CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 maggio 2026
Cassazione n. 17038/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Generale dello Stato- ricorrente -contro- intimato -avverso la sentenza n. 4007/07/2018 della Commissione TributariaRegionale del LAZIO, depositata data 12/06/2018;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno27/05/2026 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3981/2019Numero sezionale 4551/2026Numero di raccolta generale 17038/2026Data pubblicazione 30/05/20261. Dagli atti causa emerge che, a seguito dell’affidamento da parte dellaimmobili su un terreno di sua proprietà e del successivo affidamento insubappalto dei predetti lavori da parte delle società appaltatrici allaEdilcemencar s.r.l., quest’ultima e la [OSCURATO:SOCIETA]. in data 3 luglio 2009stipularono un contratto preliminare di compravendita dei due immobili perun prezzo complessivo di 800mila euro oltre IVA.1.1. All’art. 4 del contratto le parti stabilirono che il prezzo sarebbestato pagato mediante trattenute del 10% dell’importo dei vari SAL e larestante parte con bonifici bancari.1.2. Agli artt. 6 e 9 del predetto preliminare, le parti stabilivano che lesomme trattenute sui vari SAL e quelle versate mediante bonifici fosseroricevute dalla [OSCURATO:SOCIETA]. a titolo di caparra confirmatoria e penaleconvenzionale ai sensi dell’art. 1385 c.c. e solo al momento del collaudofinale fossero imputate al prezzo di vendita.2. L’Agenzia delle entrate ritenendo che tali importi costituissero,invece, acconti sul prezzo di cessione dei due immobili, con riferimentoall’anno d’imposta 2008 emise un atto di contestazione con il quale applicòalla [OSCURATO:SOCIETA]. la sanzione di cui all’art. 6, comma 4, del d.P.R. n.633 del 1972 per omessa fatturazione delle somme ricevute dallaEdilcemencar s.r.l.3. La società contribuente impugno l’atto dinanzi alla CTP di Roma cherespinse il ricorso ma con la sentenza in epigrafe indicata la CTR del Lazioaccolse l’appello della società contribuente sostenendo che, a fronte di unaespressa pattuizione contrattuale che prevedeva che gli importi che nonerano stati fatturati fossero dovuti dalla promissaria acquirente alla [OSCURATO:SOCIETA]. a titolo di caparra confirmatoria e penale convenzionale ex art.1385 c.c., come tali non costituenti il corrispettivo della cessione, almenofino alla stipula del definitivo, non era corretta la diversa imputazione diacconti sul prezzo fattane dall’Ufficio.Numero registro generale 3981/2019Numero sezionale 4551/2026Numero di raccolta generale 17038/2026Data pubblicazione 30/05/20264. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso percassazione affidato a un motivo, cui non replica l’intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art.6, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972 in combinato disposto dagli artt. 6,commi 1, 4 e 5, del d.lgs. n. 471 del 1997 e 1385 c.c.1.1. La ricorrente censura la statuizione impugnata che, ponendosi incontrasto con l’orientamento giurisprudenziale di cui a Cass. n. 24570/2010e n. 1320/2007, è carente nella parte in cui i giudici di appello omettono diaccertare se la caparra confirmatoria contrattualmente prevista dalle partiavesse funzione esclusivamente di rafforzamento della garanzia e nonavesse anche funzione di anticipo sul prezzo della compravendita.2.Il motivo è inammissibile e, comunque, anche infondato.2.1. È ben vero che l’orientamento di questa Corte in materia di caparraconfirmatoria è nel senso che, «Per stabilire quale sia il regime fiscaleapplicabile alle somme versate a titolo di caparra confirmatoria, quandodetta clausola sia contenuta in un contratto preliminare di vendita di beni,il cui definitivo sia soggetto ad I.V.A., occorre valutare - con accertamentoche costituisce questione di fatto, rimessa al giudice di merito - se la caparramedesima abbia la funzione di anticipo sul prezzo, unitamente a quella dirafforzamento della garanzia o costituisca, invece, un elemento accidentaledel contratto; nel primo caso la dazione di denaro, corrispondente allacaparra, rivestendo la stessa natura della corresponsione del prezzo, èassoggettata ad I.V.A. ed all'imposta di registro in misura fissa, in ossequioal principio di alternatività tra imposta di registro ed imposta sul valoreaggiunto, di cui all'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; nel secondocaso, invece, avendo autonomia contrattuale rispetto al preliminare in cui èinserita, è assoggettabile, ex art. 21, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986,all'imposta di registro in misura proporzionale» (Cass. n. 24570/2010,Numero registro generale 3981/2019Numero sezionale 4551/2026Numero di raccolta generale 17038/2026Data pubblicazione 30/05/2026citata dalla ricorrente; in termini, Cass. n. 8792/09 nonché Cass. n.35390/2022 e n. 34589/2025, pure citate in memoria dalla ricorrente).2.2. È anche vero, però, che, diversamente da quanto sostiene laricorrente, non può dirsi che sull’interpretazione delle relative clausolecontrattuali, quelle che la sentenza individua negli artt. 6 e 9 del contrattopreliminare, vi sia stata una valutazione dei giudici di appello limitata allasola «denominazione di caparra confirmatoria contenuta all’interno delcontratto» (ricorso, pag. 12).2.3. Al riguardo va peraltro ricordato che secondo un consolidatoorientamento giurisprudenziale, «Nell'interpretazione del contratto, il primostrumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioniadoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso aicanoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previstidall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 c.c.» (Cass. n. 6444/2025).2.4. Inoltre, nella specie la ricorrente omette qualsiasi allegazione sulfatto che la valutazione resa dal giudice di merito si ponga in violazione dispecifici criteri legali di interpretazione negoziale o che comunque trovismentita in altre circostanze essenziali, dal giudice di merito omesse otravisate.2.5. E sotto tale ultimo profilo deve osservarsi che l'accertamento difatto concernente la qualificazione, in relazione al contratto preliminare,delle pattuizioni in esame come caparra confirmatoria non è stata neppureritualmente contestata: la qualificazione del contratto è subordinataall'esatta ricognizione della comune volontà delle parti, il cui accertamentoè attività devoluta in via esclusiva al giudice di merito, sindacabile perl'inosservanza dei canoni interpretativi di cui agli artt. 1362 c.c. e segg. oper carenza od insufficienza della motivazione, che sono censure nellaspecie non dedotte.2.6. Pare opportuno ricordare che, nell'ipotesi in cui con il ricorso percassazione sia contestata la qualificazione attribuita dal giudice di merito alNumero registro generale 3981/2019Numero sezionale 4551/2026Numero di raccolta generale 17038/2026Data pubblicazione 30/05/2026contratto intercorso tra le parti, le relative censure, per essere esaminabili,non possono risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione delricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, ma debbono essereproposte sotto il profilo della mancata osservanza dei criteri ermeneutici dicui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. o dell'insufficienza o contraddittorietà dellamotivazione, e, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso,debbono essere accompagnate dalla trascrizione delle clausole individuativedell'effettiva volontà delle parti (la cui ricerca, che integra un accertamentodi fatto, è preliminare alla qualificazione del contratto), al fine di consentire,in sede di legittimità, la verifica dell'erronea applicazione della disciplinanormativa» (Cass. n. 13587/2010; v. anche Cass. n. 10306/2015).3. In estrema sintesi, il ricorso va rigettato senza necessità diprovvedere sulle spese in mancanza di costituzione in giudizio dell’intimata. P.Q.Mrigetta il ricorso.Così deciso in Roma in data 27 maggio 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]