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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 05462/2023

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la seguente — 8 FEB 2023 SENTENZA sui ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], “ia avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito per l'indagato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] i.Con ordinanza in data 27 ottobre 2022 il Tribunale del riesame di Catania ha annullato l'ordinanza in data 13 ottobre 2022 del GIP del Tribunale di Catania, limitatamente al reato del capo 33), e ha sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari per il reato del capo 24), consistente nella violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Ricorre per cassazione la difesa dell'indagato sulla base di due motivi.

Con il primo deduce il vizio di motivazione in merito alle risultanze delle indagini dal 18 al 23 maggio 2020 compendiate nella comunicazione della notizia l, h di reato, nonché nelle ordinanze di custodia cautelare dei GIP dei Tribunali di Messina e di Catania, e alle allegazioni difensive prodotte nell'udienza di riesame.

Precisa che le intercettazioni riguardavano la fornitura di prodotti macrobiotici e dietetici che il Santapaola commercializzava.

Contesta la tesi accusatoria:validata dai Giudici della cautela f secondo cui il Santapaola aveva messo in contatto suo cugino [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], operando come intermediario della cessione di stupefacente.

Con il secondo- deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alle esigenze cautelari.

Lamenta in particolare che i Giudici non avevano tenuto conto della sua incensuratezza, del contesto familiare e lavorativo, delle modalità del fatto, del comportamento processuale pienamente collaborativo, anche dopo l'esecuzione della misura custodiale, del reale pericolo di recidiva. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è fondato limitatamente alla motivazione delle esigenze cautelari.

Infatti, gli indizi di colpevolezza a carico del prevenuto sono gravi in quanto basati sulle intercettazioni telefoniche e sui servizi di opc. [OSCURATO:PERSONA] aveva intermediato i rapporti di fornitura di cocaina tra il Marino e il Maccarone; il 21 maggio, il Maccarone e il Santapaola si erano sentiti a telefono e con linguaggio criptico avevano fatto riferimento a una fornitura che avrebbe dovuto essere effettuata dal Marino; il 22 maggio, il Ragusa e il Maccarone erano andati dal Santapaola a Sant'Agata li Battiati; dopo il contatto, erano rientrati in auto e avevano detto che l'incontro con il fornitore sarebbe stato a Catania, poi avevano commentato sia in merito alla fornitura che all'ottimo rapporto con l'intermediario; nel primo pomeriggio, il Santapaola aveva contattato il Maccarone e gli aveva detto di andare a Catania in giornata, si erano però accordati per un incontro il giorno successivo; contestualmente, anche il Marino aveva tentato di chiamare il Maccarone; il 23 maggio, il Maccarone e il Ragusa erano andati dal fornitore.

E' pacifico in giurisprudenza che, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (tra le più recenti, Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01).

Nel caso in esame, il Tribunale del riesame ha puntualmente ancorato l'interpretazione delle conversazioni agli eventi osservati anche con i servizi di opc, per cui la motivazione sui gravi indizi di colpevolezza appare immune dai vizi denunciati.

Non può pervenirsi ad analoghe conclusioni per la motivazione relativa alle esigenze cautelari.

In tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti (tra le più recenti, Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891-01 e Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991-01).

Il Tribunale del riesame ha sinteticamente ripetuto le considerazioni del GIP, innanzi tutto, senza tener conto che aveva escluso i gravi indizi di colpevolezza per il fatto del capo 33) relativo al ben più grave episodio di cessione di cocaina tagliata con un topicida che aveva causato una pancreatite acuta al Maccarone; ha poi ravvisato l'attualità e concretezza del pericolo di recidiva nella durata dei traffici illeciti, nell'ampiezza della clientela annoverata - anche altri trafficanti oltre a Maccarone, Ragusa e Cirino -, nella professionalità dimostrata usando come schermo l'attività commerciale, con motivazione di stile, senza aderenza ai fatti.

Ed invero, dal complesso della motivazione non si desumono gli elementi indicati dal Tribunale del riesame.

E' stato descritto solo un episodio d'intermediazione, sia pure sviluppato in un arco temporale di qualche giorno, e non sono emerse relazioni con altri trafficanti ri é che l'attività di vendita di prodotti dietetici avesse costituito un sicuro schermo dell'attività illecita.

L'ordinanza impugnata va pertanto annullata per un nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catania competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente — 8 FEB 2023 SENTENZA sui ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], “ia avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito per l'indagato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] i.Con ordinanza in data 27 ottobre 2022 il Tribunale del riesame di Catania ha annullato l'ordinanza in data 13 ottobre 2022 del GIP del Tribunale di Catania, limitatamente al reato del capo 33), e ha sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari per il reato del capo 24), consistente nella violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Ricorre per cassazione la difesa dell'indagato sulla base di due motivi. Con il primo deduce il vizio di motivazione in merito alle risultanze delle indagini dal 18 al 23 maggio 2020 compendiate nella comunicazione della notizia l, h di reato, nonché nelle ordinanze di custodia cautelare dei GIP dei Tribunali di Messina e di Catania, e alle allegazioni difensive prodotte nell'udienza di riesame. Precisa che le intercettazioni riguardavano la fornitura di prodotti macrobiotici e dietetici che il Santapaola commercializzava. Contesta la tesi accusatoria:validata dai Giudici della cautela f secondo cui il Santapaola aveva messo in contatto suo cugino [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], operando come intermediario della cessione di stupefacente. Con il secondo- deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alle esigenze cautelari. Lamenta in particolare che i Giudici non avevano tenuto conto della sua incensuratezza, del contesto familiare e lavorativo, delle modalità del fatto, del comportamento processuale pienamente collaborativo, anche dopo l'esecuzione della misura custodiale, del reale pericolo di recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato limitatamente alla motivazione delle esigenze cautelari. Infatti, gli indizi di colpevolezza a carico del prevenuto sono gravi in quanto basati sulle intercettazioni telefoniche e sui servizi di opc. [OSCURATO:PERSONA] aveva intermediato i rapporti di fornitura di cocaina tra il Marino e il Maccarone; il 21 maggio, il Maccarone e il Santapaola si erano sentiti a telefono e con linguaggio criptico avevano fatto riferimento a una fornitura che avrebbe dovuto essere effettuata dal Marino; il 22 maggio, il Ragusa e il Maccarone erano andati dal Santapaola a Sant'Agata li Battiati; dopo il contatto, erano rientrati in auto e avevano detto che l'incontro con il fornitore sarebbe stato a Catania, poi avevano commentato sia in merito alla fornitura che all'ottimo rapporto con l'intermediario; nel primo pomeriggio, il Santapaola aveva contattato il Maccarone e gli aveva detto di andare a Catania in giornata, si erano però accordati per un incontro il giorno successivo; contestualmente, anche il Marino aveva tentato di chiamare il Maccarone; il 23 maggio, il Maccarone e il Ragusa erano andati dal fornitore. E' pacifico in giurisprudenza che, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (tra le più recenti, Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01). Nel caso in esame, il Tribunale del riesame ha puntualmente ancorato l'interpretazione delle conversazioni agli eventi osservati anche con i servizi di opc, per cui la motivazione sui gravi indizi di colpevolezza appare immune dai vizi denunciati. Non può pervenirsi ad analoghe conclusioni per la motivazione relativa alle esigenze cautelari. In tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti (tra le più recenti, Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891-01 e Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991-01). Il Tribunale del riesame ha sinteticamente ripetuto le considerazioni del GIP, innanzi tutto, senza tener conto che aveva escluso i gravi indizi di colpevolezza per il fatto del capo 33) relativo al ben più grave episodio di cessione di cocaina tagliata con un topicida che aveva causato una pancreatite acuta al Maccarone; ha poi ravvisato l'attualità e concretezza del pericolo di recidiva nella durata dei traffici illeciti, nell'ampiezza della clientela annoverata - anche altri trafficanti oltre a Maccarone, Ragusa e Cirino -, nella professionalità dimostrata usando come schermo l'attività commerciale, con motivazione di stile, senza aderenza ai fatti. Ed invero, dal complesso della motivazione non si desumono gli elementi indicati dal Tribunale del riesame. E' stato descritto solo un episodio d'intermediazione, sia pure sviluppato in un arco temporale di qualche giorno, e non sono emerse relazioni con altri trafficanti ri é che l'attività di vendita di prodotti dietetici avesse costituito un sicuro schermo dell'attività illecita. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata per un nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catania competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Cos
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