CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 04892/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Salerno sezione misure di prevenzione, con decreto in data 9 febbraio 2022, in parziale riforma del decreto emesso dal Tribunale di Salerno in data 7 luglio 2021 nel procedimento di prevenzione a carico di [OSCURATO:PERSONA] in cui è terzo interessato [OSCURATO:PERSONA], confermava la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale applicata al primo e la confisca dell'auto funebre Maserati, immatricolata nel 2018 al prezzo di 159.454 euro, acquistata da [OSCURATO:PERSONA] nel 2019 in assenza di adeguata autonoma provvista. 1.2 Avverso detto provvedimento proponeva ricorso per cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., nullità del decreto per violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 24 d. Igs. 159/2011, avendo errato il giudice di appello nel ritenere l'auto funebre Maserati nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] posto che, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], aveva provato documentalmente di avere effettuato l'acquisto del mezzo con proventi leciti derivanti dalla condanna al versamento di somme in favore del nucleo familiare del predetto a carico della [OSCURATO:PERSONA]/3 per complessivi 118.661,42 €. Pertanto la lecita provenienza degli importi adoperati per l'acquisto del mezzo determinava l'illegittimità del provvedimento di appello. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è proposto per motivi non consentiti e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile così come richiesto nelle sue conclusioni dal procuratore generale. Ed invero deve essere premesso che nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011 (e del precedente art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575). Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n. 1423 del 56 (ora art. 10, comma 2, d.lgs. 159/2011), il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci), che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulé, Rv. 279284). E con specifico riferimento al tema del travisamento della prova questa Corte di cassazione ha stabilito che nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, sicchè il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Rv. 279435 - 01). Orbene, nel caso in esame, non si verte nella ipotesi della motivazione apparente o inesistente posto che, con le diffuse argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato, si è sottolineata la continuità tra la società intestata a [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) e la precedente [OSCURATO:PERSONA] sas di [OSCURATO:PERSONA] sulla base della contiguità delle sedi aziendali, della concomitanza temporale tra l'inizio dell'attività e la cessazione della precedente, entrambe collocate nel 2018, dell'assenza di bilanci, della cointeressenza di [OSCURATO:PERSONA] nella seconda società in posizione dominante dal momento che deteneva più della metà del capitale sociale; tutti elementi idonei ad imputare l'acquisto dell'auto funebre Maserati, utilizzata proprio pe le attività sociali, direttamente al proposto [OSCURATO:PERSONA], effettivo dominus dell'operazione di passaggio da una società all'altra.Ed a fronte di tali considerazioni il ricorso propone una lettura alternativa di elementi di prova già analizzati dal giudice di appello e ritenuti non decisivi omettendo di evidenziare effettive violazioni di legge. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 22 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ESIDENTE Gi D otallevi D