CassazionedecretoSezione 1Decisione del 15 gennaio 2026
Cassazione n. 00853/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3879/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.5006/2024 depositata il 06/12/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; Numero registro generale 3879/2025 Numero sezionale 8/2026 Numero di raccolta generale 853/2026 Data pubblicazione 15/01/2026 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento alla parte controricorrente procedura concorsuale ammessa al patrocinio ex artt.144 e 133 d.P.R. n. 115 del 2002 e dunque, per essa, in favore dello Stato, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 13/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 3879/2025 Numero sezionale 8/2026 Numero di raccolta generale 853/2026 Data pubblicazione 15/01/2026