CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 ottobre 2024
Cassazione n. 40098/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, di parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, che lo aveva ritenuto responsabile del reato di tentativo di furto all'interno di un negozio, con violenza sulle cose, per violazione di legge e vizio di motivazione relativamente all'applicazione della recidiva; 2. il ricorso è inammissibile in quanto privo di relazione con i contenuti della sentenza impugnata, che ha escluso la recidiva per essere il fatto manifestazione di un livello di pericolosità modesto, anche per l'assenza di particolare scaltrezza. 4. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ciascuno ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissíbile il ricorso e condanna il ricorrente al.papamento delle spese pr F4 vvp, processuali e al versamento della somma di euro tremilalla Cassa delle ammende. k Così deciso ín Roma il 17 ottobre 2024.