CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2021
Cassazione n. 47364/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA].] ADRIATIK [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 1°/07/2021, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di FIRENZE in data 21/05/2018, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato ALIAJ Adriatik a pena di giustizia per i reati, riuniti per continuazione, di furto aggravato e di ricettazione, commessi a FIRENZE il 12/02/2015. ALIA] propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce i seguenti motivi: - come primo, il vizio di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità, censurando che il Collegio di appello abbia ripreso le argomentazioni del TRIBUNALE; come secondo, il vizio di motivazione sulla mancata applicazione delle attenuanti generiche. Il ricorso é inammissibile per essere manifestamente infondati i motivi proposti. La CORTEterritoriale, con motivazione congrua e coerente, in quanto tale non sindacabile in questa sede di legittimità, ha confermato la ricostruzione del fatto operata dal Giudice di primo grado, senza che con essa il ricorso si sia confrontato, se non in termini del tutto generici, e ha ribadito le ragioni ostative al riconoscimento delle attenuanti generiche, individuate nei precedenti penali, tali da giustificare la recidiva qualificata, e nel comportamento processuale privo di resipiscenza. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] re,p „[OSCURATO:PERSONA] 30 DIC 2021