CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 maggio 2025
Cassazione n. 40775/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] VALIANTE Sent. n.sez. 3278/2025 CC - 19/11/2025 R.G.N. 24120/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 40775/2025 Roma, lì, 18/12/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 05 maggio 2025 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA], condannato con sentenza definitiva per il delitto di cui agli artt. 629 cod. pen., 7 d.l. n. 152/1991, di applicare a tale condanna la diminuente di cui all'art. 311 cod. pen., prevista per i fatti di lieve entità, divenuta concedibile a seguito della declaratoria di incostituzionalità pronunciata con la sentenza n. 120/2023 della Corte Costituzionale, per l'omessa previsione dell'applicabilità di tale attenuante alla norma di cui all'art. 629 cod. pen. Il giudice ha ritenuto che il reato commesso non possa essere ritenuto di lieve entità perché aggravato dall'avere l'istante agito avvalendosi del metodo mafioso, come stabilito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 32569/2023. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge, per l'erronea applicazione degli elementi costitutivi della lieve entità, come indicati dalla Corte costituzionale. Il G.i.p. ha attribuito carattere ostativo all'aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, trascurando di esaminare la sussistenza di tutti gli elementi indicati dalla Corte costituzionale come caratterizzanti la lieve entità del fatto, cioè la estemporaneità della condotta, la scarsità dell'offesa personale, la modesta incidenza della minaccia, l'esiguità delle somme estorte, l'occasionalità dell'iniziativa delittuosa, ribaditi anche dalla sentenza n. 9820/2024, Rv. 286092, della Corte di cassazione. La sentenza di condanna ha descritto la condotta concretamente attribuita al ricorrente come un unico episodio estorsivo commesso il 09 novembre 2015, quindi un fatto occasionale ed estemporaneo, nel quale egli ha svolto un ruolo marginale ed in cui sono stati modesti sia la minaccia sia il profitto ricavato, pari solo all'attribuzione ad un affiliato del clan di una fornitura di cemento, e alla somma di 2.000 euro. Il diniego pronunciato dal giudice dell'esecuzione viola la portata della sentenza additiva, e contrasta apertamente con le ragioni dell'intervento costituzionale. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce il vizio della motivazione. L'ordinanza è priva di una motivazione effettiva, che evidenzi l'iter argomentativo del giudice, in quanto consiste solo nell'affermazione della non applicabilità dell'attenuante in caso di sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso. La motivazione è carente, pertanto, nell'esame di ciascuno degli elementi del fatto per cui il ricorrente è stato condannato, necessario per valutare la concedibilità o meno della diminuente richiesta. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, in entrambi i suoi motivi, e deve essere rigettato. 2. L'ordinanza ha negato la qualificabilità della condotta estorsiva tenuta dal ricorrente come un fatto di lieve entità ritenendo rilevante, e ostativa, la sussistenza, accertata dal giudice di merito, dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152/1991, ora art. 416-bis.1 cod. pen., sotto la duplice accezione dell'essersi egli avvalso delle condizioni di assoggettamento ed omertà derivanti da un'associazione criminosa e del metodo mafioso, e dell'avere agito al fine di agevolare l'attività di un'associazione di stampo mafioso. Tale valutazione appare conforme al principio dettato da Sez. 2, n. 32569 del 16/06/2023, Rv. 284980, secondo cui «In tema di estorsione, ove ricorra l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., non può trovare applicazione l'attenuante della lieve entità del fatto, introdotta, in relazione a tale delitto, con sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023», nonché conforme ai limiti della dichiarazione di parziale incostituzionalità di cui alla sentenza n. 120/2023 della Corte costituzionale. In quest'ultima sentenza, infatti, la Corte costituzionale ha affermato, al punto 7.7. del “[OSCURATO:PERSONA] in diritto”, che il delitto di cui all'art. 629 cod. pen., al pari di quello di cui all'art. 630 cod. pen., può includere episodi fortemente dissimili, sotto il profilo criminologico e di disvalore, e merita perciò l'estensione dell'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 311 cod. pen., ma ha ribadito, al successivo punto 7.9., che gli indici di tale attenuante sono quelli, già individuati dalla giurisprudenza di legittimità, della «estemporaneità della condotta, scarsità dell'offesa personale alla vittima, esiguità delle somme estorte e assenza di profili organizzativi». Per la valutazione della lieve entità del fatto, pertanto, deve farsi riferimento ai criteri elaborati da questa Corte, in particolare nella sentenza Sez. 5, n. 18981 del 22/02/2017, Rv.269933, citata dalla stessa Corte costituzionale, secondo cui «L'attenuante della lieve entità del fatto, prevista dall'art. 311 cod. pen. … presuppone una valutazione oggettivamente riferita al fatto nel suo complesso, sicché essa non è configurabile se il requisito della lieve entità manchi o in rapporto all'evento di per sé considerato; ovvero in rapporto a natura, specie, mezzi, modalità e circostanze della condotta; ovvero, ancora, in rapporto all'entità del danno o del pericolo conseguente al reato, avuto riguardo a tempi, luoghi e modalità della privazione della libertà personale ed all'ammontare delle somme oggetto della finalità estorsiva». Questa sentenza, nella parte motiva, ha attribuito rilevanza ostativa alla concessione del beneficio anche alla complessità dell'apparato organizzativo, costituito in quel caso da una pluralità di uomini, dotati di mezzi adeguati: tale valutazione è confermata dalla citata sentenza della Corte costituzionale che, come esplicitato, ha elencato tra i criteri indicativi della lieve entità del fatto anche l'assenza di profili organizzativi. L'ordinanza impugnata, pertanto, si è confermata a tali principi, ritenendo non sussistente la lieve entità del fatto quando esso sia stato commesso con l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.: tale aggravante, infatti, dimostra che l'azione è stata compiuta quale attività di un'associazione criminosa di tipo mafioso o, quanto meno, per agevolare la stessa, e quindi è stata compiuta nell'ambito di una struttura organizzata e composta da più persone, e presenta perciò un evidente «profilo organizzativo». Infatti, dalla descrizione della condotta del ricorrente, contenuta nel ricorso, risulta che l'estorsione è stata commessa dal ricorrente in concorso con più persone coimputate e in favore di una cosca mafiosa, al fine di affidare una fornitura di cemento ad una ditta affiliata ad essa; non vi è dubbio, pertanto, che il reato sia stato commesso come attività propria del crimine organizzato, e presenti rilevanti profili organizzativi, essendosi lo stesso ricorrente incontrato almeno due volte con l'estorto, in giorni diversi, sempre accompagnandosi con un correo e dopo avere organizzato e concordato tali incontri con i complici. La valutazione della ostatività dell'aggravante in questione al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 311 cod. pen., pertanto, non costituisce una violazione di legge ma, al contrario, risulta conforme all'interpretazione di quest'ultima norma fornita dalla stessa Corte costituzionale, che in modo logico ha indicato la necessità che il delitto non sia commesso con «profili organizzativi», che sono tipici dell'attività delle associazioni di tipo mafioso, nonché risulta non contraddittoria in relazione alle concrete modalità del fatto attribuito al ricorrente. Il diniego dell'attenuante, pertanto, è stato deciso a seguito della corretta valutazione della insussistenza degli elementi costitutivi della lieve entità, come elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e confermati dal giudice delle leggi. L'omessa disamina della sussistenza di ciascuno di essi non è rilevante e non costituisce un vizio dell'ordinanza: questa Corte, infatti, in relazione all'applicazione delle attenuanti generiche ha affermato che «non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato» (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 282693). L'individuazione di un elemento negativo, che impone sicuramente di escludere la sussistenza della lieve entità del fatto, rende infatti superflua la verifica della sussistenza degli elementi favorevoli, perché questi non potrebbero in ogni caso incidere sulla decisione di diniego. Il primo motivo di ricorso, pertanto, è infondato, non sussistendo nella decisione alcuna violazione di legge. 2.2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. La motivazione dell'ordinanza è sufficiente, non manifestamente illogica e non contraddittoria, e si sottrae, perciò, al sindacato di legittimità. Come sopra già valutato, l'ordinanza individua in modo logico e conforme alla legge la sussistenza di un indice negativo, ostativo alla concessione dell'attenuante richiesta. Tale motivazione esclude la necessità di esaminare la possibile sussistenza di indici favorevoli a tale concessione, stante il carattere assolutamente impeditivo dell'elemento indicato, cioè la sussistenza, nella condotta del ricorrente, di profili organizzativi riconducibili all'attività di un'associazione di tipo mafioso. La motivazione dell'ordinanza, perciò, non è lacunosa e tanto meno apodittica, contenendo essa una chiara esposizione dell'iter argomentativo del giudice, che appare sufficiente stante la irrilevanza di ulteriori approfondimenti. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 19 novembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]