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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2022

Cassazione n. 47304/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2022 del TRIBUNALE di MILANO Obst4seca:[IZI;t1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Milano indicata in epigrafe con la quale, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata nei suoi confronti la pena concordata dalle parti in ordine a più furti aggravati, commessi in Milano tra il 31 marzo e il 12 ottobre 2019, con recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale.

Considerato che con unico motivo di ricorso si contesta l'insufficienza della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, alla valutazione delle circostanze e alla adeguatezza della pena.

Rilevato che il ricorrente non spiega quale diversa qualificazione giuridica sarebbe stata possibile e in quale parte la qualificazione giuridica ritenuta dal giudice possa ritenersi non condivisibile.

Rilevato, quanto alla adeguatezza della pena e al giudizio di bilanciamento tra circostanze, che tale censura esula dai limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione previsti dall' art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Considerato che l'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e con l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro quattromila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2022 del TRIBUNALE di MILANO Obst4seca:[IZI;t1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Milano indicata in epigrafe con la quale, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata nei suoi confronti la pena concordata dalle parti in ordine a più furti aggravati, commessi in Milano tra il 31 marzo e il 12 ottobre 2019, con recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. Considerato che con unico motivo di ricorso si contesta l'insufficienza della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, alla valutazione delle circostanze e alla adeguatezza della pena. Rilevato che il ricorrente non spiega quale diversa qualificazione giuridica sarebbe stata possibile e in quale parte la qualificazione giuridica ritenuta dal giudice possa ritenersi non condivisibile. Rilevato, quanto alla adeguatezza della pena e al giudizio di bilanciamento tra circostanze, che tale censura esula dai limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione previsti dall' art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Considerato che l'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e con l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro quattromila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 47304/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris