CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25668/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 59-5460-2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, in data 26 novembre 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di estorsione aggravata, di cui all'art. 629, secondo comma, cod. pen.. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso l'imputato, deducendo a motivo della impugnazioni le seguenti ragioni: 2.1. mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.; 2.2. inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen.. 3. I motivi sono inammissibili. 3.1. Le doglianze difensive, non sorrette da concreta specificità e pertinenza censoria, sono manifestamente infondate, nonché riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che, pertanto, non è incorso in alcuna delle violazioni di legge lamentate. Quanto a qualificazione del fatto come estorsione consumata, piuttosto che tentata o come mera minaccia seguita dalla spontanea consegna di una somma di denaro (oltre ai generi alimentari non compendiati in imputazione), il ricorso rifiuta il confronto con la lucida, ancorché sintetica, e coerente motivazione resa dalla Corte territoriale su tutti i punti posti alla sua attenzione, quale giudice della revisione nel merito del primo compiuto giudizio. tZ1. Nel doppio giudizio conforme di merito è infatti rimasto accertato che la consegna della somma di 20 euro al ricorrente fu diretta, ancorché mediata dal tempo necessario a preparare qualche alimento da consegnare al postulante, conseguenza della minaccia ultimativa subita dalla persona offesa e ben descritta in imputazione. Orbene, la valutazione della capacità di concreta ed effettiva coazione della minaccia è, ancora una volta, un'indagine di merito, che deve essere effettuata prendendo in esame le circostanze del caso concreto, ovvero sia la violenza oggettiva della minaccia che la sua soggettiva incidenza sulla specifica vittima; indagine che se congruamente e logicamente motivata dal giudice di merito non è ulteriormente sindacabile nel giudizio di legittimità (Cass. sez. 6, n. 27996, del 28/5/14, Rv 261479). . Come pure è rimasto accertato, per come inequivocamente descritto negli atti di indagine, utilizzabili ai fini del giudizio secondo il rito a prova contratta prescelto dall'imputato, che alla consegna della somma di denaro al postulante seguì l'autonomo impossessamento della banconota, fino all'intervento della polizia giudiziaria poco prima allertata dall'offeso. Sul tema della consumazione del delitto di estorsione in siffatte circostanze la Corte di merito si è pertanto adeguata al diritto vivente, che sin dal 1999 stima ininfluente la presenza della polizia giudiziaria nel luogo ed al momento della consegna del provento estorsivo (Sez. U., n. 19 del 27710/1999, Rv. 214246; seguita da Sez. 2, n. 27601, del 19/6/2009, Rv. 244671; Sez. 2, n. 1619, del 59-5460-2022 12/12/2012, dep. 2013, Rv. 254450; Sez. 2, n. 12675 del 20/12/2018, dep. 2019, Rv. 275417, solo per citare le più recenti decisioni massimate). Più in particolare, le censure del primo motivo sono manifestamente infondate perché afferenti ad un vizio della motivazione non risultante dalla lettura del provvedimento impugnato che, piuttosto, dimostra l'esistenza di un percorso argomentativo connotato da lineare e coerente logicità, nonché conforme all'esauriente disamina dei dati probatori. Ed invero, nel giudizio di legittimità, il sindacato sulla correttezza del procedimento indiziario non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, in quanto ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve tradursi nel controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali dettati dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e se siano state coerentemente applicate le regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori (Sez. 1, n. 42993 del 25/09/2008, Pipa, Rv. 241826 e Sez. 5, n. 4663 del 10/12/2013, dep. 2014, Larotondo e altri, Rv. 258721; Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 281385). Nel caso in esame, la Corte territoriale ha correttamente argomentato in punto di responsabilità, sottolineando come, nonostante il mancato riconoscimento fotografico, non sorgessero dubbi in punto di responsabilità alla luce di ulteriori elementi (quali le dichiarazioni pienamente attendibili della persona offesa, riferite a due soggetti, di cui uno italiano con il medesimo nome dell'imputato nonché la titolarità in capo allo stesso dell'utenza telefonica utilizzata) non smentiti dalla tesi difensiva, questa sì priva di riscontro. I giudici del merito hanno ampiamente motivato con valutazioni complete e del tutto prive delle lamentate illogicità ed a fronte delle quali il ricorrente insiste in una interpretazione alternativa dei fatti non deducibile nella presente sede di legittimità. 3.2. Quanto al secondo motivo, va rammentato che, in tema di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettine/li, Rv. 271269; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549). Non è necessario che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244; 23903/2020, cit.), sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del fatto o alle sue modalità di esecuzione può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549, cit.). Nel caso di specie, non è riscontrabile alcun vizio di motivazione né alcuna violazione di legge in relazione alla non concessione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., in quanto la Corte 59-5460-2022 territoriale, facendo riferimento alla capacità a delinquere dell'imputato nonché sottolineando l'assenza di elementi favorevoli, ha correttamente applicato la legge, motivando il diniego riferendosi all'elemento - considerato preponderante - di cui all'art. 133, secondo comma, cod. pen.. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella cam