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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 32516/2025

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s o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Brindisi, elettivamente domiciliatopresso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: bruno.antonello@ - coabrindisi.legalmail.it), giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] per la Bonifica di Arneo (ora, Consorzio di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]), con sede in Nardò (LE), in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore; INTIMATO “[OSCURATO:SOCIETA].”, con sede in Pescara, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, nella qualità di concessionaria della riscossione per conto del [OSCURATO:PERSONA] per la Bonifica di Arneo; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia il 15 febbraio 2023 , n. 420/23/2023; uditala relazion e del l a caus a svo lt a nella camera di consiglio non partecipata del 3 dicembre 2025 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia il 15 febbraio 2023, n. 420/23/2023, che, in controversia su impugnazione dell’ingiunzione di pagamento n. 00000026867 del 20 marzo 2017 emessa in suo danno dalla “[OSCURATO:SOCIETA].”, in qualità di concessionaria della riscossione per conto del [OSCURATO:PERSONA] per la Bonifica di Arneo, per contributi consortili relativi all’anno 2014, nella misura complessiva di € 1.206,00, dopo l’ avviso di pagamento n. 90020150073552826 del 29 dicembre 2015, in relazione ad immobili allocati nell’ambito del comprensorio consortile, ha rigettato l’appello proposto dal medesimo nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per la Bonifica di Arneo e della “[OSCURATO:SOCIETA] .” avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Lecce il 22 dicembre 2018, n. 3292/1/2018, senza regolamentazione delle spese giudizialiper la contumacia degli appellati.

2. Il giudice di appello haconfermato la decisione di prime cure –che aveva rigettato il ricorso originario del contribuente –con la motivazione che: « (…) il consorzio di bonifica è esonerato dalla prova del beneficio fondiario tutte le volte in cui sussista un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, recante i criteri di riparto della contribuenza degli immobili compresi sia nel perimetro consortile, sia nel comprensorio di bonifica(...).

Non è, perciò, onere del consorzio fornire la prova di avere adempiuto a quanto indicato nel piano di classifica, approvato dall'autorità regionale, dovendo intendersi presunto il vantaggio diretto ed immediato per i fondi del consorziato in ragione della pacifica comprensione degli immobili nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente, da fornirsi mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo dell'assenza di qualsivoglia beneficio diretto e specifico per i fondi di proprietà del contribuente.

Pertanto, laddove sussista un valido ed efficace piano di classifica, il consorziato ètenuto ad assolvere compiutamente all'onere di allegazione, formulando la contestazione in modo specifico, ed, inoltre, deve indicare specificamente e sollecitare l'esperimento dei necessari mezzi di prova».

3. IlConsorzio Speciale per la Bonifica di Arneo e la “[OSCURATO:SOCIETA].” sono rimasti intimati.

4. Il ricorrente ha depositato memoriaillustrativa. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Il ricorso è affidato a tre motivi. 1.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, 3, 13, 17, 18 e 42 della legge reg.

Puglia 13 marzo 2012, n. 4, in relazione all’art. 360, primo comma n. 3), cod. proc. civ., per non essere stato considerato dal giudice di secondo grado che la mancata adozione del piano di bonifica da parte dell’ente impositore inficiasse la validità del piano di classifica e comportasse la conseguente inversione dell’onere di provare il beneficio consortile a carico dell’ente impositore. 1.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 11 del r.d.13 febbraio 1933, n. 215, 17 e 18 della legge reg.

Puglia 13 marzo 2012, n. 4, in relazione all’art. 360, primo comma n. 3), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado «di considerare che il ricorrente ha anche contestato, in maniera specifica e puntuale, il piano di classifica, evidenziandone le innumerevoli incongruenze e la conseguente inidoneità a supportare una valida e legittima pretesa contributiva a carico dei consorziati». 1.3 Con il terzo motivo, si denuncia omesso esame di un fatto decisivo e controverso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado «di esaminare le fondate contestazioni specificamente mosse dal ricorrente al piano di classifica, sia con il ricorso introduttivo del giudizio, sia con il terzo motivo del ricorso in appello, dall’altro, non ha valutato gli argomenti svolti in merito all’efficienza idraulica del canale Reale, e la documentazione prodotta dallo Iaffaldano per dimostrare la fondatezza dei propri assunti».

2. Il primo motivo è infondato. 2.1 Secondo il ricorrente: « Nella prospettiva del legislatore regionale, quindi, la predisposizione di un piano generale di bonifica è imprescindibile per la corretta determinazione dei contributi destinati a gravare sui consorziati, sulla base del conseguente piano di classifica». 2.2 Tale assunto non è condivisibile. 2.3 L’art. 3 della legge reg.

Puglia 13 marzo 2012, n. 4, configura il “piano generale di bonifica e tutela dei comprensori consortili” (o, più brevemente, “piano di bonifica”) alla stregua di uno strumento di pianificazione urbanistica per il territorio di ciascun comprensorio consortile in ambito regionale, che è approvato dalla [OSCURATO:PERSONA] all’esito di una procedura caratterizzata dall’interlocuzione con gli enti locali interessati (comma 2), contiene « l'elenco delle opere pubbliche di bonifica che rivestono preminente interesse generale per la sicurezza territoriale e per lo sviluppo economico del comprensorio» (comma 1), «individua le linee di azione per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 [cioè, «sicurezza idraulica, la manutenzione del territorio, la provvista, la razionale utilizzazione e la tutela delle risorse idriche a prevalente uso irriguo, il deflusso idraulico, la conservazione e la difesa del suolo, la salvaguardia e la valorizzazione dello spazio rurale e dell'ambiente»] e si coordina agli indirizzi programmatici regionali, ai piani urbanistici, ai piani di bacino e ai piani stralcio di bacino di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.» (comma 4), «individua, altresì, le opere di competenza privata e stabilisce gli indirizzi per la loro esecuzione» (comma 6). 2.4Tenendo conto di tale ruolo strettamente programmatico, la mancata approvazione del piano di bonifica non incide sulla determinabilità e sull’esigibilità dei contributi consortili, che continua a dipendere dall’approvazione del piano di classifica e del perimetro di contribuenza, come si evince dall’art. 42, comma 7, della legge reg.

Puglia 13 marzo 2012, n. 4, secondo il quale: «In fase di prima applicazione della presente legge i Piani di classifica sono redatti tenendo conto della situazione alla data di entrata in vigore della presente legge e sono adeguati a seguito dell'approvazione del Piano generale di bonifica di cui all'articolo

3. Per i consorzi di bonifica di Arneo, [OSCURATO:PERSONA], Stornara e Tara e Terre d’Apulia si tiene conto dei piani di classifica elaborati in attuazione delle norme dettate dalla l.r. 12/2011.

Ai fini dell’articolo 12, in fase di applicazione della presente legge si tiene conto del catasto consortile esistente su ciascun Consorzio».

Tale normativa, infatti, prevede,all’art. 2, la predisposizione di un progetto di delimitazione dei comprensori di bonifica da sottoporre alla [OSCURATO:PERSONA] entro 180 giorni, e, all’art. 3 , l’obbligo, per ciascun consorzio territorialmente competente, di redigere, entro i successivi 180 giorni dalla costituzione degli organi sociali, il p iano di b onifica.

Si tratta, quindi, di disposizioni programmatiche con scadenze destinate a maturare dopo l’entrata in vigore della legge.

Da ciò deriva che la norma transitoria di cui all’art. 42, nel fare riferimento alla « prima fase di applicazione » , ha inteso mantenere in vigore la disciplina precedente fino all’approvazione dei p iani di b onifica, che non potevano , comunque,essere adottati prima del decorso di circa un anno (180 + 180 giorni) dall’entrata in vigore della menzionata legge (in termini: Cass., Sez. Trib., 11 dicembre 2025, n. 32252).

Per cui, alla stregua della disciplina transitoria, l’approvazione del piano di bonifica impone soltanto l’adeguamento successivo dei piani di classifica, ma, fino alla sua approvazione, i previgenti piani di classifica rimangono ultrattivamente efficaci per la riscossione dei contributi consortili. 2.5 Si può, dunque, concludere che, i n tema di consorzi di bonifica, con riguardo alla disciplina dettata dalla legge reg.

Puglia 13 marzo 2012, n. 4, la preventiva approvazione del piano di bonifica di cui all'art. 3 della medesima legge, in quanto atto di contenuto meramente programmatico, non costituisce requisito di validità del piano di classifica ai fini della riscossione dei contributi consortili, come si evince dalla disciplina transitoria dell’art. 42, comma 7, della medesima legge, la quale sancisce l'ultrattività dei previgenti piani di classifica fino all'approvazione del piano di bonifica; con la conseguenza che il consorzio di bonifica è pur sempre esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente.

3. Il secondo motivo è fondato. 3.1 Secondo la prospettazione del ricorrente, «nel Piano di Classifica non vi è alcuna descrizione dettagliata delle opere esistenti, e soprattutto del loro attuale stato, delle condizioni nelle quali si trovano, ad esempio, i canali di scolo: tutto è considerato “in efficienza”, anche se in realtà così non è».

A suo dire: «Il lavoro di redazione del Piano di Classifica (…) adottato dal Consorzio di bonifica dell’Arneo, quindi, altro non è che una descrizione di quanto risulta su “vecchie mappe” mai aggiornate, completamente avulso, perciò, dalla realtà fattuale.

In molti casi dei canali di scolo esistenti sulle carte si è persa addirittura la traccia, a causa del totale abbandono protrattosi per decenni, o, talvolta, in conseguenza della realizzazione di opere da parte dell’uomo che ne hanno determinato la rimozione di lunghi tratti, rendendo del tutto inutili quelli rimanenti.

È sufficiente la disamina della relazione peritale allegata, invero, per rilevare come la Agriconsulting ha preso in considerazione canali riportati nelle cartografie sovrapposte a quelle catastali per individuare i fondi ricadenti nei diversi sottobacini, ma che, in alcuni casi, ove fossero ancora esistenti andrebbero ad impattare contro la centrale elettrica di Cerano (canale Giumenta, nn. 76 e 77 del piano di classifica), o contro uno stabilimento balneare (canale Siedi), o contro abitazioni regolarmente edificate nell’alveo (canale Sbitri) o, in altri casi, sono stati del tutto rimossi, sicché in quello che in origine era l’alveo del canale oggi vi sono rigogliose coltivazioni orticole.

Tali canali, tuttavia, non solo sono stati considerati esistenti ed efficienti dalla società autrice (rectius responsabile!) di siffatto Piano di Classifica, ma hanno concorso a determinare non solo l’indice di densità, ma anche l’indice di soggiacenza, sul presupposto che vi siano taluni fondi che evitano un danno in ragione delle acque che da essi andrebbero a defluirvi”. (…) Nello stesso Piano di Classifica, d’altra parte, al punto 3.2.1 (pag. 33) è evidenziata la “necessità di intervenire radicalmente su una rete consortile costruita negli anni passati e che necessita di un’attenta verifica idraulica e quindi di una ristrutturazione, così come suggerito anche dall’[OSCURATO:PERSONA] delle Bonifiche”.

La gran parte della rete scolante e delle opere gestite dal Consorzio, quindi, necessita sostanzialmente di interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità idraulica: interventi in difetto dei quali nessun beneficio traggono i fondi che ricadono nei bacini imbriferi di riferimento e che devono essere realizzati con finanziamenti pubblici e non con fondi a carico dei consorziati.

Circostanza, quest’ultima, attestata dalle [OSCURATO:PERSONA] per la redazione del Piano di Riparto degli Oneri di Contribuenza consortili, approvate con D.G.R. n.1150 del 18.06.2013 e pubblicate nel BURP n. 94 del 10.7.2013, in cui si precisa che gli “interventi straordinari” per esplicitare l’efficienza delle opere di bonifica già esistenti, sono “parificati anche dalla corrente normativa sui LL.PP come nuove opere, a carico non della contribuenza ma a carico totalmente pubblico, da riportare nei Piani di [OSCURATO:PERSONA]”». 3.2 Ora, a fronte di tali circostanziate e dettagliate contestazioni sulla reale efficienza de lle opere di difesa idraulica ed idrogeologica, il giudice di appello si è limitato a motivare con il generico ed astratto richiamo al principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità sulla distribuzione dell’onere probatorio tra ente impositore e contribuente in base alla sussistenza o meno di un valido ed efficace piano di classifica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2014, n. 21176; Cass., Sez. 6^-5, 29 novembre 2016, n. 24356; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2018, n. 9511; Cass., Sez. 5^, 18 settembre 2019, nn. 23246, 23247, 23248 e 23251; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2020, n. 6839; Cass., Sez. 5^, 23 aprile 2020, n. 8079; Cass., Sez. 6^-5, 1 aprile 2021, nn. 9097 e 9098; Cass., Sez. 5^, 16 luglio 2021, n. 20359; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11431; Cass., Sez. Trib., 27 luglio 2023, nn. 22730, 22912 e 22934; Cass., Sez. Trib., 29 novembre 2023, n. 33153), senza accertare in concreto se gli immobili appartenenti al contribuente avessero effettivamente beneficiato di un a qualche utilitasgenerata dalle opere di bonifica. 3.3 Invero, è pacifico che, di fronte alla specifica contestazione mossa dal contribuente, viene meno la inversione dell'onere probatorio determinata dal piano di classifica e dal riparto della contribuenza, dovendo essere accertato il presupposto impositivo del concreto vantaggio fruito dal fondo mediante applicazione della ordinaria regola del riparto ex art. 2697 cod. civ. (Cass., Sez.

Un. 30 ottobre 2008, n. 26009; Cass., Sez.

Un., 14 maggio 2010, n. 11722; Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2012, n. 654; Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2012, n. 9100;Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2020, n. 6849;Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n. 17014; Cass., Sez. 5^, 11 luglio 2022, n. 2 1806; Cass., Sez. Trib., 28 dicembre 2023, n. 36273; Cass., Sez. Trib., 28 luglio 2025, n. 21701).

4. Il terzo motivo è inammissibile. 4.1 In primo luogo, si deve rilevare la preclusione derivante dalla c.d.

“doppia conforme” (per la soccombenza in primo grado ed in secondo grado), che non consente di censurare l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.; difatti, in siffatta ipotesi, prevista dall’art. 348 - ter , quinto comma, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012; detta norma è stata mantenuta, anche dopo l’abrogazione disposta dall’art. 3, comma 26, lett. e), del d.lgs. 1 ottobre 2022, n. 149, per i giudizi introdotti prima dell’1 gennaio 2023, dall’art. 35, comma 5, del d.lgs. 1 ottobre 2022, n. 149, quale modificato dall’art. 380, lett. a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197), il ricorrente in cassazione - per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed applicabile alle sentenze pubblicate dall’11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 22 dicembre 2016, n. 26774; Cass., Sez.

Lav., 6 agosto 2019, n. 20994; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2021, n. 19760; Cass., Sez. 5^, 1 aprile 2022, n. 10644; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2022, n. 11707; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. Trib., 13 dicembre 2023, n. 34902; Cass., Sez. Trib., 27 giugno 2024, n. 17782; Cass., Sez. Trib.,28 aprile 2025, n. 11109).

Nella specie, però, a fronte della soccombenza nel doppio grado di merito, il ricorrente non ha indicato le ragioni di fatto differenti a seconda del giudizio; ne discende che le questioni sono state esaminate e decise in modo uniforme dai giudici del doppio grado di merito, per cui non ne è possibile alcun sindacato da parte del giudice di legittimità in relazione alla violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. (art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ.). 4.2 In secondo luogo, la censura non attinge l’omesso esame di un fatto storico con rilevanza decisoria, la cui valutazione avrebbe ipoteticamente potuto sovvertire l’esito del giudizio, risolvendosi in plurime contestazioni in punto di diritto.

Come è noto, l’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., nel testo riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6), e 369, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (tra le tante: Cass., Sez.

Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054; Cass., Sez. 6^-3, 27 novembre 2014, n. 25216; Cass., Sez. 2^, 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., Sez.

Lav., 21 ottobre 2019, n. 26764; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2021, nn. 19820, 19824, 19826 e 19827; Cass., Sez. 5^, 22 luglio 2021, n. 20963; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2021, n. 21431; Cass., Sez. 5^, 30 maggio 2022, n. 17359; Cass., Sez. Trib., 10 novembre 2023, n. 31327; Cass., Sez. Trib., 29 dicembre 2023, n. 36426; Cass., Sez. Trib., 6 febbraio 2024, n. 3404; Cass., Sez. Trib., 21 maggio 2025, n. 13573).

L’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass., Sez. 1^, 14 settembre 2018, n. 26305; Cass., Sez. 6^-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2021, n. 12400; Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2021, nn. 21457 e 21458; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2022, n. 37346; Cass., Sez. 5^, 10 novembre 2023, n. 31327; Cass., Sez. 1^, 29 febbraio 2024, n. 5426) né l’omessa disanima diquestioni o argomentazioni (Cass., Sez. 6^-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5^, 20 aprile 2021, n. 10285; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2022, n. 37346; Cass., Sez. 5^, 10 novembre 2023, n. 31327; Cass., Sez. 1^, 29 febbraio 2024, n. 5426).

5. In definitiva , alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi la fondatezza del secondo motivo, l’infondatezza del primo motivo e l’inammissibilitàdel terzo motivo, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve esse cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il secondo motivo e rigetta i restanti motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
s o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Brindisi, elettivamente domiciliatopresso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: bruno.antonello@ - coabrindisi.legalmail.it), giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] per la Bonifica di Arneo (ora, Consorzio di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]), con sede in Nardò (LE), in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore; INTIMATO “[OSCURATO:SOCIETA].”, con sede in Pescara, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, nella qualità di concessionaria della riscossione per conto del [OSCURATO:PERSONA] per la Bonifica di Arneo; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia il 15 febbraio 2023 , n. 420/23/2023; uditala relazion e del l a caus a svo lt a nella camera di consiglio non partecipata del 3 dicembre 2025 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia il 15 febbraio 2023, n. 420/23/2023, che, in controversia su impugnazione dell’ingiunzione di pagamento n. 00000026867 del 20 marzo 2017 emessa in suo danno dalla “[OSCURATO:SOCIETA].”, in qualità di concessionaria della riscossione per conto del [OSCURATO:PERSONA] per la Bonifica di Arneo, per contributi consortili relativi all’anno 2014, nella misura complessiva di € 1.206,00, dopo l’ avviso di pagamento n. 90020150073552826 del 29 dicembre 2015, in relazione ad immobili allocati nell’ambito del comprensorio consortile, ha rigettato l’appello proposto dal medesimo nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per la Bonifica di Arneo e della “[OSCURATO:SOCIETA] .” avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Lecce il 22 dicembre 2018, n. 3292/1/2018, senza regolamentazione delle spese giudizialiper la contumacia degli appellati. 2. Il giudice di appello haconfermato la decisione di prime cure –che aveva rigettato il ricorso originario del contribuente –con la motivazione che: « (…) il consorzio di bonifica è esonerato dalla prova del beneficio fondiario tutte le volte in cui sussista un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, recante i criteri di riparto della contribuenza degli immobili compresi sia nel perimetro consortile, sia nel comprensorio di bonifica(...). Non è, perciò, onere del consorzio fornire la prova di avere adempiuto a quanto indicato nel piano di classifica, approvato dall'autorità regionale, dovendo intendersi presunto il vantaggio diretto ed immediato per i fondi del consorziato in ragione della pacifica comprensione degli immobili nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente, da fornirsi mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo dell'assenza di qualsivoglia beneficio diretto e specifico per i fondi di proprietà del contribuente. Pertanto, laddove sussista un valido ed efficace piano di classifica, il consorziato ètenuto ad assolvere compiutamente all'onere di allegazione, formulando la contestazione in modo specifico, ed, inoltre, deve indicare specificamente e sollecitare l'esperimento dei necessari mezzi di prova». 3. IlConsorzio Speciale per la Bonifica di Arneo e la “[OSCURATO:SOCIETA].” sono rimasti intimati. 4. Il ricorrente ha depositato memoriaillustrativa. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il ricorso è affidato a tre motivi. 1.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, 3, 13, 17, 18 e 42 della legge reg. Puglia 13 marzo 2012, n. 4, in relazione all’art. 360, primo comma n. 3), cod. proc. civ., per non essere stato considerato dal giudice di secondo grado che la mancata adozione del piano di bonifica da parte dell’ente impositore inficiasse la validità del piano di classifica e comportasse la conseguente inversione dell’onere di provare il beneficio consortile a carico dell’ente impositore. 1.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 11 del r.d.13 febbraio 1933, n. 215, 17 e 18 della legge reg. Puglia 13 marzo 2012, n. 4, in relazione all’art. 360, primo comma n. 3), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado «di considerare che il ricorrente ha anche contestato, in maniera specifica e puntuale, il piano di classifica, evidenziandone le innumerevoli incongruenze e la conseguente inidoneità a supportare una valida e legittima pretesa contributiva a carico dei consorziati». 1.3 Con il terzo motivo, si denuncia omesso esame di un fatto decisivo e controverso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado «di esaminare le fondate contestazioni specificamente mosse dal ricorrente al piano di classifica, sia con il ricorso introduttivo del giudizio, sia con il terzo motivo del ricorso in appello, dall’altro, non ha valutato gli argomenti svolti in merito all’efficienza idraulica del canale Reale, e la documentazione prodotta dallo Iaffaldano per dimostrare la fondatezza dei propri assunti». 2. Il primo motivo è infondato. 2.1 Secondo il ricorrente: « Nella prospettiva del legislatore regionale, quindi, la predisposizione di un piano generale di bonifica è imprescindibile per la corretta determinazione dei contributi destinati a gravare sui consorziati, sulla base del conseguente piano di classifica». 2.2 Tale assunto non è condivisibile. 2.3 L’art. 3 della legge reg. Puglia 13 marzo 2012, n. 4, configura il “piano generale di bonifica e tutela dei comprensori consortili” (o, più brevemente, “piano di bonifica”) alla stregua di uno strumento di pianificazione urbanistica per il territorio di ciascun comprensorio consortile in ambito regionale, che è approvato dalla [OSCURATO:PERSONA] all’esito di una procedura caratterizzata dall’interlocuzione con gli enti locali interessati (comma 2), contiene « l'elenco delle opere pubbliche di bonifica che rivestono preminente interesse generale per la sicurezza territoriale e per lo sviluppo economico del comprensorio» (comma 1), «individua le linee di azione per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 [cioè, «sicurezza idraulica, la manutenzione del territorio, la provvista, la razionale utilizzazione e la tutela delle risorse idriche a prevalente uso irriguo, il deflusso idraulico, la conservazione e la difesa del suolo, la salvaguardia e la valorizzazione dello spazio rurale e dell'ambiente»] e si coordina agli indirizzi programmatici regionali, ai piani urbanistici, ai piani di bacino e ai piani stralcio di bacino di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.» (comma 4), «individua, altresì, le opere di competenza privata e stabilisce gli indirizzi per la loro esecuzione» (comma 6). 2.4Tenendo conto di tale ruolo strettamente programmatico, la mancata approvazione del piano di bonifica non incide sulla determinabilità e sull’esigibilità dei contributi consortili, che continua a dipendere dall’approvazione del piano di classifica e del perimetro di contribuenza, come si evince dall’art. 42, comma 7, della legge reg. Puglia 13 marzo 2012, n. 4, secondo il quale: «In fase di prima applicazione della presente legge i Piani di classifica sono redatti tenendo conto della situazione alla data di entrata in vigore della presente legge e sono adeguati a seguito dell'approvazione del Piano generale di bonifica di cui all'articolo 3. Per i consorzi di bonifica di Arneo, [OSCURATO:PERSONA], Stornara e Tara e Terre d’Apulia si tiene conto dei piani di classifica elaborati in attuazione delle norme dettate dalla l.r. 12/2011. Ai fini dell’articolo 12, in fase di applicazione della presente legge si tiene conto del catasto consortile esistente su ciascun Consorzio». Tale normativa, infatti, prevede,all’art. 2, la predisposizione di un progetto di delimitazione dei comprensori di bonifica da sottoporre alla [OSCURATO:PERSONA] entro 180 giorni, e, all’art. 3 , l’obbligo, per ciascun consorzio territorialmente competente, di redigere, entro i successivi 180 giorni dalla costituzione degli organi sociali, il p iano di b onifica. Si tratta, quindi, di disposizioni programmatiche con scadenze destinate a maturare dopo l’entrata in vigore della legge. Da ciò deriva che la norma transitoria di cui all’art. 42, nel fare riferimento alla « prima fase di applicazione » , ha inteso mantenere in vigore la disciplina precedente fino all’approvazione dei p iani di b onifica, che non potevano , comunque,essere adottati prima del decorso di circa un anno (180 + 180 giorni) dall’entrata in vigore della menzionata legge (in termini: Cass., Sez. Trib., 11 dicembre 2025, n. 32252). Per cui, alla stregua della disciplina transitoria, l’approvazione del piano di bonifica impone soltanto l’adeguamento successivo dei piani di classifica, ma, fino alla sua approvazione, i previgenti piani di classifica rimangono ultrattivamente efficaci per la riscossione dei contributi consortili. 2.5 Si può, dunque, concludere che, i n tema di consorzi di bonifica, con riguardo alla disciplina dettata dalla legge reg. Puglia 13 marzo 2012, n. 4, la preventiva approvazione del piano di bonifica di cui all'art. 3 della medesima legge, in quanto atto di contenuto meramente programmatico, non costituisce requisito di validità del piano di classifica ai fini della riscossione dei contributi consortili, come si evince dalla disciplina transitoria dell’art. 42, comma 7, della medesima legge, la quale sancisce l'ultrattività dei previgenti piani di classifica fino all'approvazione del piano di bonifica; con la conseguenza che il consorzio di bonifica è pur sempre esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente. 3. Il secondo motivo è fondato. 3.1 Secondo la prospettazione del ricorrente, «nel Piano di Classifica non vi è alcuna descrizione dettagliata delle opere esistenti, e soprattutto del loro attuale stato, delle condizioni nelle quali si trovano, ad esempio, i canali di scolo: tutto è considerato “in efficienza”, anche se in realtà così non è». A suo dire: «Il lavoro di redazione del Piano di Classifica (…) adottato dal Consorzio di bonifica dell’Arneo, quindi, altro non è che una descrizione di quanto risulta su “vecchie mappe” mai aggiornate, completamente avulso, perciò, dalla realtà fattuale. In molti casi dei canali di scolo esistenti sulle carte si è persa addirittura la traccia, a causa del totale abbandono protrattosi per decenni, o, talvolta, in conseguenza della realizzazione di opere da parte dell’uomo che ne hanno determinato la rimozione di lunghi tratti, rendendo del tutto inutili quelli rimanenti. È sufficiente la disamina della relazione peritale allegata, invero, per rilevare come la Agriconsulting ha preso in considerazione canali riportati nelle cartografie sovrapposte a quelle catastali per individuare i fondi ricadenti nei diversi sottobacini, ma che, in alcuni casi, ove fossero ancora esistenti andrebbero ad impattare contro la centrale elettrica di Cerano (canale Giumenta, nn. 76 e 77 del piano di classifica), o contro uno stabilimento balneare (canale Siedi), o contro abitazioni regolarmente edificate nell’alveo (canale Sbitri) o, in altri casi, sono stati del tutto rimossi, sicché in quello che in origine era l’alveo del canale oggi vi sono rigogliose coltivazioni orticole. Tali canali, tuttavia, non solo sono stati considerati esistenti ed efficienti dalla società autrice (rectius responsabile!) di siffatto Piano di Classifica, ma hanno concorso a determinare non solo l’indice di densità, ma anche l’indice di soggiacenza, sul presupposto che vi siano taluni fondi che evitano un danno in ragione delle acque che da essi andrebbero a defluirvi”. (…) Nello stesso Piano di Classifica, d’altra parte, al punto 3.2.1 (pag. 33) è evidenziata la “necessità di intervenire radicalmente su una rete consortile costruita negli anni passati e che necessita di un’attenta verifica idraulica e quindi di una ristrutturazione, così come suggerito anche dall’[OSCURATO:PERSONA] delle Bonifiche”. La gran parte della rete scolante e delle opere gestite dal Consorzio, quindi, necessita sostanzialmente di interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità idraulica: interventi in difetto dei quali nessun beneficio traggono i fondi che ricadono nei bacini imbriferi di riferimento e che devono essere realizzati con finanziamenti pubblici e non con fondi a carico dei consorziati. Circostanza, quest’ultima, attestata dalle [OSCURATO:PERSONA] per la redazione del Piano di Riparto degli Oneri di Contribuenza consortili, approvate con D.G.R. n.1150 del 18.06.2013 e pubblicate nel BURP n. 94 del 10.7.2013, in cui si precisa che gli “interventi straordinari” per esplicitare l’efficienza delle opere di bonifica già esistenti, sono “parificati anche dalla corrente normativa sui LL.PP come nuove opere, a carico non della contribuenza ma a carico totalmente pubblico, da riportare nei Piani di [OSCURATO:PERSONA]”». 3.2 Ora, a fronte di tali circostanziate e dettagliate contestazioni sulla reale efficienza de lle opere di difesa idraulica ed idrogeologica, il giudice di appello si è limitato a motivare con il generico ed astratto richiamo al principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità sulla distribuzione dell’onere probatorio tra ente impositore e contribuente in base alla sussistenza o meno di un valido ed efficace piano di classifica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2014, n. 21176; Cass., Sez. 6^-5, 29 novembre 2016, n. 24356; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2018, n. 9511; Cass., Sez. 5^, 18 settembre 2019, nn. 23246, 23247, 23248 e 23251; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2020, n. 6839; Cass., Sez. 5^, 23 aprile 2020, n. 8079; Cass., Sez. 6^-5, 1 aprile 2021, nn. 9097 e 9098; Cass., Sez. 5^, 16 luglio 2021, n. 20359; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11431; Cass., Sez. Trib., 27 luglio 2023, nn. 22730, 22912 e 22934; Cass., Sez. Trib., 29 novembre 2023, n. 33153), senza accertare in concreto se gli immobili appartenenti al contribuente avessero effettivamente beneficiato di un a qualche utilitasgenerata dalle opere di bonifica. 