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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 aprile 2022

Cassazione n. 15429/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti; rilevato che ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17, la rinuncia ai motivi di merito con concordato sulla pena, per l'effetto devolutivo dell'appello, limita la cognizione del giudice di appello ai motivi non rinunciati, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello: ne discende che, avendo il ricorrente rinunciato ai motivi di appello sulla entità della pena e proposto il concordato sul punto, non può poi proporre valido motivo di ricorso in ordine alla mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. (Sez. 2, ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969).

Va quindi, dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso 1 aprile 2022 Il consiglierjeístensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] cuolo Angelo C anzo DEPOSITATO I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti; rilevato che ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17, la rinuncia ai motivi di merito con concordato sulla pena, per l'effetto devolutivo dell'appello, limita la cognizione del giudice di appello ai motivi non rinunciati, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello: ne discende che, avendo il ricorrente rinunciato ai motivi di appello sulla entità della pena e proposto il concordato sul punto, non può poi proporre valido motivo di ricorso in ordine alla mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. (Sez. 2, ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969). Va quindi, dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1 aprile 2022 Il consiglierjeístensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] cuolo Angelo C anzo DEPOSITATO I
Sentenza Cassazione n. 15429/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris