CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 gennaio 2023
Cassazione n. 29073/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 23 gennaio 2023, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Bari confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia con la quale era stata applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti di ricettazione e riciclaggio e di 39 delitti fine di riciclaggio, la misura cautelare personale dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. 1.1 Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore di [OSCURATO:PERSONA], contestando la ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il delitto di cui all'art. 416 cod. pen., posto che la ricostruzione dell'accusa manifestava l'insussistenza dell'elemento soggettivo ed oggettivo richiesto dalla norma incriminatrice: infatti, l'attività lavorativa degli indagati si estrinsecava in 4 diverse strutture imprenditoriali, ognuna assolutamente distinta ed autonoma, per cui era palese l'insussistenza di un vero e proprio patto associativo tra i diversi sottogruppi; tutti gli indagati avevano agito secondo logiche di natura individualistica, e non era provata la presenza di una struttura organizativa idonea ed adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi. Il difensore rileva che anche l'elemento soggettivo risultava assolutamente manchevole, visto che nell'arco delle numerose intercettazioni nessun associato aveva manifestato la propria consapevolezza di far parte del sodalizio criminale e di partecipare alla realizzazione di un programma criminale duraturo, considerato che gli indagati agivano sempre nel proprio interesse personale o in quello del gruppo di appartenenza. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Si deve innanzitutto premettere che le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno già avuto modo di chiarire che «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (In motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza) (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Tale orientamento, dal quale l'odierno Collegio non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronunce più recenti di questa Corte Suprema (ex ceteris: Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460). Ne consegue che «l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato» (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito) (Sez. F, n. 3 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698). Ciò premesso, si deve rilevare che le doglianze espresse dal ricorrente sono sostanzialmente relative alla ricostruzione dei fatti ed alla valutazione delle intercettazioni, e si muovono su di un piano valutativo estraneo a questa sede di legittimità, in quanto volte a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal guisa richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata decisione. Il ricorso appare volto ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal giudice di merito, che ha adeguatamente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento del tema d'accusa; giova precisare che, secondo l'orientamento di questa Corte, l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del Giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del Riesame. In particolare, il motivo di ricorso non si confronta con la motivazione del Tribunale del Riesame, che ha evidenziato la non contestazione della commissione dei 39 reati-fine, le conversazioni avute con il coindagato [OSCURATO:PERSONA] nelle quali si fa sempre riferimento ad altri soggetti coinvolti nell'indagine, i rapporti tra il gruppo gestito da Dimmitto e la famiglia Russo, i contatti con gli altri sodali, tanto da ritenere che [OSCURATO:PERSONA] fosse il "braccio destro" di Dimmitto e che fosse consapevole di far parte di un gruppo organizzato (si vida, in particolare, pag.9 dell'ordinanza impugnata). Pertanto, nel caso in esame, relativamente al reato associativo, l'ordinanza esaminata risulta avere adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari, averli ricondotti ad unità attesa la loro concordanza e, con motivazione assolutamente logica, avere ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente. 2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual