CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18248/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4125/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 146, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG . ABRUZZO, SEZ.DIST.PESCARA,n. 603/2019 depositata i l 19/06/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LTD presentava un’istanza ex art. 38-bis2 d.P.R. n. 633 del 1972 finalizzata ad ottenere il rimborso dell’Iva pagata in Italia in relazione al periodo dall'1 gennaio al 31 dicembre del 2010. Successivamente la predetta società riduceva l’ammontare della richiesta di rimborso, quindi impugnava il diniego oppostole dall’Ufficio, che rilevata la tardività dell’istanza, in quanto presentata in data 7 ottobre 2011, ancorché la scadenza ricadesse in data 30 settembre 2010. La CTP di Pescara accoglieva l’impugnazione della contribuente, la quale aveva dedotto che la domanda di rimborso, inviata telematicamente per mezzo di agenzia fiscale straniera, era stata scartata dal sistema italiano per motivi meramente formali e che la successiva rettifica era da reputarsi tempestiva in quanto validamente effettuata solo pochi giorni dopo, al fine di far valere un diritto al rimborso fondato sulla natura eminentemente scientifica delle prestazioni rese. La CTR dell’Abruzzo rigettava il successivo appello erariale. Il ricorso per cassazione dell’Agenzia delle entrate è affidato a tre motivi di ricorso. Resiste la Pfizer LTD con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 38-bis2 d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., per avere la CTR erroneamente riconosciuto come tempestiva la riproposizione dell'istanza di rimborso, ritenendo rituali le dichiarazioni trasmesse nei termini di legge, ma scartate per motivi formali e ritrasmesse entro 5 giorni, non potendosi addebitare al contribuente il superamento del termine. Con il secondo motivo di ricorso si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 7-ter, 7-quater e 7 - quinquies del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., per avere il giudice di secondo grado erroneamente ritenuto che le prestazioni di servizi fossero riconducibili ad attività scientifica, anziché di consulenza tecnica. Con il terzo motivo di ricorso si contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., per avere la CTR ritenuto apoditticamente generiche le argomentazioni svolte dall'ufficio appellante senza specificare le ragioni di tale assertivo convincimento. Il primo motivo è fondato e va accolto. L’art. 38-bis2, ult. co., d.P.R. n. 633 del 1972 rimanda ad un provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle entrate la fissazione di modalità e termini per la richiesta e l’esecuzione dei rimborsi. All’uopo il provvedimento n. 53471 del 2010 stabilisce che le istanze di rimborso debbano essere presentate esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline a seconda del canale cui si è abilitati). Il termine previsto per la presentazione è il 30 settembre dell’anno solare successivo a quello per il quale si chiede il rimborso. A tenore dei punti 1.4.1. e 2.3.1. “l’istanza di rimborso si considera presentata nel giorno in cui è completata, da parte dell’Agenzia delle entrate, la ricezione del file contenente i dati” indicati come necessari ai fini dell’istruzione della pratica di rimborso. A quel punto l’Agenzia attesta l’avvenuta ricezione dell’istanza mediante ricevuta, comunicando contestualmente il numero di protocollo assegnato all’istanza. Qualora l’istanza sia ritenuta, a seguito di controlli preliminari irricevibile in quanto erronea o incompleta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell’istanza, l’Ufficio emette un motivato provvedimento di rifiuto da notificare al richiedente anche tramite mezzi elettronici. Nella specie, detto provvedimento risulta comunicato alla contribuente in data 6 ottobre 2011 e la nuova istanza, depurata dell’errore formale, si palesa ripresentata il giorno immediatamente successivo. L’Agenzia delle entrate ha costantemente precisato – già con circolare n. 35/E del 23/04/2002 – che qualora una dichiarazione sia trasmessa nei termini, ma venga scartata dal servizio telematico, essa è suscettibile di connotarsicome tempestiva, ove, dopo avere effettuato i dovuti controlli e la rimozione di eventuali errori, venga ritrasmessa entro i 5 giorni successivi dal ricevimento della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne motiva lo scarto. La CTR si è allineataa questo assetto regolatorio, ritenendo che “in presenza di uno scarto del sistema, la parte poneva rimedio nel termine di cinque giorni”. La censura erariale si mostra, pertanto, infondata. Il secondo motivo è inammissibile. La censura traligna dal modello tipico dell’art. 360, n. 3, c.p.c., per risolversi nella richiesta al giudice di una rivisitazione sostanziale del merito della controversia, onde ottenerne una più appagante ricostruzione. Come questa Corte ha ancor di recente osservato, le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art.360, comma 1,n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l'applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio diviolazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell'ambito applicativo dell'art.360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (Cass. n. 640 del 2019; Cass. n. 7187 del 2022). Neanche la terza censura coglie nel segno e va, pertanto, disattesa. La motivazione non si mostra apodittica come adombrato in ricorso, in quanto lascia intuire a pieno la propria ratio decidendi. A fronte della contestazione incentrata sulla asserita “eterogeneità” delle prestazioni rese da Pfizer, la CTR ha accertato che le prestazioni in parola, nondimeno, si iscrivevano nell’ambito di una ricerca scientifica; all’uopo il giudice regionale ha, infatti, puntualmente evidenziato che esse erano eseguite in funzione di tale ricerca, non potendosi far luogo ad una “parcellizzazione delle varie attività”, tra di esse coordinate e necessarie per il raggiungimento dello scopo. Le attività scientifiche, nella specie, si imperniavano sull’analisi di campioni di prodotti farmaceutici e volgevano nel loro complesso alla ricerca e alla “sperimentazione”, cui erano orientati i servizi resi. È su questa base che la CTR ha ritenuto correttamente applicata la disciplina di cui all’art. 7- quinquies d.P.R. n. 633 del 1972, secondo cui “le prestazioni si consideravano effettuate nello stato italiano”, richiedendo coerentemente il rimborso IVA. Sotto quest’aspetto, la motivazione resa dai giudici d’appello non scende al di sotto della soglia del c.d. “minimo costituzionale”, giovando richiamare l’orientamento di questa Corte in base al quale “In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cpc, disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza dellamotivazione de lla sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art.111, comma 6, Cost., che viene violato qualora lamotivazione sia totalmente mancante o meramenteapparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali” (Cass. n. 7090 del 2022; Cass. n. 22598 del 2018). Il ricorso va, in definitiva, rigettato. Le spese vanno compensate attesa la novità e complessità evidente delle questioni e la vicenda peculiare – alimentata a