CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 2023
Cassazione n. 31968/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo con la quale la Corte di appello di Bari ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 76 d.lgs. n. 159 del 2011 e, nell'unico motivo di ricorso, deduce l'apparenza della motivazione della Corte territoriale, che ha omesso di formulare un giudizio complessivo sulla speciale tenuità del fatto alla luce di tutti gli indici di valutazione desumibili dall'art. 133 cod. pen.; richiamato il principio espresso in sede di legittimità secondo cui al fine di escludere la configurabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. in relazione al reato di inottemperanza all'ordine di deposito della cauzione da parte di soggetto sottoposto a misura di prevenzione (nella specie, della sorveglianza speciale), di cui all'art. 76 d.lgs. n. 159 del 2011, il giudice di merito, pur a fronte dell'entità non elevata della relativa somma (nella specie, pari ad euro 200,00), può legittimamente richiamare gli stessi presupposti del giudizio di pericolosità sociale che hanno portato all'adozione della misura di prevenzione, tenendo, altresì, conto dell'allarme sociale derivante dalla violazione delle prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria, in considerazione dell'interesse pubblico costituente la ratio della normativa e della portata precettiva della relativa disposizione; ritenuto che, pertanto, la sentenza abbia fatto corretta applicazione di detto principio, laddove ha ritento che l'importo modesto della somma non fosse • elemento rilevante nel senso del riconoscimento del beneficio, così argomentando in termini che questa Corte, in un caso perfettamente sovrapponibile a quello in esame, ha giudicato congruo e conforme a diritto in quanto fondato sulla considerazione dell'interesse pubblico costituente la ratio della normativa e della portata precettiva della relativa disposizione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2023 Il Consigliere estensore I