CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 settembre 2025
Cassazione n. 31953/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; / i [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare e ha respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, avanzata da [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che, con due motivi di censura tra loro strettamente connessi, si lamenta violazione di legge e vizio della motivazione, ma in realtà si richiede un'alternativa lettura degli elementi che già compiutamente il giudice di merito ha esaminato e che lo hanno condotto ad assumere con percorso logico immune da fratture la decisione impugnata; che il Tribunale di sorveglianza ha tenuto conto della gravità dei reati, dell'entità della pena da scontare, del concreto pericolo di reiterazione alla luce dell'assenza di qualsiasi consapevolezza del condannato dei pregiudizi arrecati e delle risultanze del documento di equipe che, in ragione dell'inadeguatezza della revisione critica, fa emergere l'esigenza di procedere con gradualità alla sperimentazione dei benefici e di limitare questa fase al lavoro in regime di cui all'art. 21 Ord. pen.; ha motivatamente ritenuto l'inidoneità delle misure non contenitive, escludendone al momento l'utilità ai fini di una progressiva risocializzazione; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 settembre 2025 Il/cohsi Here estensore A [OSCURATO:PERSONA]