CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2024
Cassazione n. 17920/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 061IKOY) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2023 del TRIBUNALE di PADOVArd—a-to avviso alle parti3 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto personalmente ricorso per cassazione deducendo, peraltro, un motivo diverso da quelli previsti dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. (cfr., tra le tante, Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messanaoui, Rv. 279761); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto in violazione dell'art.613 cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente