equitalia deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR pronunciato ultrapetita partium, disponendo l’annullamento anche della cartella di pagamento notificata alla società, sebbene il contribuente abbia prospettato unicamente eccezioni personali. 2.1. Il motivo è infondato. 2.2. La CTR prende chiaramente in considerazione la cartella di pagamento notificata a [OSCURATO:PERSONA] quale responsabile solidale per il pagamento delle somme dovute dalla società, sicché non si configura alcun vizio di ultrapetizione. 3. Con il secondo motivo di ricorso principale e incidentale adesivo si contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 25, primo comma, lett. a), del d.P.R. n. 602 del 1973, degli artt. 37 e 40 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. con modif. nella l. 4 agosto 2006, n. 248, e dell’art. 1310 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che la notificazione della cartella di pagamento alla società non comporti l’interruzione della decadenza anche nei confronti del socio coobbligato in solido. 3.1. Il motivo è fondato. 3.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è motivo di discostarsi, «In tema di procedimento di riscossione a mezzo ruolo, qualora si proceda nei confronti del debitore iscritto a ruoloe del coobbligato, la tempestiva notificazione della cartella a uno di loro impedisce che si produca la decadenza prevista dall’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973» (Cass. n. 27713 del 22/09/2022). 3.3. Ha errato, pertanto, la CTR a ritenere che la notificazione della cartella di pagamento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. non sia idonea a interrompere il termine di decadenza nei confronti del socio [OSCURATO:PERSONA]. 4. In conclusione, il secondo motivo di ricorso va accolto, rigettato il primo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso principale e incidentale, rigettato il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado d
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