3.3 Invero, è pacifico che, di fronte alla specifica contestazione mossa dal contribuente, viene meno la inversione dell'onere probatorio determinata dal piano di classifica e dal riparto della contribuenza, dovendo essere accertato il presupposto impositivo del concreto vantaggio fruito dal fondo mediante applicazione della ordinaria regola del riparto ex art. 2697 cod. civ. (Cass., Sez. Un. 30 ottobre 2008, n. 26009; Cass., Sez. Un., 14 maggio 2010, n. 11722; Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2012, n. 654; Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2012, n. 9100;Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2020, n. 6849;Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n. 17014; Cass., Sez. 5^, 11 luglio 2022, n. 2 1806; Cass., Sez. Trib., 28 dicembre 2023, n. 36273; Cass., Sez. Trib., 28 luglio 2025, n. 21701). 4. Il terzo motivo è inammissibile. 4.1 In primo luogo, si deve rilevare la preclusione derivante dalla c.d. “doppia conforme” (per la soccombenza in primo grado ed in secondo grado), che non consente di censurare l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.; difatti, in siffatta ipotesi, prevista dall’art. 348 - ter , quinto comma, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012; detta norma è stata mantenuta, anche dopo l’abrogazione disposta dall’art. 3, comma 26, lett. e), del d.lgs. 1 ottobre 2022, n. 149, per i giudizi introdotti prima dell’1 gennaio 2023, dall’art. 35, comma 5, del d.lgs. 1 ottobre 2022, n. 149, quale modificato dall’art. 380, lett. a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197), il ricorrente in cassazione - per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed applicabile alle sentenze pubblicate dall’11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 22 dicembre 2016, n. 26774; Cass., Sez. Lav., 6 agosto 2019, n. 20994; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2021, n. 19760; Cass., Sez. 5^, 1 aprile 2022, n. 10644; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2022, n. 11707; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. Trib., 13 dicembre 2023, n. 34902; Cass., Sez. Trib., 27 giugno 2024, n. 17782; Cass., Sez. Trib.,28 aprile 2025, n. 11109). Nella specie, però, a fronte della soccombenza nel doppio grado di merito, il ricorrente non ha indicato le ragioni di fatto differenti a seconda del giudizio; ne discende che le questioni sono state esaminate e decise in modo uniforme dai giudici del doppio grado di merito, per cui non ne è possibile alcun sindacato da parte del giudice di legittimità in relazione alla violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. (art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ.). 4.2 In secondo luogo, la censura non attinge l’omesso esame di un fatto storico con rilevanza decisoria, la cui valutazione avrebbe ipoteticamente potuto sovvertire l’esito del giudizio, risolvendosi in plurime contestazioni in punto di diritto. Come è noto, l’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., nel testo riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6), e 369, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (tra le tante: Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054; Cass., Sez. 6^-3, 27 novembre 2014, n. 25216; Cass., Sez. 2^, 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., Sez. Lav., 21 ottobre 2019, n. 26764; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2021, nn. 19820, 19824, 19826 e 19827; Cass., Sez. 5^, 22 luglio 2021, n. 20963; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2021, n. 21431; Cass., Sez. 5^, 30 maggio 2022, n. 17359; Cass., Sez. Trib., 10 novembre 2023, n. 31327; Cass., Sez. Trib., 29 dicembre 2023, n. 36426; Cass., Sez. Trib., 6 febbraio 2024, n. 3404; Cass., Sez. Trib., 21 maggio 2025, n. 13573). L’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass., Sez. 1^, 14 settembre 2018, n. 26305; Cass., Sez. 6^-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2021, n. 12400; Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2021, nn. 21457 e 21458; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2022, n. 37346; Cass., Sez. 5^, 10 novembre 2023, n. 31327; Cass., Sez. 1^, 29 febbraio 2024, n. 5426) né l’omessa disanima diquestioni o argomentazioni (Cass., Sez. 6^-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5^, 20 aprile 2021, n. 10285; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2022, n. 37346; Cass., Sez. 5^, 10 novembre 2023, n. 31327; Cass., Sez. 1^, 29 febbraio 2024, n. 5426). 5. In definitiva , alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi la fondatezza del secondo motivo, l’infondatezza del primo motivo e l’inammissibilitàdel terzo motivo, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve esse cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il secondo motivo e rigetta i restanti motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ri
Sentenza Cassazione n. 32516/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris