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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38258/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 139 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, nonché -manifestamente infondati, dal momento che la Corte d'appello ne ha congruamente motivato l'esclusione osservando che le modalità della condotta (allontanamento protrattosi nel tempo e senza alcuna giustificazione, non rilevando la continente difficoltà a convivere con la donna che lo ospitava di cui non ha dato notizia all'Autorità) non consentivano di qualificare la fattispecie in questione come espressiva di minima offensività; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 139 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, nonché -manifestamente infondati, dal momento che la Corte d'appello ne ha congruamente motivato l'esclusione osservando che le modalità della condotta (allontanamento protrattosi nel tempo e senza alcuna giustificazione, non rilevando la continente difficoltà a convivere con la donna che lo ospitava di cui non ha dato notizia all'Autorità) non consentivano di qualificare la fattispecie in questione come espressiva di minima offensività; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i
Sentenza Cassazione n. 38258/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris