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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20325/2026

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to a NAPOLI il 09/05/1999 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (che confermava la condanna per i reati di cui ai rispettivi capi di imputazione); esaminati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno dedotto: a) eccessività del trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza; b) vizio di motivazione; rilevato che i ricorsi sono formulati in termini irrimediabilmente generici, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata la quale ha spiegato, in modo completo e logico, come l'art. 69, comma 4, cod. pen. fosse di ostacolo al riconoscimento delle attenuanti generiche in forma prevalente rispetto alla recidiva e comunque reputato congruo il trattamento sanzionatorio disposto in primo grado, peraltro attestatosi sul minimo edittale; ritenuto, dunque, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inamm P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a NAPOLI il 09/05/1999 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (che confermava la condanna per i reati di cui ai rispettivi capi di imputazione); esaminati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno dedotto: a) eccessività del trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza; b) vizio di motivazione; rilevato che i ricorsi sono formulati in termini irrimediabilmente generici, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata la quale ha spiegato, in modo completo e logico, come l'art. 69, comma 4, cod. pen. fosse di ostacolo al riconoscimento delle attenuanti generiche in forma prevalente rispetto alla recidiva e comunque reputato congruo il trattamento sanzionatorio disposto in primo grado, peraltro attestatosi sul minimo edittale; ritenuto, dunque, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inamm P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 20325/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris