CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17888/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11632/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L, elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] 14, presso [OSCURATO:PERSONA] e rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende, -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TOSCANA n. 1195/2021, depositata il 27/10/2021, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/06/2023 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha impugnato l’avviso di accertamento catastale notificato in data 30 settembre 2016, con cui l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Grosseto ha rettificato la rendita catastale della centrale di produzione di energia geotermica, sita nel comune di [OSCURATO:PERSONA], foglio 18, part. 147 e 174, proposta con la d.o.c.f.a. del 2014. 2.Il ricorso è stato rigettato in primo grado, con sentenza confermata in appello. Nella sentenza di appello si legge, nelle premesse di fatto, che l’appellante ha contestato l’inclusione nella determinazione della rendita di varie componenti, tra cui i pozzi minerari, e nella motivazione, dopo la premessa assoluta dell’infondatezza dell’appello, coerente con il dispositivo, si legge che i pozzi sono elementi costitutivi della miniera, che non possono avere rilievo catastale, secondo quanto disposto dall’art. 18 del r.d. n. 1572 del 1931. 3.La contribuente, unitamente alla società che, all’esito della scissione intervenuta nel 2019, le è subentrata nella titolarità del bene, ha proposto ricorso per cassazione. 4.L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. 5.Risulta depositata una memoria di parte ricorrente. 6. La causa è stata trattata all’adunanza camerale del 9 giugno 2023, svoltasi con modalità da remoto, ai sensi dell’art. 140-bis disp.att.cod.proc.civ., previa autorizzazione del Presidente del collegio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Le ricorrenti hanno dedotto: 1) la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., per violazione degli artt. 132 cod.proc.civ. e 36 d.lgs. n. 546 del 1992, stante l’insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza, in cui, pur leggendosi che i pozzi non possono avere rilievo catastale, come sostenuto dall’appellante, l’appello viene integralmente rigettato; 2) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., dell’art. 10 della l. n. 843 del 1942, che esclude la valorizzazione, ai fini catastali, dei vapordotti, non contenuti negli elenchi degli elementi rilevanti e, comunque, esterni al perimetro dell’unità immobiliare; 3) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., dell’art. 10 della l. n. 843 del 1942, che esclude la valorizzazione, ai fini catastali, degli alternatori e dei trasformatori, in quanto impianti non stabilmente e irreversibilmente fissati al suolo; 4) la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., per violazione dell’art. 115 cod.proc.civ., in quanto il giudice di appello, nel rigettare il quinto ed il sesto motivo di appello (aventi ad oggetto la sovrastima dei costi e l’erronea determinazione del deprezzamento per vetustà dei beni), ha del tutto omesso di esaminare la perizia tecnica prodotta, di cui era stata dedotta la decisività; 5) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., dell’art. 7 della l. n. 212 del 2000, essendo la motivazione dell’avviso di accertamento del tutto apparente ed essendo stati valorizzati dall’Amministrazione finanziaria beni non dichiarati nella d.o.c.f.a. della contribuente; 6) l’omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., sul settimo motivo di appello (illegittimità dell’atto impugnato per infondatezza nel merito della rendita catastale come rettificata). 2.Il primo motivo è fondato, atteso che effettivamente, nonostante la premessa dell’infondatezza dell’appello, coerente con il dispositivo della sentenza, una parte della sua motivazione risulta del tutto incompatibile con il rigetto del motivo principale dell’appello, avente ad oggetto l’irrilevanza catastale dei pozzi di estrazione o reiniezione. In particolare, nella prima parte della motivazione, i pozzi vengono definiti elementi costitutivi della miniera e, come tali, espressamente esclusi dalla stima catastale, con un’affermazione che è, dunque, inconciliabile sia con la premessa dell’infondatezza dell’appello sia con il dispositivo di rigetto integrale dell’appello. A ciò si aggiunga che il rigetto dell’ulteriore motivo, avente ad oggetto la determinazione dei costi e la sovrastima del valore dei pozzi, presuppone, invece, l’inclusione nella stima catastale dei pozzi di estrazione e reiniezione ed il conseguente rigetto del motivo avente ad oggetto la loro irrilevanza catastale, sicché risulta impossibile attribuire prevalenza alle argomentazioni, sia pure ben sviluppate ed esaustive, in ordine alla irrilevanza catastale dei pozzi di estrazione e reiniezione, contenute nella motivazione, rispetto al dispositivo, qualificando il contenuto di quest’ultimo come mero errore materiale, visto non si riesce ad individuare l’effettivo contenuto della decisione. 3.La sentenza è, dunque, nulla, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,secondo cui il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della sentenza, poiché non consente di individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione, non può essere eliminato con il rimedio della correzione degli errori materiali, determinando, invece, la nullità della pronuncia ai sensi dell'art. 156, secondo comma, c.p.c. (tra le tante, Cass., Sez. 2, 12/03/2018, n. 5939 e Cass., Sez. 6-5, 19/12/2022, n. 37079). 4.In conclusione, il primo motivo di ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata conseguentemente cassata, con assorbimento di tutti gli altri motivi e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione. P.Q.M. La Corte: in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, cu