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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 febbraio 2021

Cassazione n. 18656/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA sul ricorso 25635/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in proprio; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la SENTENZA n. 917/2021 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa, svolta nell'adunanza in camera di consiglio del 5/5/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Il tribunale, con la pronuncia in epigrafe, in accoglimento dell'appello proposto dal Comune di Collegno, ha rigettato l'opposizione che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto nei confronti dell'ordinanza con la quale gli era stato ingiunto il pagamento delle sanzioni portate da due verbali di contestazione di violazioni al codice della strada.

1.2. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che i verbali in questione, ad onta di quanto eccepito dall'opponente, erano stati allo stesso correttamente notificati, a mezzo posta, il 28 e il 29/12/2016, con consegna a mani del portiere dello stabile e spedizione della raccomandata informativa.

1.3. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza.

1.4. Il Comune è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. Con l'unico motivo articolato, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 7, comma 6°, della

I. n. 890 del 1982, nel testo applicabile ratione temporis, come introdotto dall'art. 36, comma 2 quater del d.l. n. 248 del 2007, conv. con I. n. 31 del 2008, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza Impugnata nella parte in cui il tribunie hA !ìtgnt_siti t-he verbali di conte9tazione gli ér- -mno ntati correttamente notincall a mezzo posta, con consegna al portiere dello stabile e spedizione della raccomandata informativa, senza, tuttavia, considerare che, in realtà, al pari di quanto accade nel caso previsto dall'art. 8 della

I. n. 890 cit., le medesime esigenze di tutela che caratterizzano quest'ultimo impongano, in ragione di un'interpretazione costituzionalmente orientata, che, in ipotesi di notifica eseguita a mezzo posta ai sensi dell'art. 7 cit., si debba accertare non solo la spedizione della raccomandata, come la norma richiede, ma anche il ricevimento della stessa da parte del destinatario, non avendo alcun senso che, una volta spedita la raccomandata, ci si possa disinteressare del relativo esito.

3. Il motivo è infondato.

La notificazione a mezzo posta eseguita mediante consegna dell'atto a persona diversa dal suo destinatario si perfeziona, dopo l'entrata in vigore del comma 6° dell'art. 7 della

I. n. 890 del 1982 (introdotto dall'art. 36, comma 2-quater, del d.l. n. 248 del 2007, conv., con modif., Ric. 2021 n. 25635 Sez. 6-2, CC del 5 maggio 2022 dalla

I. n. 31 del 2008), con la mera spedizione, al destinatario medesimo, della lettera raccomandata con cui l'agente postale lo informa dell'avvenuto recapito dell'atto al terzo estraneo, pur abilitato a riceverlo (Cass. n. 19730 del 2016).

Nell'ipotesi di notifica di atto processuale, a mezzo posta, a persona diversa dal destinatario (come il portiere), ai sensi dell'art. 7, comma 6°, della

I. n. 890 del 1982, introdotto dall'art. 36, comma 2 quater, del d.l. n. 248 del 2007, conv. con modif. in I. n. 31 del 2008, ai fini del perfezionamento della notifica, rispetto al destinatario, non è, infatti, necessario che la raccomandata a questi diretta e contenente la notizia della notificazione dell'atto sia fatta con avviso di ricevimento, in quanto la previsione della sola raccomandata è rispondente ad una distinzione ragionevole dalle ipotesi nelle quali l'avviso è richiesto (Cass. n. 12438 del 2016).

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 7

I. n. 890 del 1982, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non richiede, per il perfezionamento della notifica a mezzo posta effettuata mediante consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, la "ricezione" della raccomandata cd. informativa, come invece previsto nel caso di notifica a persone irreperibili ex artt. 140 c.p.c. ed 8, comma 2°,

I. n. 890 cit. è, peraltro, manifestamente infondata, se solo si considera che la mancata estensione alla notifica, eseguita ai sensi del citato art. 7, degli interventi additivi richiesti dalla Corte costituzionale (sent. n. 3 del 2010), al fine di equiparare i procedimenti notificatori di cui agli artt. 140 c.p.c. ed 8, comma 2°,

I. n. 890 cit. trova ragione nella evidente diversità fenomenica contemplata dalle norme in comparazione (nell'un caso essendo stata eseguita la consegna dell'atto a persona abilitata e riceverlo, nell'altro difettando del tutto la materiale consegna dell'atto notificando), cui consegue Ric. 2021 n. 25635 5ez. 6-2, CC del 5 maggio 2022 la diversità degli adempimenti necessari al perfezionamento delle rispettive fattispecie notificatorie, nella prima ipotesi costituiti dalla sola spedizione della raccomandata, nell'altra occorrendo un quid pluris inteso a compensare il maggior deficit di conoscibilità, rappresentato dall'effettiva ricezione della raccomandata ovvero, in assenza di ricezione, dal decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento (Cass. n. 14722 del 2018).

In tal senso, del resto, hanno, di recente, opinato le Sezioni Unite di questa Corte che, con la sentenza n. 10012 del 2021, hanno evidenziato come, a differenza che nel caso previsto dall'art. 8 della

I. n. 890 del 192, in cui non si realizza alcuna consegna ma solo il deposito dell'atto da notificare presso l'ufficio postale, l'art. 7, ult. comma, della

I. n. 890 cit., che disciplina i casi di consegna dell'atto notificando a persona diversa dal destinatario prevedendo che venga spedita a quest'ultimo solo una raccomandata "semplice" che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto medesimo, e che "tale, significativa, differenziazione normativa ha un senso evidente, posto che nei casi di consegna a 'persona diversa' vi può essere una ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, trattandosi di persone (famigliari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto che il legislatore riconosce come astrattamente idoneo a questo fine ed è per questo che ha prescelto una forma di comunicazione dell'avvenuta consegna garantita, ma semplificata".

In caso di notificazione a mezzo posta a persona diversa dal destinatario e, precisamente, al portiere, ai sensi dell'art. 7, comma 6°, della

I. n. 890 del 1982, introdotto dall'art. 36, comma 2 quater, i Ric. 2021 n. 25635 Sez. 6-2, CC del 5 maggio 2022 i,' del d.l. n. 248 del 2007, conv. con modif. in I. n. 31 del 2008, ai fini del perfezionamento della notifica, rispetto al destinatario, non è, pertanto, necessario che la raccomandata a questi diretta e contenente la notizia della notificazione dell'atto sia fatta con avviso di ricevimento in quanto la previsione della sola raccomandata è rispondente ad una distinzione ragionevole (e, quindi, costituzionalmente legittima) dalle ipotesi nelle quali l'avviso è richiesto.

4. Il ricorso dev'essere, quindi, rigettato.

5. Nulla per le spese di lite non avendo la resistente notificato il controricorso.

6. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, il 5 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 25635/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in proprio; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la SENTENZA n. 917/2021 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa, svolta nell'adunanza in camera di consiglio del 5/5/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il tribunale, con la pronuncia in epigrafe, in accoglimento dell'appello proposto dal Comune di Collegno, ha rigettato l'opposizione che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto nei confronti dell'ordinanza con la quale gli era stato ingiunto il pagamento delle sanzioni portate da due verbali di contestazione di violazioni al codice della strada. 1.2. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che i verbali in questione, ad onta di quanto eccepito dall'opponente, erano stati allo stesso correttamente notificati, a mezzo posta, il 28 e il 29/12/2016, con consegna a mani del portiere dello stabile e spedizione della raccomandata informativa. 1.3. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza. 1.4. Il Comune è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con l'unico motivo articolato, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 7, comma 6°, della I. n. 890 del 1982, nel testo applicabile ratione temporis, come introdotto dall'art. 36, comma 2 quater del d.l. n. 248 del 2007, conv. con I. n. 31 del 2008, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza Impugnata nella parte in cui il tribunie hA !ìtgnt_siti t-he verbali di conte9tazione gli ér- -mno ntati correttamente notincall a mezzo posta, con consegna al portiere dello stabile e spedizione della raccomandata informativa, senza, tuttavia, considerare che, in realtà, al pari di quanto accade nel caso previsto dall'art. 8 della I. n. 890 cit., le medesime esigenze di tutela che caratterizzano quest'ultimo impongano, in ragione di un'interpretazione costituzionalmente orientata, che, in ipotesi di notifica eseguita a mezzo posta ai sensi dell'art. 7 cit., si debba accertare non solo la spedizione della raccomandata, come la norma richiede, ma anche il ricevimento della stessa da parte del destinatario, non avendo alcun senso che, una volta spedita la raccomandata, ci si possa disinteressare del relativo esito. 3. Il motivo è infondato. La notificazione a mezzo posta eseguita mediante consegna dell'atto a persona diversa dal suo destinatario si perfeziona, dopo l'entrata in vigore del comma 6° dell'art. 7 della I. n. 890 del 1982 (introdotto dall'art. 36, comma 2-quater, del d.l. n. 248 del 2007, conv., con modif., Ric. 2021 n. 25635 Sez. 6-2, CC del 5 maggio 2022 dalla I. n. 31 del 2008), con la mera spedizione, al destinatario medesimo, della lettera raccomandata con cui l'agente postale lo informa dell'avvenuto recapito dell'atto al terzo estraneo, pur abilitato a riceverlo (Cass. n. 19730 del 2016). Nell'ipotesi di notifica di atto processuale, a mezzo posta, a persona diversa dal destinatario (come il portiere), ai sensi dell'art. 7, comma 6°, della I. n. 890 del 1982, introdotto dall'art. 36, comma 2 quater, del d.l. n. 248 del 2007, conv. con modif. in I. n. 31 del 2008, ai fini del perfezionamento della notifica, rispetto al destinatario, non è, infatti, necessario che la raccomandata a questi diretta e contenente la notizia della notificazione dell'atto sia fatta con avviso di ricevimento, in quanto la previsione della sola raccomandata è rispondente ad una distinzione ragionevole dalle ipotesi nelle quali l'avviso è richiesto (Cass. n. 12438 del 2016). La questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 I. n. 890 del 1982, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non richiede, per il perfezionamento della notifica a mezzo posta effettuata mediante consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, la "ricezione" della raccomandata cd. informativa, come invece previsto nel caso di notifica a persone irreperibili ex artt. 140 c.p.c. ed 8, comma 2°, I. n. 890 cit. è, peraltro, manifestamente infondata, se solo si considera che la mancata estensione alla notifica, eseguita ai sensi del citato art. 7, degli interventi additivi richiesti dalla Corte costituzionale (sent. n. 3 del 2010), al fine di equiparare i procedimenti notificatori di cui agli artt. 140 c.p.c. ed 8, comma 2°, I. n. 890 cit. trova ragione nella evidente diversità fenomenica contemplata dalle norme in comparazione (nell'un caso essendo stata eseguita la consegna dell'atto a persona abilitata e riceverlo, nell'altro difettando del tutto la materiale consegna dell'atto notificando), cui consegue Ric. 2021 n. 25635 5ez. 6-2, CC del 5 maggio 2022 la diversità degli adempimenti necessari al perfezionamento delle rispettive fattispecie notificatorie, nella prima ipotesi costituiti dalla sola spedizione della raccomandata, nell'altra occorrendo un quid pluris inteso a compensare il maggior deficit di conoscibilità, rappresentato dall'effettiva ricezione della raccomandata ovvero, in assenza di ricezione, dal decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento (Cass. n. 14722 del 2018). In tal senso, del resto, hanno, di recente, opinato le Sezioni Unite di questa Corte che, con la sentenza n. 10012 del 2021, hanno evidenziato come, a differenza che nel caso previsto dall'art. 8 della I. n. 890 del 192, in cui non si realizza alcuna consegna ma solo il deposito dell'atto da notificare presso l'ufficio postale, l'art. 7, ult. comma, della I. n. 890 cit., che disciplina i casi di consegna dell'atto notificando a persona diversa dal destinatario prevedendo che venga spedita a quest'ultimo solo una raccomandata "semplice" che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto medesimo, e che "tale, significativa, differenziazione normativa ha un senso evidente, posto che nei casi di consegna a 'persona diversa' vi può essere una ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, trattandosi di persone (famigliari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto che il legislatore riconosce come astrattamente idoneo a questo fine ed è per questo che ha prescelto una forma di comunicazione dell'avvenuta consegna garantita, ma semplificata". In caso di notificazione a mezzo posta a persona diversa dal destinatario e, precisamente, al portiere, ai sensi dell'art. 7, comma 6°, della I. n. 890 del 1982, introdotto dall'art. 36, comma 2 quater, i Ric. 2021 n. 25635 Sez. 6-2, CC del 5 maggio 2022 i,' del d.l. n. 248 del 2007, conv. con modif. in I. n. 31 del 2008, ai fini del perfezionamento della notifica, rispetto al destinatario, non è, pertanto, necessario che la raccomandata a questi diretta e contenente la notizia della notificazione dell'atto sia fatta con avviso di ricevimento in quanto la previsione della sola raccomandata è rispondente ad una distinzione ragionevole (e, quindi, costituzionalmente legittima) dalle ipotesi nelle quali l'avviso è richiesto. 4. Il ricorso dev'essere, quindi, rigettato. 5. Nulla per le spese di lite non avendo la resistente notificato il controricorso. 6. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, il 5 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA]
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