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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32844/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bologna il 3 dicembre 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Ravenna il 6 febbraio 2019 lo ha riconosciuto responsabile dei reati di cui agli artt. 186, commi 1, 2, lett. c), e 2-bis, e 187, commi 1 e 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per aver guidato in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di sostanze alcoliche, come accertato mediante prelievo e analisi dei liquidi biologici, ed essersi rifiutato di sottoporsi agli esami tecnici per l'accertamento dello stato di alterazione fisica e psichica, in conseguenza dell'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, condannandolo alla pena di giustizia.

Il ricorso è affidato a due motivi.

Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato, atteso che l'esame del sangue sarebbe stato effettuato contro la volontà dell'imputato, che manifestava il proprio dissenso all'esecuzione dei prelievi clinici.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, da ricondurre alla diversa fattispecie di cui all'art. 186, comma 2, lett. a), atteso che la misurazione del tasso alcolemico è avvenuta non al momento del sinistro ma solo circa 70 minuti dopo, in ospedale.

Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il relativo termine di prescrizione massimo pari ad anni C-1 /dijgt (fatto: 17 aprile 2017 + 5 anni = 17 aprile 2022).

Il ricorso in esame, infatti, non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione, con particolare riferimento alla dedotta inutilizzabilità degli esiti degli accertamenti clinici stante il dissenso espresso dall'imputato.

Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare la causa di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.che, tenuto conto della suindicata sospensione, è maturata successivamente rispetto all'adozione della sentenza impugnata.

Risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, in considerazione della maturata prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez.

U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511) e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v.

Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275).

Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.: non emergendo, dunque, all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" cioè presa d'atto, la necessità di assoluzione (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274), discende, di necessità, la pronunzia in dispositivo.

Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato contestato estinto per prescrizione.

Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bologna il 3 dicembre 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Ravenna il 6 febbraio 2019 lo ha riconosciuto responsabile dei reati di cui agli artt. 186, commi 1, 2, lett. c), e 2-bis, e 187, commi 1 e 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per aver guidato in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di sostanze alcoliche, come accertato mediante prelievo e analisi dei liquidi biologici, ed essersi rifiutato di sottoporsi agli esami tecnici per l'accertamento dello stato di alterazione fisica e psichica, in conseguenza dell'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, condannandolo alla pena di giustizia. Il ricorso è affidato a due motivi. Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato, atteso che l'esame del sangue sarebbe stato effettuato contro la volontà dell'imputato, che manifestava il proprio dissenso all'esecuzione dei prelievi clinici. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, da ricondurre alla diversa fattispecie di cui all'art. 186, comma 2, lett. a), atteso che la misurazione del tasso alcolemico è avvenuta non al momento del sinistro ma solo circa 70 minuti dopo, in ospedale. Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il relativo termine di prescrizione massimo pari ad anni C-1 /dijgt (fatto: 17 aprile 2017 + 5 anni = 17 aprile 2022). Il ricorso in esame, infatti, non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione, con particolare riferimento alla dedotta inutilizzabilità degli esiti degli accertamenti clinici stante il dissenso espresso dall'imputato. Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare la causa di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.che, tenuto conto della suindicata sospensione, è maturata successivamente rispetto all'adozione della sentenza impugnata. Risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, in considerazione della maturata prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511) e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.: non emergendo, dunque, all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" cioè presa d'atto, la necessità di assoluzione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274), discende, di necessità, la pronunzia in dispositivo. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato contestato estinto per prescrizione. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per
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