Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2023

Cassazione n. 21825/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato partiTI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 46305/23 Zanetti [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato.

Il ricorso risulta essere tardivo in quanto depositato in data 7 novembre 2023, ovverosia oltre il termine di 45 giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., essendo stata la sentenza pronunciata il 25 maggio 2023, con indicazione del termine per il deposito in giorni 45 ed effettivamente depositata il 16 giugno 2023.

Il termine finale previsto a pena di decadenza per l'impugnativa innanzi a questa Corte era scaduto il 26 settembre 2023 ed era dunque decorso al momento del deposito del presente ricorso.

Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 61.0, comma 5-bis, cod. proc. pen. -come modificato dalla legge n. 103 del 2017- e ne deve essere pronunciata l'inammissibilità, seguendo a tale esito, in mancanza di elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato partiTI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 46305/23 Zanetti [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso risulta essere tardivo in quanto depositato in data 7 novembre 2023, ovverosia oltre il termine di 45 giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., essendo stata la sentenza pronunciata il 25 maggio 2023, con indicazione del termine per il deposito in giorni 45 ed effettivamente depositata il 16 giugno 2023. Il termine finale previsto a pena di decadenza per l'impugnativa innanzi a questa Corte era scaduto il 26 settembre 2023 ed era dunque decorso al momento del deposito del presente ricorso. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 61.0, comma 5-bis, cod. proc. pen. -come modificato dalla legge n. 103 del 2017- e ne deve essere pronunciata l'inammissibilità, seguendo a tale esito, in mancanza di elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 21825/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris