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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 marzo 2023

Cassazione n. 08387/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15445/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] , ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, ViaVal D’Ossola n. 100; - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso la sentenza n. 6071 / 6 / 20 della Commissione tributaria regionale dellaCampania, depositata il 14 / 1 2 /20 20 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/3/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche

1. [OSCURATO:PERSONA] gli estratti di ruolo relativia due cartelle di pagamento relative all’omesso pagamento della tassa Oggetto:automobilistica per gli anni 2007 e 2008 deducendo l’omessa notifica di quest’ultime.

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria r egionale della Campania (CTR), con la sentenza n. 6071/6/2020, depositatail 14/12/2020, rigettava l’appello con il quale il contribuentelamentava all’omessa dichiarazione da parte dei giudice di prime cure dell’avvenuta prescrizione del credito riportato nelle cartelle e nella disposta compensazione delle spese di lite.

In particolare, la CTR dichiarava il difetto di interesse del contribuente alla statuizione relativa all’intervenuta prescrizione dei crediti indicati nelle cartelle,in assenza dell’avvio della fase di riscossione da parte dell’ente preposto e, quanto all e spese di lite, riteneva corretta la compensazione operata dai giudici di prime cure che, erroneamente, avevano affermato che l’Agenzia delle entrate non si era costituita.

3. Avverso tale sentenzail contribuente propone ricorso per cassazione affidato atre motivi.

4. L’Agenzia delle entrate non si è costituita.

Considerato che

1. Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] deduce , ex art 360, primo comma, n. 3 e 4,cod.proc.civ., la violazione dell’art. 112 cod.proc.civ. e dell’art. 2909 cod.civ., per avere la CTR, in assenza di specifica doglianza sul punto, affermato l’avvenuta costituzione in primo grado dell’Agenzia delle entrate,in realtà negata dai giudici di prime cure.

In tal modo la CTR sarebbe incorsa nei vizi di ultrapetizione e di violazione del giudicato interno.

2. Con il secondo motivo viene dedotta, ex art. 360, primo comma, n. 3 e 4, cod.proc.civ. , la violazione de ll’art. 11 2 cod.proc.civ. per non avere la CTR rilevato il decorso del termine di prescrizione triennale delle cartelle di pagamento indicate negli estratti di ruolo afferenti al mancato pagamento della tassa automobilistica.3.

Con il terzo motivo la ricorrente lamenta, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ. , la violazione e falsa applicazione dell’art. 15, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992 , n. 546 e degli artt. 91 e 92, secondo comma, cod.proc.civ. e dell’art. 24 Cost. , per non avere la CTR posto a carico dell’Agenzia delle entrate le spese del primo grado di giudizio in ragione della sua totale soccombenza ritenendo - contrariamente a quanto affermato dai giudici di primo grado e non specificatamente censurato in sede diappello - quest’ultima costituita , avendo anche dato prova della notifica delle cartelle indicate negli estratto di ruolo. 4.Va considerato che, in virt̀ del principio iura novit curia di cui all’art. 113, primo comma, cod.proc.civ. , il giudice ha il potere - dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all’azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, essendo allo stesso vietato, in forza del principio di cui all’art. 112 cod.proc.civ., porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenibili all'esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti (ex plurimise da ultimo Cass. n. 11103 del 2020 Rv. 658078 - 02).

5. Nel caso di specie ̀ circostanza pacifica che la contribuente ha impugnato l'estratto di ruolo lamentando l’omessa notifica delle cartelle recate dal ruolo. 5.1.Con l’art. 3-bis ( recante Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo) del d.l. 21 ottobre 2021 , n. 146, inserito in sede di conversione dalla legge 17dicembre 2021 , n. 215, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, il comma 4-bis, che ha stabilito «L'estratto di ruolo non è impugnabile.

Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».

Per effetto di tale disposizione l’estratto di ruolo non ̀ impugnabile, se no a specifiche condizioni: pregiudizio per la partecipazione a procedura di appalto; blocco di pagamenti da parte della pubblica amministrazione; perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. 5.2.Questa Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 26283 del 2022 Rv. 665660–01, chiamata ad interpretate il suindicato disposto normativo, ha affermato che la contestazione del ruolo e/o delle cartelle (tramite l’impugnazione dell’estratto di ruolo -per la differenza tra il ruolo e l’estratto del ruolo Cass.

SS.

UU. n. 19704 del 2015 Rv. 636309 – 01 - è u na azione di accertamento negativo, cioè volta a richiedere al Giudice di accertare che il debito a ruolo è decaduto.

Il processo tributario, invece, ha in sé una azione impugnatoria (precisamente è una azione costitutiva, estintiva o modificativa), pertanto quella di accertamento è improponibile in tale sede.

In buona sostanza, il modello del giudizio tributario si fonda sull’esistenza di un atto del fisco da impugnare, l’estratto di ruolo non ̀ un atto impugnabile (“elaborato informatico”, Cass.

SS.

UU. n. 19704 del 2015 cit.) e il ruolo, in esso contenuto, non ha una sua realtà materiale se non nella cartella. 5.3.Da questo ragionamento discende che nel caso di impugnazione dell’estratto del ruolo difetta l’interesse ad agire (inteso come il vantaggio concreto ed attuale che vuole conseguire il contribuente).

E’ ammissibile tale interesse ad agire solo se vi sia un pregiudizio, come una notifica di una intimazione ad agire oppure un pignoramento in corso (oppure, per i processi non tributari, che sia maturata la prescrizione dopo la notifica della cartella).

In questo caso, però, già vi ̀ la tutela postuma: impugnare l’atto successivo alla notifica della cartella per contestare la non notifica della cartella stessa.

Alla luce di tutto quanto sopra le Sezioni unite del 2022 hanno affermato il seguente principio «In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione». 5.4.Il principio risulta pienamente applicabile alla fattispecie in esame, non sussistendo alcuna delle tre ipotesi indicate dall’art. 3-bis cit. che consentono l’impugnabilità dell’estratto del ruolo, di talché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

6. Sussistono i presupposti, tenuto conto dello jus superveniense del recente arresto delle Sezioni Unite, per compensare le spese dell’intero giudizio.7.

Allo stesso modo, tenuto con della sopravventa causa di inammissibilità del ricorso, non si può pervenire alla pronuncia di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15445/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] , ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, ViaVal D’Ossola n. 100; - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso la sentenza n. 6071 / 6 / 20 della Commissione tributaria regionale dellaCampania, depositata il 14 / 1 2 /20 20 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/3/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche 1. [OSCURATO:PERSONA] gli estratti di ruolo relativia due cartelle di pagamento relative all’omesso pagamento della tassa Oggetto:automobilistica per gli anni 2007 e 2008 deducendo l’omessa notifica di quest’ultime. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria r egionale della Campania (CTR), con la sentenza n. 6071/6/2020, depositatail 14/12/2020, rigettava l’appello con il quale il contribuentelamentava all’omessa dichiarazione da parte dei giudice di prime cure dell’avvenuta prescrizione del credito riportato nelle cartelle e nella disposta compensazione delle spese di lite. In particolare, la CTR dichiarava il difetto di interesse del contribuente alla statuizione relativa all’intervenuta prescrizione dei crediti indicati nelle cartelle,in assenza dell’avvio della fase di riscossione da parte dell’ente preposto e, quanto all e spese di lite, riteneva corretta la compensazione operata dai giudici di prime cure che, erroneamente, avevano affermato che l’Agenzia delle entrate non si era costituita. 3. Avverso tale sentenzail contribuente propone ricorso per cassazione affidato atre motivi. 4. L’Agenzia delle entrate non si è costituita. Considerato che 1. Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] deduce , ex art 360, primo comma, n. 3 e 4,cod.proc.civ., la violazione dell’art. 112 cod.proc.civ. e dell’art. 2909 cod.civ., per avere la CTR, in assenza di specifica doglianza sul punto, affermato l’avvenuta costituzione in primo grado dell’Agenzia delle entrate,in realtà negata dai giudici di prime cure. In tal modo la CTR sarebbe incorsa nei vizi di ultrapetizione e di violazione del giudicato interno. 2. Con il secondo motivo viene dedotta, ex art. 360, primo comma, n. 3 e 4, cod.proc.civ. , la violazione de ll’art. 11 2 cod.proc.civ. per non avere la CTR rilevato il decorso del termine di prescrizione triennale delle cartelle di pagamento indicate negli estratti di ruolo afferenti al mancato pagamento della tassa automobilistica.3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ. , la violazione e falsa applicazione dell’art. 15, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992 , n. 546 e degli artt. 91 e 92, secondo comma, cod.proc.civ. e dell’art. 24 Cost. , per non avere la CTR posto a carico dell’Agenzia delle entrate le spese del primo grado di giudizio in ragione della sua totale soccombenza ritenendo - contrariamente a quanto affermato dai giudici di primo grado e non specificatamente censurato in sede diappello - quest’ultima costituita , avendo anche dato prova della notifica delle cartelle indicate negli estratto di ruolo. 4.Va considerato che, in virt̀ del principio iura novit curia di cui all’art. 113, primo comma, cod.proc.civ. , il giudice ha il potere - dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all’azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, essendo allo stesso vietato, in forza del principio di cui all’art. 112 cod.proc.civ., porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenibili all'esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti (ex plurimise da ultimo Cass. n. 11103 del 2020 Rv. 658078 - 02). 5. Nel caso di specie ̀ circostanza pacifica che la contribuente ha impugnato l'estratto di ruolo lamentando l’omessa notifica delle cartelle recate dal ruolo. 5.1.Con l’art. 3-bis ( recante Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo) del d.l. 21 ottobre 2021 , n. 146, inserito in sede di conversione dalla legge 17dicembre 2021 , n. 215, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, il comma 4-bis, che ha stabilito «L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». Per effetto di tale disposizione l’estratto di ruolo non ̀ impugnabile, se no a specifiche condizioni: pregiudizio per la partecipazione a procedura di appalto; blocco di pagamenti da parte della pubblica amministrazione; perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. 5.2.Questa Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 26283 del 2022 Rv. 665660–01, chiamata ad interpretate il suindicato disposto normativo, ha affermato che la contestazione del ruolo e/o delle cartelle (tramite l’impugnazione dell’estratto di ruolo -per la differenza tra il ruolo e l’estratto del ruolo Cass. SS. UU. n. 19704 del 2015 Rv. 636309 – 01 - è u na azione di accertamento negativo, cioè volta a richiedere al Giudice di accertare che il debito a ruolo è decaduto. Il processo tributario, invece, ha in sé una azione impugnatoria (precisamente è una azione costitutiva, estintiva o modificativa), pertanto quella di accertamento è improponibile in tale sede. In buona sostanza, il modello del giudizio tributario si fonda sull’esistenza di un atto del fisco da impugnare, l’estratto di ruolo non ̀ un atto impugnabile (“elaborato informatico”, Cass. SS. UU. n. 19704 del 2015 cit.) e il ruolo, in esso contenuto, non ha una sua realtà materiale se non nella cartella. 5.3.Da questo ragionamento discende che nel caso di impugnazione dell’estratto del ruolo difetta l’interesse ad agire (inteso come il vantaggio concreto ed attuale che vuole conseguire il contribuente). E’ ammissibile tale interesse ad agire solo se vi sia un pregiudizio, come una notifica di una intimazione ad agire oppure un pignoramento in corso (oppure, per i processi non tributari, che sia maturata la prescrizione dopo la notifica della cartella). In questo caso, però, già vi ̀ la tutela postuma: impugnare l’atto successivo alla notifica della cartella per contestare la non notifica della cartella stessa. Alla luce di tutto quanto sopra le Sezioni unite del 2022 hanno affermato il seguente principio «In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione». 5.4.Il principio risulta pienamente applicabile alla fattispecie in esame, non sussistendo alcuna delle tre ipotesi indicate dall’art. 3-bis cit. che consentono l’impugnabilità dell’estratto del ruolo, di talché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 6. Sussistono i presupposti, tenuto conto dello jus superveniense del recente arresto delle Sezioni Unite, per compensare le spese dell’intero giudizio.7. Allo stesso modo, tenuto con della sopravventa causa di inammissibilità del ricorso, non si può pervenire alla pronuncia di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il
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